Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24617 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1965/2014 proposto da:

IMPRESA INDIVIDUALE “LA BRILLANTE DI L.E.”, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

ALESSANDRO PASSARINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO

REGNI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 805/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/10/2013 r.g.n. 858/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Ancona (sentenza del 15.10.2013) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione di L.E. alla cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali pretesi dall’istituto di previdenza con riferimento a rapporti di lavoro subordinato, e per l’effetto ha rigettato integralmente la suddetta opposizione, condannando l’appellata a rimborsare all’Inps le spese dei due gradi del giudizio di merito; per la cassazione di tale sentenza ricorre con tre motivi l’Impresa individuale “La Brillante di L.E.” in persona di C.E., quale procuratore speciale ed erede di L.E., cui resiste l’Inps con controricorso;

successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinunzia la ricorso notificato all’Inps.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a seguito della instaurazione del presente giudizio la ricorrente ha depositato formale atto di rinunzia al ricorso, facendo presente di aver aderito nelle more del procedimento alla definizione agevolata della cartella esattoriale opposta e di aver provveduto al pagamento in un’unica soluzione della somma indicatale dalla società di riscossione del credito, come da quietanza allegata;

nè occorre l’accettazione della controparte, dal momento che “l’art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione” (Cass. Sez. 5, n. 9857 del 5.5.2011);

il presente procedimento va, pertanto, dichiarato estinto per avvenuta rinuncia al ricorso;

va disposta la compensazione delle spese dell’intero procedimento essendosi al riguardo statuito (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 7.11.2018) che “In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. (Principio applicato in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali)”.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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