Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24616 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22959/2007 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell’avvocato

EPIFANI Bianca Maria, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CENNA PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI

37, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA Roberto, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 460/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/03/2007 R.G.N. 575/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato CENNA PAOLO;

udito l’Avvocato CIOCIOLA ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 1 marzo 2007, la Corte d’Appello di Brescia respingeva i gravami principale e incidentale svolti, rispettivamente, dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova e da C.M. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal C. nei confronti della predetta Camera di Commercio e, in parziale riforma della prima decisione, dichiarava non dovuta al dipendente la somma di Euro 160,56 con condanna dello stesso alla restituzione, con interessi al tasso legale dalla data del pagamento.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– C., ex dipendente in quiescenza della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova, proponeva domanda diretta ad ottenere la liquidazione del trattamento di missione e trasferta, quale ispettore metrico, in base alla normativa applicata prima del suo trasferimento dall’amministrazione statale all’ente locale e dell’indennità di fine rapporto alla stregua della disciplina prevista per i dipendenti delle Camere di commercio, con riferimento a tutto il periodo di anzianità di servizio compresa quella maturata nell’amministrazione statale;

– il primo giudice condannava la Camera di commercio a corrispondere la somma di Euro 160,00 per differenze sul trattamento di trasferta e di missione liquidato in base al CCNL Autonomie locali e al contratto integrativo, e la somma di Euro 23.787,54 a titolo di indennità di fine rapporto, alla stregua della disciplina prevista per i dipendenti delle Camere di commercio applicata a tutto il periodo di anzianità di servizio del C., compreso quello maturato nell’amministrazione statale;

– la Camera di commercio si doleva dell’erroneo conteggio del trattamento di missione e trasferta effettuato dal consulente tecnico in base a documenti tardivamente prodotti dal dipendente e tempestivamente contestati, e censurava l’erronea statuizione in ordine all’indennità di fine rapporto, in contrasto con la formulazione letterale delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la materia.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale inquadrava la vicenda nella previsione del D.Lgs. n. 112 del 1998 – che, all’art. 20, ha disposto il passaggio alle Camere di commercio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e, all’art. 50, ha previsto la soppressione dei predetti uffici e, sub comma 4, il trasferimento del personale e delle dotazioni tecniche – e riteneva configurarsi, nella specie, un trasferimento di attività da una P.A. (statale) ad un’altra (ente locale), con passaggio di personale e applicazione della disciplina prevista dall’art. 2112 c.c. (arg.

D.Lgs. n. 29 del 1993, ex art. 34, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 19 e riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31), ribadita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 3, per il trattamento economico goduto dai pubblici dipendenti, in forza di leggi o regolamenti o atti amministrativi non previsti da contratti, che cessano di aver vigore dal successivo rinnovo contrattuale, salvo il riassorbimento del miglior trattamento secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.

4. Omessa la disamina del capo relativo al trattamento di missione e di trasferta, non censurato in questa sede di legittimità, i Giudici del gravame ritenevano, quanto all’indennità di fine rapporto, che alla stregua del D.P.R. n. 446 del 2000, art. 6, il rapporto di lavoro doveva intendersi trasferito all’Amministrazione ricevente con l’intera anzianità maturata ed interamente disciplinato, anche quanto alla predetta indennità, dalla normativa applicabile all’Amministrazione ricevente. Rilevava, inoltre, la Corte di merito che non trovavano applicazione la L. n. 554 del 1988, art. 6 e il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 104 del 1993 che riguardavano la mobilità, volontaria e non, del personale delle amministrazioni in esubero e non il trasferimento di funzioni, con passaggio di personale, pur rimarcando che, in ogni caso, anche tale normativa poneva, per il trattamento di fine rapporto, principi conformi a quelli sopra enunciati e che il diritto al riconoscimento dell’anzianità pregressa secondo la disciplina delle amministrazioni di destinazione, sia pure su un altro piano, era già stato stabilito dalla L. n. 553 del 1954.

5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo. Non ha resistito con controricorso l’intimato il cui difensore, munito di procura speciale, ha partecipato alla discussione orale della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con articolato motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata limitatamente ai capi relativi al ricalcolo dell’indennità di fine rapporto e alle spese di lite.

7. L’amministrazione ricorrente censura la decisione gravata per violazione dell’art. 2120 c.c., della L. 29 dicembre 1988, n. 554, art. 6, comma 4, del D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104, artt. 12 e 13, contenente le norme di attuazione delle disposizioni di cui alla suddetta L. n. 554 del 1988, art. 6, concernenti il regime pensionistico e previdenziale del personale statale trasferito a seguito di processi di mobilità, del regolamento dei dipendenti della Camera di Commercio Industria e Artigianato approvato con D.I. 12 luglio 1982, art. 77.

8. Ad avviso della parte ricorrente, i Giudici di merito, ritenendo erronea la liquidazione dell’indennità di anzianità del dipendente come operata dalla Camera di Commercio di Mantova, avrebbero sostanzialmente riconosciuto un diritto retroattivo, assimilando irragionevolmente nell’erogazione del TFR il dipendente della CCIA da lungo tempo con il dipendente transitato da altro ente e in servizio presso la Camera di Commercio solo per un esiguo margine temporale, non considerando nè la mancanza di valore dell’anzianità di servizio sotto il profilo del calcolo del t.f.r., nè la natura, nella specie, di trasferimento ope legis senza alcun potere negoziale dell’amministrazione ricevente. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

9. La parte ricorrente si duole, inoltre, della statuizione sulle spese, in considerazione della novità e complessità della vicenda.

10. Il ricorso non merita accoglimento alla stregua della specifica disciplina legale stabilita nella materia per il personale statale interessato a processi di mobilità e dell’interpretazione di quest’ultima, oggetto delle censure, già data da questa Corte con decisione alla quale il Collegio intende uniformarsi (v., in proposito, Cass. 14930/2009).

11. Dispone la L. 29 dicembre 1988, n. 554, art. 6, comma 4, che:

“L’indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell’indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento”.

12. Già il tenore letterale della norma, in particolare per ciò che riguarda l’inciso finale, rende insostenibile l’interpretazione propugnata dalla ricorrente secondo cui la liquidazione finale dell’indennità di anzianità, trattamento di fine rapporto, etc. dovrebbe essere operata, separatamente, con i criteri vigenti presso l’ente di provenienza per l’anzianità maturata fino al momento del trasferimento e con quelli propri dell’ente di destinazione per il periodo successivo.

13. Nel disporre la salvezza del “maggior trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento”, la legge istituisce infatti un raffronto tra due entità che non possono che essere distinte.

14. Di tali due entità è chiaramente indicata la prima che è quella risultante dall’applicazione della precedente disciplina al momento del trasferimento e che potrebbe essere, secondo l’ipotesi formulata dalla norma, maggiore dell’altra.

15. E’ evidente che questa seconda entità non può essere la stessa indennità di buonuscita ipoteticamente spettante al momento del trasferimento secondo le norme preesistenti; e ciò neppure assumendo a base del relativo calcolo la retribuzione in godimento al termine del rapporto di lavoro, così come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 9 marzo 1989 n. 164, a proposito del contenuto della L. 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, comma 2, come modificato con la L. 1 agosto 1977, n. 563, art. 5, nel dichiarare non fondate le questioni di costituzionalità di tale norma sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., art. 42 Cost., comma 3 e art. 97 Cost..

16. Tale ultima retribuzione non potrebbe, infatti, mai essere inferiore a quella in atto al momento del trasferimento, in forza di quanto disposto, con riguardo ai processi di mobilità dei dipendenti pubblici, dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, comma 2, sicchè il secondo dei calcoli indicati non potrebbe mai condurre ad un risultato peggiorativo rispetto al primo.

17. Non resta pertanto che ritenere che l’eventuale trattamento spettante al momento del trasferimento possa essere migliorativo unicamente rispetto al trattamento relativo al medesimo periodo calcolato con criteri diversi da quelli di provenienza e quindi, necessariamente, con quelli dell’ente di destinazione, che, se meno favorevoli rispetto a quelli vigenti al momento del trasferimento, comportano per legge la salvezza dei precedenti fino a tale momento.

18. Ne consegue che poichè è ipotizzabile un’eccedenza, quanto al trattamento calcolato al momento del trasferimento secondo l’ordinamento preesistente, unicamente applicando all’intero trattamento dovuto al termine del rapporto, come richiamato dall’art. 16 del regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104), la disciplina dell’ente di destinazione, la regola implicitamente stabilita alla stregua dalla norma di legge in esame è rappresentata proprio dall’applicabilità di quest’ultima disciplina per l’intera anzianità di servizio maturata presso le due amministrazioni.

19. Tale significato emergente dall’interpretazione letterale della norma appare poi confermato dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 104 cit., in particolare dagli artt. 12 e 13 e 16.

20. Secondo l’art. 12 citato, dalla data dell’effettiva assunzione o dell’avvenuto trasferimento presso l’ente di destinazione: a) “nei confronti del personale interessato ai processi di mobilità… si applicano…le disposizioni vigenti per i dipendenti dell’Amministrazione o dell’ente” di destinazione “in materia di indennità di anzianità, o del corrispondente trattamento di fine servizio, etc.”; b) tale personale “è iscritto alla gestione previdenziale dell’Amministrazione o dell’ente di destinazione…”;

c) “in ogni caso – cessa l’iscrizione alla gestione previdenziale dell’amministrazione o dell’ente di provenienza ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti presso l’amministrazione o l’ente medesimo in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto”.

21. A norma del successivo art. 13: “Salvo quanto stabilito dall’art. 17, ai fini dell’acquisizione del diritto e della determinazione dell’ammontare della indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, dell’analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto spettante all’atto della cessazione dal servizio in base all’ordinamento vigente presso l’amministrazione o l’ente di destinazione, ai sensi della L. 29 dicembre 1988, n. 554, art. 6, comma 4, in aggiunta all’anzianità relativa al servizio prestato dopo il trasferimento, si computa l’intera anzianità utile già maturata secondo le norme dell’ordinamento vigente presso l’Amministrazione o Ente di provenienza…”.

22. Infine, l’art. 16 riprende sostanzialmente la regola di cui all’art. 6, comma 4 della legge.

23. Mentre il tenore dell’art 12 citato assume un significato meramente descrittivo della vicenda successoria, il successivo art. 13 ribadisce, con ben più esplicite espressioni, la necessità dell’unitaria considerazione dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza e presso quello di destinazione, ai fini non solo dell’acquisizione del diritto, ma anche della determinazione dell’ammontare dell’indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, etc. “spettante all’atto della cessazione del servizio in base all’ordinamento vigente presso l’Amministrazione o ente di destinazione”.

24. Appare, pertanto, chiaramente ribadita dalla norma in esame la regola secondo la quale il trattamento di fine rapporto (indennità di anzianità, di buonuscita, etc.) spettante al termine del servizio va determinato sulla base dell’ordinamento dell’ente di destinazione, salvo per ciò che concerne le regole di determinazione dell’anzianità di servizio della fase pregressa.

25. Del resto, anche la salvezza di quanto stabilito dal successivo art. 17 (il quale, per l’ipotesi in cui presso l’ente di destinazione sia applicabile la disciplina del tfr. – L. n. 297 del 1982 -, stabilisce il cumulo del trattamento teoricamente spettante all’atto del trasferimento con tale trattamento di fine rapporto), operata in apertura della norma in esame, conferma l’interpretazione qui assunta, in quanto siffatta disposizione sarebbe probabilmente superflua ove la normativa in esame dovesse essere interpretata diversamente, così come indicato nella sentenza impugnata.

26. Infine, l’interpretazione qui resa evita il risultato di un congelamento dell’indennità maturata alla data del trasferimento, erogabile unicamente al termine del rapporto, da ritenere di dubbia rispondenza alla Costituzione in ragione della natura e funzione dell’istituto (cfr., sul tema, ad es., Corte Cost. sent. n. 164/89, cit).

27. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 20,00 per esborsi, oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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