Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24619 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12277/2009 proposto da:

CENTRO SOCIALE SORGANE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAVOIA 78, presso lo

studio dell’Avvocato MENALDI VALERIO, (STUDIO LEGALE MARIANI, MENALDI

& ASSOCIATI- MMEA), che lo rappresenta e difende, giusta delega

in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA, CATALANO

GIANDOMENICO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

CERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza definitiva n. 62/2 009 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositata il 27/01/2009 R.G.N. 798/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato GALASSO UMBERTO per delega MENALDI VALERIO;

udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA per delega CATALANO GIANDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 – 27.1.2009 la Corte d’Appello di Firenze rigettò l’impugnazione proposta dal Centro Sociale Sorgane nei confronti dell’Inail e della Cerit spa avverso la sentenza di prime cure che, nell’ambito di un giudizio di opposizione a distinte cartelle esattoriali, pur accogliendo in parte dette opposizioni, aveva ritenuto l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato tra l’appellante e i lavoratori M.G., D.M.F. e P.G. (per quest’ultima limitatamente al periodo 1.1.2000 – 23.4.2001, data di stipula di un contratto di associazione in partecipazione). A sostegno del decisum la Corte territoriale, dato atto del passaggio in giudicato per difetto di impugnazione delle statuizioni di prime cure relative alle posizioni della P. per il periodo successivo al 23.4.2001 e di altra lavoratrice (tale Ma.Pi.) ritenne quanto segue:

A) andava premesso in fatto che il Centro Sociale di Sorgane gestiva un bar all’interno di un locale circolo ARCI; la gestione del bar era curata, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico dell’esercizio, stabiliti dal Circolo, da tre dei quattro soggetti destinatari dell’accertamento ispettivo, Ma.Pi. (che curava l’organizzazione dei turni di lavoro, delle ferie e le sostituzioni), P.G. e D.M.F., tutti addetti al banco-bar, con servizio alla clientela e riscossione delle relative consumazioni; il quarto soggetto, M.G., effettuava tutti i giorni le pulizie del locale per alcune ore, nelle prime ore del mattino (dalle 4-5 alle 7-8 );

B) con riferimento alla P. e al D.M., che avevano concluso del contratti di associazione in partecipazione, doveva rilevarsi, sulle scorta del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto della prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato, la riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità concrete di attuazione del rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’assodante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa (non immutabile dall’associante e non limitato alla perdita della retribuzione), il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’assodante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo dell’organizzazione dell’azienda;

già i predetti elementi fattuali erano idonei a far sorgere delle forti perplessità sulla genuinità dello schema contrattuale tardivamente adottato, posto che, a fronte di attività lavorativa svolta “al nero” per periodi di tempo più o meno lunghi, solo in data 23 aprile 2001 era stato stipulato per tutti e tre i soggetti addetti al bar un contratto di associazione in partecipazione di analogo tenore, che prevedeva una quota del 18% della differenza tra “il prezzo di acquisto delle merci ed il loro prezzo di cessione al socio consumatore dedotta una percentuale relativa alle spese di carattere generate attinenti al servizio di bar, quali consumi di illuminazione, riscaldamento, pulizie e quant’altro strettamente pertinente ed inerente la gestione del servizio bar”; era, in ogni caso, prevista la corresponsione di un acconto mensile di lire 1.300.000 per dodici mesi, salvo conguaglio in sede di bilancio;

il D.M. e la P., sentiti dal personale procedente (a conferma delle relative risultanze essendo stato ascoltato in prime cure l’ispettore) avevano concordemente riferito: a) di osservare un orario di lavoro rispettivamente di 40 ore (il D.M.) e di 30 ore (la P.) settimanali, secondo turni organizzati dalla Ma., in modo da “coprire” le fasce di apertura al pubblico dell’esercizio; b) di andare al lavoro per cinque giorni settimanali, con continuità nel corso del rapporto; c) di aver ricevuto sempre, anche dopo la tardiva formalizzazione del rapporto, un compenso fisso mensile: lire 8.000 orarie nel caso del D.M., lire 9.000 orarie in quello della P.; d) di avere sempre svolto tutte e due compiti di vendita al pubblico, mentre la gestione della contabilità ed i rapporti con i fornitori, così come gli acquisti, erano gestiti direttamente dai responsabili del Circolo; e) di non aver mai visto un bilancio dell’associazione, nè alcun rendiconto, nonostante che i contratti stipulati prevedessero, a fronte dell’attività lavorativa prestata dagli associati, una percentuale sugli “utili” di gestione conseguiti nel periodo di durata dei rapporti; f) di non aver mai avuto alcun conguaglio tra gli “acconti” sugli utili mensilmente ricevuti e gli effettivi risultati gestionali; g) di avere ricevuto, a fine anno, comunicazione se c’erano state delle perdite e che, in questo caso, venivano fatte loro delle trattenute;

tali dichiarazione erano state sostanzialmente confermate dai lavoratori, sentiti liberamente in primo grado, mentre l’appellante non aveva in alcun modo documentato – come sarebbe stato suo preciso onere – la “regolazione contabile” dei rapporti intrattenuti con i pretesi associati per tutto il periodo svoltosi “al nero”; la deposizione resa dal teste Masini (ritenuta non certo “disinteressata” in ragione della qualità di socio e “tesoriere” dell’associazione e stretto collaboratore del presidente) appariva “francamente inaffidabile e scarsamente plausibile laddove aveva affermato che anche negli anni in cui i rapporti “non erano formalizzati” gli associati ricevevano a fine anno cognizione dei bilanci, con effettuazione dei relativi rendicontì, posto che la prova della natura del rapporto, già di per sè assai sospetto nell’ambito del peculiare contesto lavorativo, avrebbe richiesto, al contrario, idonei supporti documentali di data certa, nel caso di specie totalmente mancanti; in altri termini, se i rapporti dedotti fossero stati davvero di genuina associazione in partecipazione, non sarebbe stato difficile alla odierna appellante depositare in causa la documentazione datoriale attestante i ricavi dell’esercizio nei periodi in esame (non solo quelli degli anni 2001-2002, formalizzati), le percentuali di rispettiva spettanza degli associati, gli “acconti” ad essi corrisposti, soprattutto la sottoscrizione dagli stessi apposta sui bilanci per presa visione e conoscenza dell’andamento dell’esercizio, le eventuali somme a conguaglio da erogare oppure da recuperare; per contro, la documentazione prodotta dall’appellante era del tutto parziale e poco significativa da un punto di vista probatorio: nulla diceva circa la parte, rilevante, non formalizzata dei rapporti ed anche con riguardo agli anni 2001 e 2002 non dava in alcun modo conto di come si fosse pervenuti a certe risultanze contabili, anche in considerazione del fatto che la percentuale del 18% indicata nel contratto associativo era riferita ad un concetto di “utile” assai nebuloso e difficilmente verificabile dall’associato; dalla documentazione prodotta emergeva solo che, quale regolazione contabile di fine anno, i due associati risultavano aver percepito, a titolo di “acconti sugli utili”, delle modestissime differenze, senza che, in concreto, vi fosse alcuna possibilità di riscontrare la congruità di tali dati, anche in assenza della prova dell’essere stato comunicato al D.M. ed alla P. le risultanze dei bilanci (dagli stessi non sottoscritti nè “visionati”).

C) con riferimento alla posizione del M. la versione dell’appellante, secondo cui la relativa attività sarebbe stata effettuata a puro titolo di volontariato, con percepimento soltanto di un modesto rimborso spese di lire 300.000, appariva poco plausibile, essendo invece del tutto verosimile (considerato anche l’orario osservato e che si trattava di un anziano, pensionato di invalidità) che il medesimo, come affermato in sede giudiziale, avesse svolto quel lavoro, comportante un sacrificio personale non indifferente, dietro un “robusto” compenso mensile, indicato in importi variati da lire 1.000.000 a lire 1.500.000; il M. aveva altresì precisato che i materiali di pulizia erano stati forniti dal Circolo; nè valeva rilevare in contrario che il lavoratore, in sede ispettiva, avesse riferito di lavorare gratuitamente (comunque sempre fatto salvo il “rimborso spese” di lire 300.000), a titolo volontario, essendo plausibile che tali dichiarazioni fossero state “ispirate” da altri per evitare comprensibili conseguenze;

andava rilevato che, nell’ambito di un rapporto di lavorativo pacificamente svoltosi “al nero”, sarebbe stato onere dell’appellante provare, in termini rigorosi, la natura non onerosa di tale rapporto, dovendo, diversamente operare la contraria presunzione di onerosità della prestazione di lavoro, ma tale prova non era stato affatto fornita ed il peculiare contesto in cui si era svolta la prestazione e l’assoluta mancanza di una qualsivoglia formalizzazione del rapporto erano ulteriori elementi che lo connotavano in termini di subordinazione;

D) in un lavoro come quello in oggetto l’eterodirezione non aveva bisogno di particolari e variegate forme per manifestarsi, trattandosi di un’attività assolutamente ripetitiva, che si muoveva secondo schemi organizzativi standardizzati, cosicchè le direttive al personale addetto al banco-bar potevano essere limitate all’essenziale, sostanziandosi le mansioni nello svolgimento delle operazioni consistenti nel servire alla clientela i prodotti e le bevande richiesti; in altri termini, nello specifico contesto, l’addetto al banco-bar operava secondo un modello organizzativo etera imposto senza alcun margine di effettiva autonomia gestionale; le mansioni svolte dai pretesi associati erano state, dunque, connotate da assoluta ripetitività ed avevano avuto natura esecutiva (non essendo stato dimostrato e neppure dedotto che fossero liberi di lasciare “scoperti” i turni, di ordinare autonomamente la merce etc.); considerazioni del tutto analoghe potevano essere fatte con riguardo alle mansioni di pulizia espletate dal M.; la subordinazione, nel descritto specifico contesto, era dunque in re ipsa, non richiedendosi la ulteriore prova delle quotidiane direttive dei responsabili del circolo agli addetti al bar da esso gestito;

E) nel caso in esame non vi erano neppure stati “aggiustamenti di tiro” (a parte quanto rilevato con riguardo alla posizione del M.) operati in sede processuale dai due associati; l’efficacia probatoria privilegiata non assisteva i verbali ispettivi per quanto riguardava l’intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, essendo però queste ultime, in ogni caso, dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell’immediatezza dei fatti e nella verosimile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte dei datori di lavoro; nel caso in esame, per le ragioni sopra esposte, andava quindi ritenuto che le dichiarazioni rese in sede ispettiva (e quindi nella vicinanza temporale ai fatti riferiti ed in assenza di condizionamenti “esterni” e, comunque, sostanzialmente confermate in sede giudiziale dai tre soggetti), per la loro piena concordanza ed intrinseca attendibilità (se rapportata al contesto lavorativo di riferimento), rivestivano valore probatorio tranquillizzante circa l’effettiva natura dei rapporti intercorsi con l’appellante;

nè a diversa conclusione poteva portare la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nella causa di lavoro promossa dalla P. e dal D.M. nei confronti dell’Associazione Centro Sociale Sorgane, con la quale le domande proposte dai ricorrenti, dirette a far accertare la natura subordinata dei rapporti lavorativi, erano state respinte, stante l’assoluta autonomia dei due giudizi. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale il Centro Sociale Sorgane ha proposto ricorso per cassazione fondato su dodici motivi e illustrato con memoria. L’Inail ha resistito con controricorso.

L’intimata Cerit spa non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto, con riferimento alla posizione degli associati, che la mancanza di forma scritta del contratto associativo integrasse gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato “in nero”.

Con il secondo motivo il ricorrente censura tale percorso decisionale sotto il profilo della violazione degli artt. 1350, 2094 e 2549 c.c..

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che, in considerazione delle prestazioni lavorative svolte dagli associati, la subordinazione dovesse ritenersi in re ipsa, dovendo invece essere anche esclusi l’esistenza dell’ingerenza dell’associato nell’associazione dell’affare e del rischio di impresa.

Con il quarto motivo il ricorrente censura tale percorso decisionale sotto il profilo della violazione degli artt. 2094 e 2549 c.c..

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia “implicitamente” ritenuto, in violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova, proprio dei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, che incombesse sull’opponente dimostrare l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Con il sesto motivo il ricorrente censura tale percorso decisionale sotto il profilo della violazione degli artt. 2094, 2549 e 2697 c.c..

Con il settimo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale, sul presupposto che l’onere della prova gravasse sull’opponente, abbia ritenuto che a quest’ultimo fosse precluso di provare per testi la natura associativa dei rapporti. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2094, 2549 e ss. e 2697 c.c.;

D.Lga. n. 276 del 2003, art. 86, comma 2), assumendo che, contrariamente a quanto “implicitamente” ritenuto dalla Corte territoriale, il ridetto D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 2, (secondo cui “Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell’ordinamento”), non può trovare applicazione nel presente giudizio, essendo successivo alla formalizzazione dei rapporti dedotti.

Con il nono motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale, non abbia proceduto con maggior rigore, stante la natura di prova atipica delle dichiarazioni rese dai lavoratori, ad analizzarne il contenuto, dovendo peraltro, in caso di discordanza tra quelle rese in sede ispettiva e quelle rese in sede giudiziale, dare rilevanza prevalente alle seconde. Con il decimo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato le risultanze probatorie, omettendo, fra l’altro, di dare rilevanza alla deposizione del teste Masini e, come già precedentemente sostenuto, ritenendo che fosse precluso all’opponente di provare per testi la natura associativa dei rapporti.

Con l’undicesimo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato le risultanze probatorie, omettendo, fra l’altro, di dare rilevanza alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dalla lavoratrice Ma., riferibili anche alle posizioni D. M. e P., dalle quali, a suo avviso, sarebbe emersa con chiarezza la natura associativa dei rapporti.

Con il dodicesimo motivo, relativo alla posizione del M., il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto la natura subordinata del rapporto, nonostante le esplicite ammissioni dell’interessato sulla volontarietà dello stesso, ribadita in un verbale di conciliazione concluso in un diverso giudizio intercorso fra il lavoratore ed esso ricorrente.

2. I primi undici motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente siccome fra loro strettamente connessi. 2.1 La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice del merito, volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’assodante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa (non immutabile dall’associante e non limitato alla perdita della retribuzione con salvezza del diritto alla retribuzione minima proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro), il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell’assodante d’impartire direttive ed istruzioni al cointeressato; tale accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 9671/1991; 9611/1996; 655/1999;

8578/1999; 290/2000; 1188/2000; 13036/2000; 2693/2001; 8162/2001;

12643/2003; 13013/2003; 8465/2007; 24871/2008). Più in particolare, è stato rilevato che tale accertamento implica necessariamente una valutazione complessiva e comparativa dell’assetto negoziale, quale voluto dalle parti e quale in concreto posto in essere, e la possibilità che l’apporto della prestazione lavorativa dell’associato abbia connotazioni in tutto analoghe a quelle dell’espletamento di una prestazione lavorativa in regime di lavoro subordinato comporta che il fulcro dell’indagine si sposta sulla verifica dell’autenticità del rapporto di associazione; ove la prestazione lavorativa sia inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza nella gestione dell’impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favore accordato dall’art. 35 Cost. che tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” (cfr, Cass., n. 24781/2006).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, dando adeguato e coerente rilievo, nei termini già diffusamente indicati nello storico di lite, alle risultanze probatorie che, nel descritto contesto complessivo dei rapporti de quibus, inducevano a ritenere l’insussistenza dei dedotti rapporti di associazione in partecipazione.

2.2 Deve quindi essere evidenziato che, contrariamente all’assunto del ricorrente (primo e secondo motivo), l’utilizzo del termine “in nero” sta ad indicare l’assenza di una formalizzata e documentata diversa qualificazione dei rapporti de quibus, la cui effettiva ritenuta natura (di rapporti lavorativi subordinati, appunto) non è stata dedotta dalla mera mancanza di siffatta formalizzazione, ma dalla compiuta ed esauriente analisi dell’atteggiarsi delle prestazioni lavorative e della regolamentazione dei rapporti quali effettivamente emergenti dalle analizzate risultanze processuali.

2.3 Palesemente insussistente è anche la pretesa violazione del principio dell’onere della prova (quinto e sesto motivo) perchè la Corte ha giudicato in base al criterio dell’acquisizione delle prove, in forza del quale il giudice è libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5126/2000;

2285/2006; 25028/2008; 739/2010), valutando il complesso delle emergenze processuali acquisite e indicando, al contempo, le lacune probatorie in ordine alle risultanze che avrebbero dovuto corroborare l’eccezione relativa alla sussistenza di rapporti di associazione in partecipazione.

Infondate sono pertanto altresì le censure svolte con il settimo ed ottavo motivo.

La Corte territoriale non ha infatti negato che il preteso associante possa provare per testi la natura associativa dei rapporto, ma, piuttosto, con valutazione di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, siccome adeguatamente motivata e scevra da vizi logici, ha escluso, in concreto, che nella specie tale prova potesse ritenersi essere stata fornita sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste Masini e della parziale e poco significativa produzione documentale effettuata dall’opponente; la ricordata complessiva valutazione delle emergenze probatorie operata dalla Corte territoriale rende poi inconsistente l’assunto del ricorrente secondo cui sarebbe stata fatta, peraltro “implicitamente”, un’applicazione non consentita del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 2.

2.4 Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, l’esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata dal giudice del merito con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4036/2000; 4171/2006).

Più specificamente è stato rilevato che la subordinazione può manifestarsi in vari modi, anche implicitamente nelle direttive programmatiche coincidenti con la stessa struttura aziendale, e quindi non necessariamente in espressi e continui ordini e controlli del datore di lavoro, attinenti all’orario o ad altre modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, variabili secondo il contenuto e le circostanze o la stessa fiducia riposta nel lavoratore (cfr, Cass., n. 648/1986); che quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (cfr, Cass., n. 6224/2004); che il potere direttivo del datore di lavoro non si esplica necessariamente mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolati, ben potendosi realizzare l’assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive della prestazione dettate dalla parte datoriale in via programmatica, necessarie e sufficienti alla natura della stessa, cosicchè anche l’esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente, dovendo l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione datoriale essere intesa in funzione dei risultati che il datore di lavoro, imprenditore o meno, si propone di conseguire a proprio esclusivo rischio (cfr, Cass., nn. 1094/1993;

11882/1998); che nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr, Cass., n. 1536/2009). A tali criteri si è attenuta la sentenza impugnata, che ha altresì motivatamente escluso, in concreto, l’esistenza dell’ingerenza dell’associato nell’associazione dell’affare e del rischio di impresa, cosicchè appaiono privi di fondamento anche il terzo e il quarto motivo di ricorso.

2.5 Nella fattispecie la Corte territoriale, con motivazione priva di elementi di contraddittorietà, ha riconosciuto, sulla base del contenuto delle esaminate acquisizioni istruttorie, la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, evidenziando l’avvenuto inserimento dei lavoratori nell’altrui organizzazione con la messa a disposizione delle energie lavorative, e tenendo al contempo conto dei cosiddetti elementi sussidiari, rappresentati, fra l’altro, dall’osservanza dell’orario, dalla continuità per alcuni anni e dalla regolarità dei pagamenti.

Sicchè si rileva inammissibile in questa sede di legittimità, siccome rivolta ad un non consentito riesame del merito, la censura inerente alla concreta efficacia probatoria che dovrebbe essere riconosciuta alle informazioni rese in sede ispettiva.

Va infatti considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi e in essi contenute, anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante, costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri, potendo altresì considerarli prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso d’altri elementi, renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3525/2005;

11946/2005); tale criterio è stato in effetti seguito dalla Corte territoriale, che ha motivatamente indicato altresì le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva – quindi nella vicinanza temporale ai fatti riferiti ed in assenza di condizionamenti “esterni” e, comunque, sostanzialmente confermate in sede giudiziale, rapportandole al contesto lavorativo di riferimento -, rivestivano valore probatorio tranquillizzante circa l’effettiva natura dei rapporti da essi intercorsi con l’odierno ricorrente.

Al contempo, per consolidato orientamento di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dai giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti; con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998).

Appaiono pertanto inaccoglibili le censure che, secondo gli indicati profili, si risolvono nella richiesta, inammissibile in questa sede, di una rilettura delle risultanze processuali, ivi comprese, evidentemente, la pretesa maggiore attendibilità delle dichiarazioni, comunque in sè prive di assoluta decisività, rese da taluni soggetti in sede giudiziale.

Di nessuno rilievo, stante la diversità delle parti, risultano poi, ai fini che qui ne occupano, le decisioni adottate nel procedimento instaurato (in assenza peraltro dell’Ente previdenziale) tra l’odierno ricorrente e i lavoratori P. e D.M..

Ne discende l’infondatezza anche del nono, decimo e undicesimo motivo.

3. Anche in ordine al dodicesimo motivo di ricorso, attinente alla posizione del lavoratore M., va ribadito che nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad operare una determinata qualificazione del rapporto controverso; ciò anche qualora, come nel caso di specie, non si tratti di discriminare l’ipotesi del lavoro subordinato da quella del lavoro autonomo, ma di stabilire se sia intervenuta fra le parti la stipulazione di un contratto di lavoro (cfr, Cass., n. 11045/2000). Tali criteri generali ed astratti devono essere così enucleati:

– la libertà della forma di stipulazione del contratto rende ben possibile desumerne la conclusione dal comportamento delle parti, atteso che la volontà delle parti di assumere il vincolo negoziale si può manifestare anche soltanto nell’esecuzione delle obbligazioni che tipicamente ne discendono;

– in presenza di prestazioni di lavoro intellettuale o manuale, senza che sia stata pattuita, nè di fatto corrisposta, alcuna utilità patrimoniale che sia riconducile all’ampia nozione di retribuzione di cui all’art. 2094 c.c., e art. 36 Cost., sorge il problema di discriminare l’ipotesi in cui vi è stata volontà di obbligarsi dietro retribuzione e si è avuta la mera inerzia del prestatore, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione lavorativa, da quella in cui l’intento è stato di arricchire il beneficiario della prestazione lavorativa a titolo gratuito, intento evidentemente incompatibile con la volontà di stipulare un contratto di lavoro;

– la gratuità deve essere stabilita alla stregua della volontà originaria delle parti, nonchè dalle modalità concrete di svolgimento del rapporto idonea a chiarirla, integrarla o modificarla, cosicchè, nell’ambito dell’indagine diretta alla ricostruzione della volontà negoziale, assume rilievo precipuo l’esistenza di cause giustificatrici, sul piano giuridico-sociale, della prestazione gratuita, ciò che giurisprudenza e dottrina esprimono tradizionalmente con il dire che il rapporto deve risultare istituito affectionis vel benevolentiae causa, e, quindi, che la prestazione è stata resa per finalità ideali e non lucrative;

– ove non risulti tale causa giustificatrice della prestazione oggettivamente configurabile come lavorativa, non resta che ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro, ovvero, nei casi particolari di impossibilità giuridica di configurarlo, di una fattispecie di arricchimento senza causa.

Tali principi sono stati reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con l’affermazione che l’esistenza di finalità ideali e non lucrative (quali, in particolare, possono discendere da vincoli di solidarietà familiare, sociale, politica) induce a propendere per la gratuità, in difetto di elementi in grado di legittimare una diversa qualificazione del rapporto; mentre, al contrario, l’inesistenza di cause giustificatrici della prestazione gratuita – o, che è lo stesso, la mancata rigorosa prova di esse – porta a ritenere che sia stato concluso un contratto di lavoro e vi sia stato inadempimento dell’obbligazione retributiva (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3304/1999; 11045/2000, cit.; 3602/2006;

1833/2009).

La Corte territoriale non si è sostanzialmente discostata dagli enunciati criteri generali, posto che, in un contesto comunque caratterizzato dall’avvenuta erogazione di un compenso (ancorchè qualificato come rimborso spese), ha riconosciuto che l’odierno ricorrente non aveva provato, in termini rigorosi, la natura non onerosa di tale rapporto (vale a dire non aveva dato la prova rigorosa della sussistenza di una causa giustificatrice della prestazione asseritamente resa in forma volontaristica), avendo per contro accertato, con motivazione adeguata e scevra da elementi di contraddittorietà (e, come tale, insindacabile in questa sede di legittimità), l’implausibilità, nel descritto contesto complessivo dell’attività svolta, della protratta resa della disagevole prestazione di che trattasi a puro titolo di volontariato.

Rilevato che il riferimento a difformi dichiarazioni rese dal lavoratore interessato in ordine all’epoca del svolgimento della prestazione è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (non essendo stati ivi indicati i tempi e i modi di tali difformi dichiarazioni, nè trascritto integralmente il loro effettivo contenuto) e che il verbale di conciliazione concluso tra lo stesso M. e il Centro Sociale Sorgane non è opponibile all’Ente impositore, rimasto comunque estraneo al distinto giudizio nell’ambito del quale tale verbale è stato stipulato, anche il motivo all’esame deve essere pertanto disatteso.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è luogo a provvedere al riguardo quanto alla Cerit spa, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Inail, che liquida in Euro 50,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari ed accessori come per legge;

nulla per le spese quanto alla Cerit spa.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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