Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24616 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20135-2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

pressa lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente con poteri e facoltà disgiunte

all’avvocato REMO DOMINICI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte di C.C. di avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, portante irpef dell’anno 2008, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado favorevole al contribuente.

In particolare, il Giudice di appello, riteneva, che i documenti prodotti dal contribuente non fossero attendibili e, quindi, idonei a dimostrare che i beni indici posti a base dell’accertamento fossero stati acquistato grazie ad un prestito erogato al contribuente ed al coniuge da una società costaricana.

Avverso la sentenza parte contribuente propone ricorso articolato su tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, arrt. 41, 51 e 54, laddove la C.T.R. – ipotizzando che le somme oggetto di prestito dissimulassero la liquidazione di partecipazioni societarie ovvero il pagamento di prestazioni lavorative o professionali in favore della società o del suo titolare-avrebbe dovuto, comunque, trarne la conseguenza che le predette somme erano sufficienti a coprire le spese e gli incrementi patrimoniali oggetto di accertamento onde più correttamente l’Ufficio avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 39 D.P.R. citato, individuando con precisione la fonte produttiva del reddito.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., comma 1 e art. 2729 c.c., laddove la C.T.R. aveva ritenuto provata la simulazione relativa del contatto di finanziamento senza che fossero state fornite presunzioni idonee a provare il contratto dissimulato ed in particolare la ratio economica sottesa alla restituzione ad opera della ricorrente a favore della società di una parte delle predette somme.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. contestandosi che gli elementi ritenuti dalla C.T.R. rilevanti per provare la simulazione dei contratti di mutuo potessero costituire presunzioni gravi, precise e concordanti.

4. I motivi, trattati congiuntamente siccome connessi, sono in parte inconducenti rispetto al decisum ed, in parte, infondati.

L’accertamento, oggetto di contenzioso, è stato effettuato, per come è pacifico in atti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6 la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

4.2. Alla luce di detti principi, correttamente applicati dal Giudice di appello, la prima censura si appalesa inconferente laddove da un canto si risolve, in realtà, in una censura (per alcuni profili peraltro nuova), più che alla sentenza impugnata all’operato dell’Ufficio erariale e dall’altro, il maggior reddito è stato accertato sulla base del possesso dei beni indice e delle spese incrementali (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38) mentre le argomentazioni svolte dalla Commissione tributaria regionale, come si dirà meglio infra, attengono al diverso profilo dell’idoneità della prova offerta dal contribuente.

4.3. In detta specifica materia, infatti, questa Corte, (Cass. n. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014) recentemente, ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, “”A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditì non dichiarati”.

4.3 Ne caso, in esame, la Commissione tributaria regionale, ha ritenuto – attraverso la disamina degli atti di causa e delle argomentazioni svolte dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni (ivi compresa, in particolare, la contestazione operata dall’Ufficio in ordine alle scritture private opposte dal contribuente) e sulla base di specifiche circostanze (indicate dalla lett. a) alla lett. g) nella sentenza impugnata) che la documentazione prodotta fosse inidonea allo scopo, giungendo alla conclusione della mancata prova da parte del ricorrente che í beni indice fossero stati acquistati con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

4.4. Ne consegue il rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso laddove, nella specie, l’onere probatorio non gravava sull’Amministrazione, assistita dalla presunzione di cui al citato art. 38 e la tesi difensiva, relativa alla dedotta simulazione dei contratti di finanziamento, è stata utilizzata dal Giudice di appello, unitamente ad altri elementi (quali la mancanza dí data certa, la mancata prova che le somme confluite nei conti correnti provenissero dall’asserita mutuante) per ritenere, in applicazione dei principi fissati da questa Corte, la documentazione prodotta dal contribuente inidonea a vincere detta presunzione, con ulteriore conseguente irrilevanza, ai fini di causa, della prova dell’ipotizzato contratto dissimulato.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente, soccombente, va condannato al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali, liquidate come dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.800, oltre accessori di legge ed eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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