Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24618 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 01/12/2016), n.24618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13089/2015 proposto da:

Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA DI

BRUNO 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STIGLIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO LUNDER, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di TRIESTE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 3008/2014 del GIUDICE DI PACE di TRIESTE,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in opposizione depositato tardivamente dinanzi al Giudice di pace di Trieste, il sig. Z.P. contestava la legittimità del verbale del Comando dei Carabinieri di Trieste, n. (OMISSIS), elevato in data 4.11.2013, con il quale gli si contestava la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 41, comma 5 e art. 146, comma 2, ossia la mancata osservanza dei comportamenti imposti dalla segnaletica stradale.

Il ricorrente eccepiva la nullità della notificazione del verbale e l’insussistenza della condotta contestata, chiedendo la rimessione in termini.

La Prefettura, rappresentata dal funzionario delegato, si costituiva ritualmente in giudizio.

Il Giudice di pace di Trieste, dopo aver disposto un primo rinvio nell’udienza del 4.12.2014, nella quale chiedeva alla parte resistente di produrre l’originale del documento attestante l’avvenuta notifica dell’atto opposto, nell’udienza del 2.4.2015, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, dichiarava con ordinanza l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

2) Il sig. Z. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, notificato il 4 maggio 2015.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Non risulta depositata memoria.

La relazione preliminare ha rilevato l’inammissibilità del ricorso.

Ha osservato che per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2011, applicabile ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del predetto decreto (pubblicato in GU il 16 settembre 2011), e quindi al caso in esame, è stato abrogato della L. n. 689 del 1981, art. 23 (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34), il quale prevedeva che, nel caso di ricorso proposto avverso un’ordinanza di ingiunzione-pagamento oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, il giudice dichiarasse l’inammissibilità con ordinanza ricorribile in cassazione, ossia non appellabile.

Conseguentemente, a seguito di tale modifica, “l’appello è divenuto il rimedio proponibile in relazione ai provvedimenti adottati dal giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, non residuando nell’ordinamento traccia alcuna della ricorribilità diretta per cassazione delle ordinanze pronunciate inaudita altera parte” (Cass. 13260/2014).

Pertanto, anche qualora si versi nell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, avendo il legislatore disposto che il giudice di merito adotti sentenza e non più ordinanza, la parte opponente non deve proporre l’immediato ricorso per cassazione, ma l’appello.

A conferma di ciò, come rilevato anche nella relazione tecnica al D.Lgs. n. 150 del 2011, il giudice non potrà più dichiarare inammissibile il ricorso proposto tardivamente con ordinanza non appellabile resa inaudita altera parte, “in considerazione della circostanza obiettiva che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione incide immediatamente sul diritto di azione del ricorrente, per cui, in coerenza con i principi costituzionali sul giusto processo (art. 111 Cost.), è stato previsto espressamente che la decisione sia resa soltanto dopo che è stato instaurato il contraddittorio tra le parti, vale a dire alla prima udienza, con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione”, secondo i criteri generali di cui all’art. 341 c.p.c..

3) Il Collegio condivide le osservazioni svolte dal consigliere relatore e rileva che nella specie peraltro il giudice di pace ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione per tardività dopo aver convocato le parti, cosicchè non v’era dubbio alcuno sul rimedio da esperire, che era quello dell’appello dinanzi al tribunale territorialmente competente.

Va infatti ribadito che in tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali, nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, l’inammissibilità del ricorso per tardività può essere pronunciata solo con sentenza alla prima udienza.

Tuttavia, la pronuncia di inammissibilità resa con ordinanza fuori udienza o dopo la formazione del contraddittorio -, essendo riferibile all’abrogato della L. n. 689 del 1981, art. 23, non è provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, ma provvedimento nullo, ordinariamente impugnabile con appello (Cass. 18820/15; 13260/14).

4) Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata Prefettura.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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