Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24617 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 01/12/2016), n.24617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12845/2014 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 66,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE FISCHETTI giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 598/2013 del GIUDICE DI PACE di BOLZANO

dell’11/12/2013, depositata l’11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

udito l’Avvocato Silvia Tagliente (delega avvocato Fischetti)

difensore del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in opposizione depositato in data 24.05.2013, P.M. contestava la legittimità del verbale della Polizia Stradale di Bolzano, n. PTR (OMISSIS), elevato il 23.04.2013, con cui gli venivano intimate la corresponsione della sanzione pecuniaria e la decurtazione di 4 punti sulla patente, a fronte della violazione dell’art. 167 C.d.S., comma 2 (eccesso di peso trasportato).

Il ricorrente deduceva tra l’altro l’invalidità del verbale di contestazione, in quanto privo di elementi essenziali ed adduceva altresì il mancato accertamento da parte degli agenti di Polizia della sussistenza di condizioni di deroga rispetto alla violazione contestata, nonchè l’errata identificazione del soggetto al quale imputare la contestazione.

Il ricorso veniva notificato al Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano, il quale, stando alla sentenza impugnata, si costituiva in giudizio.

Il giudice di pace di Bolzano, con sentenza pubblicata l’11.12.2013, rigettava l’opposizione: confermava la validità del verbale di contestazione ex art. 2700 c.c., statuendo che “il verbale redatto con sistema meccanizzato è conforme al dettato dell’art. 383 reg. C.d.S. e la descrizione dell’illecito commesso è esauriente dal momento che vi è stata contestazione nel luogo e nell’orario riportato, conosciuti dal ricorrente presente di persona”.

Condannava il ricorrente al pagamento del doppio della sanzione amministrativa determinata in misura di Euro 838,00, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in misura di Euro 250,00.

2) P.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato con atto spedito a mezzo posta il 17 maggio 2014 al Commissario di Governo, articolato su otto motivi.

L’Amministrazione opposta non ha svolto attività difensiva, ma alla data dell’adunanza camerale, cioè prima della decisione in Camera di consiglio, risultava pervenuto l’avviso di ricevimento della notifica effettuata.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Ha proposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3) Il primo motivo di ricorso concerne la circostanza che la “Polizia di Stato” non avrebbe prodotto gli atti ordinati dal Giudice, il quale si sarebbe valso dei documenti allegati dal Commissario di Governo alla “propria comparsa di costituzione”.

Altri tre motivi attengono a denunciati errores in procedendo (ricorso pag. 9) che sarebbero addebitabili alla sentenza impugnata.

I motivi 5, 6 e 7 concernono le questioni di merito sollevata in sede di opposizione. L’ottavo è relativo alle spese di lite.

4) Come rilevato dalla relazione preliminare, il ricorso è da ritenere inammissibile, poichè è stato proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione.

Occorre rilevare che per effetto delle modificazioni apportate del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, della L. 23 novembre 1981, n. 689, art. 23 – che all’u.c. prevedeva il ricorso per cassazione e non l’appello come mezzo di impugnazione della sentenza che abbia definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione – non sussiste più la regola eccezionale del ricorso immediato in cassazione avverso le sentenze di primo grado che decidono sulle opposizioni a sanzioni amministrative.

Tali sentenze, in mancanza di una regola speciale, sono ora soggette al rimedio dell’appello, secondo la regola generale di cui all’art. 339 c.p.c. e non a ricorso per cassazione.

Detta modifica, operativa con riferimento ai provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della novella del 2006, rileva nel caso di specie, dovendosi fare riferimento, per il regime di impugnabilità, alla data della sentenza, che è l’11.12.2013.

Tali principi sono stati già più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 2815/2015; 10369/2014; 6376/2011; 182/2011; 24748/2009).

Inoltre giova precisare che “la nuova disciplina processuale posta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, applicabile ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del predetto decreto (pubblicato in GU il 16 settembre 2011), ha confermato la regola sopradescritta” (Cass. 18081/2014).

Pertanto nella specie il ricorrente doveva proporre opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011 e in ogni caso proporre appello davanti al Tribunale territorialmente competente, restando esclusa la possibilità dell’immediato ricorso per cassazione.

Invano, anche in sede di audizione camerale, parte ricorrente ha dedotto che secondo l’art. 339 c.p.c., u.c., la sentenza sarebbe ricorribile direttamente per cassazione.

Tale disposizione è inequivocabile nel ribadire che perfino le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità – tra le quali non rientra quella in esame, che è causa in materia di sanzioni amministrative, da regolare secondo diritto sono appellabili.

Per le sentenze rese secondo equità è previsto solo un ambito più limitato di appellabilità.

5) Non sono quindi ricorribili con immediato ricorso per cassazione neppure tali pronunce, comunque estranee al caso in esame.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Ratione temporis è applicabile il disposto di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sicchè va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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