Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24616 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 04/11/2020), n.24616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20853-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

RED & BENEZ DI L.B. & N.R. SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato PIERO FRATTARELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO BUSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2016 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere. Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Avverso l’atto di accertamento del 27/12/2012 prot. n. (OMISSIS) emesso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (successiva ad AAMS) proponeva ricorso la società Red e Benz snc quale responsabile in solido (relativamente all’uso di apparecchi da intrattenimento rientranti nella tipologia di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, senza nulla osta e senza collegamento alla rete telematica, per l’importo di 42749,83.

La pretesa fiscale sottesa all’accertamento traeva origine dal verbale redatto il (OMISSIS) dalla Guardia di Finanza, che aveva accertato che presso il locale-bar gestito dalla società ricorrente erano in funzione due apparecchi di intrattenimento di proprietà di (Ndr: testo originale non comprensibile) non conformi alle prescrizioni di legge, in quanto ormai privi del nulla osta, per effetto della intervenuta risoluzione del contratto col concessionario di rete e di conseguenza non collegati alla rete.

La AAMS resisteva all’opposizione.

Con sentenza n. 77 dep. 16/1/2014 la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

La società contribuente proponeva appello ritenendo errata la decisione; si costituiva la AAms ribadendo che gli apparecchi erano privi del nulla osta.

La Commissione regionale della Liguria con sentenza n. 275/2016 accoglieva l’appello, non ritenendo sussistente la responsabilità della società a cui non era stata comunicata la risoluzione del contratto.

Propone ricorso in Cassazione, tramite l’avvocatura dello Stato l’Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli, deducendo un motivo unico.

Resistano con controricorso la società di persone ed il socio illimitatamente responsabile concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il motivo proposto l’Agenzia deduce la violazione di legge e/o la falsa l’interpretazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, nonchè dell’art. 110 TULPS, comma 6, lett. a, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Occorre premettere in punto di fatto che gli apparecchi di gioco de quibus, come accertato anche dal giudice del merito, e come ribadito da entrambi i contendenti nella esposizione sommaria dei fatti, erano ormai privi del nulla osta di esercizio, (Ndr: testo originale non comprensibile) e quindi non potevano neppure essere collegati alla rete telematica.

Essendo tali fatti avvenuti in data (OMISSIS), essi sono disciplinati, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 84, (legge finanziaria 2007), entrato in vigore il 1 gennaio 2007, che, per quanto di interesse, prevede: “2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 38, comma 5, e successive modificazioni”. Con tale modifica normativa in definitiva il legislatore ha inteso assicurare il gettito derivante dalle giocate (peraltro inserito nel bilancio dello Stato e quindi diretto a soddisfare preminenti interessi pubblici) assoggettando al pagamento del Preu sia il caso in cui gli apparecchi siano privi di nulla osta sia il diverso caso in cui l’esercizio degli apparecchi, pur muniti di nulla osta, sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Nel caso in cui manca il nulla osta il legislatore ha posto l’obbligo fiscale del Preu a carico del soggetto che ha provveduto alla loro installazione in via di responsabilità diretta prevedendo la responsabilità solidale anche a carico del gestore del locale, trattandosi di soggetto in relazione al quale è possibile configurare una posizione di garanzia e controllo in ordine al corretto utilizzo degli apparecchi (e, conseguentemente, alla corretta trasmissione dei dati relativi alle giocate) in ragione del rapporto materiale con il bene utilizzato per le giocate. In tal modo si intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale già espresso da questa Corte (Ordinanza n. 14535 del 28/05/2019).

Appare irrilevante la buona fede del gestore dei locali dove risultano installati gli apparecchi, in quanto lo stesso risponde del fatto altrui (autore dell’illecito), e quindi avrebbe dovuto eventualmente dedurre la mancanza di colpa dell’installatore, da escludere proprio per la mancanza del nulla osta e del conseguente collegamento.

Comunque deve altresì rilevarsi che il gestore del locale ha l’obbligo di controllare la regolarità degli apparecchi di gioco ed in particolare r poichè la mancanza del nulla osta impedisce il collegamento alla rete, sarebbe stato facilmente accertabile la mancanza di tale collegamento che avviene tramite il punto di accesso internet/intranet situato nel locale.

Poichè la decisione impugnata non si è attenuta al principio sopra affermato, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, rinviata alla commissione regionale per una nuova valutazione, la quale provvederà anche alle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione regionale della Liguria in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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