Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24619 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7839-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1069/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto in ragione della mancata coincidenza fra destinatario della notifica dell’appello e contribuente appellato – B.M.A.N. -, rimasto innanzi alla stessa contumace.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il quinto motivo di ricorso va esaminato con priorità, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”-cfr. Cass. n. 17214/2016, S.U. n. 23542/2015 – viepiù applicabile in parte qua afferendo tutte le censure ad aspetti di natura processuale incidenti sulla nullità della sentenza impugnata. Ora, va detto che secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità – cfr. Cass. n. 17555/2006 -.

Si è parimenti chiarito che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (nella specie è stata considerata nulla, e dunque sanata dalla costituzione del convenuto, la notifica dell’atto d’appello al difensore indicato nell’atto di precetto anzichè al procuratore costituito nel giudizio di primo grado) – cfr. Cass. n. 621/2007 -. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi da Cass. S.U. n. 14916/2016, ove si è ritenuto, con riguardo alla notifica del ricorso per cassazione, ma con affermazioni di evidente portata generale, che la notifica è inesistente, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, quando l’attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali idonei individuabili, per l’un verso, nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell’ attività della consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti possibili della notificazione previsti dall’ordinamento, esclusi soltanto i casi di mera restituzione dell’atto al mittente e di notifica solo tentata. Si è poi ivi espressamente fissato il principio in forza del quale “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.” ritenendo in concreto che la notificazione del ricorso principale, eseguita presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anzichè presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo era affetta da nullità.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto inammissibile l’appello in ragione del fatto che la notifica dell’impugnazione risultava avere come destinatario un soggetto diverso dalla parte contribuente già ricorrente in primo grado senza tuttavia minimamente considerare che il destinatario di detta notifica coincideva con il procuratore costituito della stessa, contribuente e che nell’atto di appello erano state specificamente indicate non soltanto le generalità della contribuente, ma anche la qualità di difensore del Rag.Guglielmo Napolitano. Il giudice di appello, rilevata la non coincidenza fra la parte processuale ed il destinatario dell’atto, avrebbe tuttavia dovuto considerare l’atto di impugnazione nel suo complesso ed il nesso di collegamento, inequivoco, risultante fra il destinatario della notifica ed la parte contribuente, disponendo la rinnovazione della notifica nulla.

Pertanto, in accoglimento della doglianza esaminata ed assorbiti gli altri motivi di impugnazione, la sentenza della CTR va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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