Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24617 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, (ud. 23/01/2018, dep. 05/10/2018), n.24617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24409/2013 proposto da:

L.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, p.zza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e

rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Vitale;

– ricorrente –

contro

T.M., T.L., T.P., T.C. in qualità

di eredi di P.A., elettivamente domiciliati in Roma, p.zza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione e

rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Liotta;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 468/2012 della Corte d’appello di Lecce,

depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha chiesto l’accoglimento del primo e terzo

motivo del ricorso;

udito l’Avvocato di parte controricorrente che si è riportato al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da L.G. nei confronti di T.C., P., M. e L. quali eredi di P.A. per la cassazione della sentenza n. 468/2012 emessa dalla Corte d’appello di Lecce e depositata il 12/06/2012.

2. Con citazione del 2000 l’odierno ricorrente aveva chiesto l’accertamento delle immissioni di fumi e fuliggine all’interno della sua abitazione e provenienti dalla canna fumaria del camino dell’immobile confinante di P.A.: sosteneva che la canna non rispettasse le prescrizioni dell’art. 39 del regolamento comunale in relazione alla prevista altezza di oltre un metro sopra tetti e terrazze e, ancora, in relazione alla distanza di dieci metri da qualsiasi finestra posta a quota uguale o superiore.

3. All’esito del giudizio di primo grado, esperita apposita ctu, il Tribunale adito aveva respinto la domanda ravvisando che il camino e la relativa canna fumaria erano posti a distanza regolamentare. In particolare, aveva accertato che la canna fumaria si trovava a distanza superiore di 158 cm. dal terrazzo, nel rispetto cioè della distanza minima di un metro, e che la porta-finestra posta sul terrazzo di parte attrice si trovava a quota inferiore di 23 cm. rispetto alla sommità della canna fumaria; inoltre il ctu non aveva rilevato il propagarsi di fumo o residui di combustione all’interno dell’abitazione del L..

4.A seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte territoriale aveva respinto l’appello ritenendo altresì infondato l’assunto che la disposizione regolamentare riguardante la distanza del camino da ogni finestra posta a quota uguale o superiore dovesse intendersi riferita al livello di piano dell’appartamento o abitazione con la conseguenza concreta che la canna fumaria si trova a mt. 3.30 dalla porta di accesso alla terrazza del L., posta al medesimo piano, così violando la norma regolamentare.

4.1. Era stata pure respinta la differente ricostruzione dei luoghi proposta dall’appellante L. con riguardo al punto da considerare ai fini del calcolo delle altezze della canna fumaria e della porta finestra. Infine, era stato ribadito come la ctu non aveva evidenziato l’immissione di calore nell’abitazione confinante e come parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva dimostrato la presenza di immissioni di fumi superiori alla normale tollerabilità ex art. 844 c.c.. La Corte aveva altresì concluso con la constatazione che corrispondeva ad una comune massima di esperienza che il fumo di un comignolo di una casa di civile abitazione non è nocivo nè di quantità tali da risultare intollerabile.

5. La cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta sulla base di sei motivi, alcuni a loro volta articolati in più punti. Resistono con controricorso T.C., P., M. e L. in qualità di eredi di P.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ripropone la lettura dell’art. 39 del regolamento edilizio del comune di Torchiarolo, richiamato dall’art. 890 c.c., prospettando in realtà un’infondata censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.1. Come anticipato, il motivo è infondato. L’art. 39 citato nella sentenza gravata prevede che la fuoriuscita di fumi debba verificarsi a non meno di dieci metri da qualsiasi finestra posta a quota uguale o superiore e rispetto a tale prescrizione non appare censurabile la statuizione del Tribunale di prime cure avallata dalla Corte territoriale che, in conformità all’accertamento del ctu, ha ritenuto che la suddetta distanza non sia applicabile al caso di specie poichè la porta-finestra non si trova a quota uguale o superiore rispetto alla canna fumaria, bensì a quota inferiore pari a 23 cm..

1.2. Il motivo peraltro non contesta l’illegittimità di detta statuizione ma pare, più che altro, invocare una diversa ricostruzione dell’accertamento in fatto svolto dal ctu, senza, tuttavia, denunciare il vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il giudice del gravame che, invece, ha congruamente motivato la decisione sul punto alla luce del tenore letterale della disposizione secondaria richiamata dall’art. 890 c.c..

2. Passando all’esame del terzo motivo, che appare logicamente prioritario per quanto si dirà in ordine agli altri motivi di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la decisione assunta dalla Corte territoriale in merito ai fumi ed alle immissioni.

2.1. Il motivo è fondato: infatti, da una parte si riconosce a pag. 5 della sentenza come normale che il fumo che fuoriesce dal camino invada anche il terrazzo della proprietà confinante e, dall’altra, si afferma che costituisce una massima di comune esperienza che il fumo del comignolo di una casa di civile abitazione non sia nè nocivo nè di quantità tale da risultare intollerabile.

2.2. Tuttavia, la massima di comune esperienza utilizzata non pare corredata del necessario fondamento conoscitivo e di indagine che sarebbe stato necessario per porre la conclusione in fatto addottata a giustificazione della decisione, al riparo dal vizio motivazionale.

2.3. Il motivo deve essere, pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Lecce, diversa sezione, perchè rivaluti la statuizione censurata.

3. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.c., comma 1 e art. 116 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il vizio motivazionale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo all’omessa valutazione della immissione dei fumi dalla canna fumaria sul terrazzo come accertata nella Relazione Integrativa del ctu.

3.1. Il motivo è fondato perchè, posto che il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis è quello precedente alla riforma di cui alla L. n. 134 del 2012, come già sottolineato in relazione al terzo motivo, evidenzia la contraddittorietà del percorso decisionale seguito dalla Corte nella statuizione riguardante le accertate immissioni di fumo.

3.2. La sentenza va cassata anche in relazione a questo motivo con conferma del rinvio alla Corte d’appello di Lecce ad altra sezione.

4. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2 comma 9 dell’Allegato 9^ alla parte 5^ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo alla normativa in materia ambientale riguardante gli impianti termici civili, normativa che si assume non essere stata considerata dal giudice del gravame.

4.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei motivi terzo e quarto.

5. Il quinto motivo che deduce la violazione dell’art. 832 c.c. e dell’art. 32 Cost., con riguardo alla lesione del diritto di proprietà e del diritto alla salute in conseguenza delle accertate immissioni di fumo, appare pure assorbito dall’accoglimento del terzo e quarto motivo.

6. Anche il sesto motivo, che deduce l’omessa pronuncia in relazione alla domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della irregolarità della canna fumaria ed alle spese di lite, appare assorbita dall’accoglimento del terzo e quarto motivo.

7. Stante la cassazione della sentenza gravata ed il conseguente rinvio, la Corte d’appello di Lecce, altra sezione, deciderà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quarto, assorbiti gli altri; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio alla Corte d’appello di Lecce, altra sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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