Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24615 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22861/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, ISTITUTO STATALE D’ARTE A. PASSONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P., V.M., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato

MENGHINI Mario, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARAPELLE ROBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza non definta n. 3305/2007 del TRIBUNALE di TORINO,

depositata il 03/07/2007 R.G.N. 5187/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato MENGHINI MARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 3 luglio 2007, il Tribunale di Torino decideva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, sulla questione interpretativa sollevata da V.M. e R. P. nel giudizio proposto nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione.

2. Il giudice di merito puntualizzava che:

– le docenti V. e R. si sono rivolte al Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, affermando di essere docenti a tempo indeterminato presso l’Istituto d’arte G. Passoni di Torino e di aver svolto regolarmente ore di lavoro eccedenti l’orario di cattedra, lamentando di aver percepito per esse un corrispettivo non comprensivo dell’indennità integrativa speciale a causa di un’erronea interpretazione del disposto di cui all’art. 70 CCNL di settore 1994-1997 e chiedevano, pertanto, che venisse accertato il loro diritto a percepire anche la predetta indennità per le ore eccedenti, con condanna dei convenuti – l’Istituto scolastico e il Ministero della Pubblica Istruzione – al pagamento dei relativi importi per i quattro anni scolastici dal 2000/2001 al 2003/2004;

– le Amministrazioni intimate contestavano la fondatezza della domanda, ribadendo la legittimità dell’operato e dell’interpretazione della richiamata disposizione collettiva;

– attesa l’analoga problematica sollevata in altra sede giudiziaria veniva acquisita l’ordinanza di remissione all’ARAN e la relativa risposta dell’ARAN. 3. A sostegno del decisum il giudice di merito, in accoglimento della tesi delle docenti, riteneva che l’art. 70, comma 1, del CCNL 1994- 1997 definiva un compenso per le ore eccedenti l’orario di cattedra comprensivo dell’indennità integrativa speciale. A tanto il giudice di merito perveniva sulla base dei seguenti rilievi:

– il contrasto tra il disposto normativo del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, recante previsione del trattamento economico in godimento, e l’art. 63 del CCNL comparto scuola 1994-1997 che considera lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale come due componenti distinte della retribuzione, trovava una spiegazione, da un lato, nel valore meramente ricognitivo dell’art. 70 del primo CCNL privatizzato 1994-1997 e, dall’altro, nella circostanza che all’epoca della scrittura della norma era ancora dominante l’interpretazione dell’amministrazione secondo cui il citato art. 88, comma 4 non comprendeva l’i.i.s.;

– l’ultimo inciso dell’art. 70, comma 1, fu redatto dalle parti collettive nella convinzione, poi smentita dalla giurisprudenza, che l’art. 88 non comprendesse l’i.i.s., come comprovato nell’aggancio tra la predetta previsione con quella immediatamente precedente e nell’intento di richiamare l’art. 88 secondo l’interpretazione data dall’amministrazione, all’epoca oggetto di contestazione e su cui non si era formato un orientamento consolidato;

– indubbia la volontà e consapevolezza delle parti di richiamare l’art. 88 unitamente alla sua interpretazione giurisprudenziale, consolidatasi, nel tempo, nel senso dell’inclusione dell’i.i.s..

4. Avverso l’anzidetta sentenza non definitiva del giudice territoriale, il Ministero della Pubblica Istruzione ha proposto ricorso per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, fondato su due motivi. Le intimate hanno resistito con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 70 del CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e difetto di motivazione perchè, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il citato art. 70 del contratto collettivo sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti, mentre il richiamo al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare.

Irrilevante sarebbe, per l’amministrazione ricorrente, la giurisprudenza amministrativa che riteneva inclusa l’indennità integrativa speciale, in quanto concernente periodi anteriori all’entrata in vigore del citato art. 70 del CCNL, il quale fa appunto riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dall’indennità integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla struttura della retribuzione, la quale comprende, come trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare e, separatamente, l’indennità integrativa speciale. Inoltre, conclude la ricorrente, solo con il CCNL del 2003, e quindi solo dal primo gennaio 2003, si è stabilito che l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. Il ricorso merita accoglimento in adesione all’orientamento già espresso, fra le altre, da Cass. nn. 23929 e 23930 del 2010 e, più di recente, da Cass. n. 1717 del 2011.

7. Ai fini dell’interpretazione diretta, da parte di questa Corte, della clausola contrattuale denunciata, conviene prendere le mosse dal testo della declaratoria pattizia di cui all’art. 70 del CCNL in esame.

8. Tale clausola, per la parte che interessa, testualmente dispone al primo comma che: “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4.

Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.

9. E’ utile, altresì, sottolineare che in base all’art. 63 del predetto contratto, dedicato alla struttura della retribuzione, la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione) e dall’indennità integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.

10. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, richiamato nell’art. 70, comma 1 del CCNL in parola sancisce che: “fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell’assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12”.

11. In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera univoca, che il richiamo operato nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.

12. Tanto è confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in parola, ove è disposto che: “Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”. Infatti, il riferimento allo “stipendio tabellare” – che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola – e non al “trattamento economico in godimento” di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per l’individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18^ ora.

13. Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante, ex art. 63 del CCNL in esame, la netta distinzione – riguardo alla struttura della retribuzione – nella individuazione delle “voci” componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale e non essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto contratto, la conclusione non può essere che quella dell’esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la diciottesima, dell’indennità integrativa speciale.

14. Infine, sono inammissibili le censure relative al vizio di motivazione nell’interpretazione della clausola controversa, stante l’irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato.

15. In conclusione, l’art. 70, comma 1 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e, quindi, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

16. La causa è rimessa allo stesso Tribunale di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione da distrarsi in favore dell’avv. Roberto Carapelle, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, accoglie il ricorso ed enuncia l’interpretazione della clausola controversa nei sensi precisati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Torino, anche per le spese del presente del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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