Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24615 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 04/11/2020), n.24615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2846/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto presso la sua sede in Roma, alla via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

L.G. s.r.l., unipersonale in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta delega in atti,

dagli avv.ti Laura Castaldi e Nicola L. de Renzis Sonnino,

elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini 11, presso lo

studio dell’avv. Livia Salvini;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 206/17/12 depositata il 12/12/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/04/2019 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza del 12.12.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Firenze, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da L.G. s.r.l. avverso due distinti avvisi di rettifica notificatile per il recupero dell’IVA all’importazione su merce di provenienza extra comunitaria che, secondo l’Ufficio, non era stata fisicamente immessa in deposito fiscale;

– la CTR ha escluso che l’amministrazione avesse fornito prova della mancata introduzione delle merci nei locali del depositario ed ha inoltre rilevato che la società importatrice aveva comunque provveduto al versamento dell’IVA mediante auto fatturazione, sicchè la pretesa integrava una doppia, illegittima imposizione;

– l’Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a otto motivi; L.G. s.r.l. resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– i primi sei motivi del ricorso investono il capo della sentenza che ha escluso che fosse stata fornita prova della mancata introduzione delle merci nel deposito fiscale;

– l’Agenzia denuncia nell’ordine:

– nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., per avere la CTR erroneamente sostenuto che l’affermazione della società contribuente di aver regolarmente introdotto i beni nel deposito fiscale non era stata contraddetta;

– violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., e D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, per avere la CTR ritenuto che su di essa gravasse l’onere della prova del fatto negativo;

– omesso esame dei fatti decisivi costituiti dagli elementi presuntivi allegati a dimostrazione della mancata introduzione delle merci in deposito;

– insufficiente motivazione (motivazione apparente) sul punto;

– vizio di contraddittoria motivazione della sentenza per avere la CTR da un lato rilevato che una parte delle merci non era transitata in deposito e dall’altro respinto in toto l’appello;

– “error in procedendo” per disapplicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, stante l’insanabile contraddittorietà della motivazione;

– il settimo e l’ottavo motivo del ricorso investono invece l’ulteriore ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata;

– con il settimo la ricorrente deduce violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, come convertito in L. n. 427 del 1993, e del principio del divieto di abuso del diritto, per avere la CTR illegittimamente trascurato la sussistenza nell’ordinamento di un generale principio antielusivo enunciato dall’art. 53 Cost.;

– infine, l’ottavo motivo si appunta sulla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 67 e 70, e del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, convertito in L. n. 427 del 1993, per avere la CTR erroneamente assimilato l’assolvimento dell’IVA all’importazione all’assolvimento dell’IVA interna;

– stante il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, vanno esaminati gli ultimi due motivi del ricorso, che sono infondati;

– infatti, come già ripetutamente statuito da questa Corte “l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13 (ex multis, Cass. n. 1327 del 2018; n. 12231 del 2017; v. anche Cass. n. 15988 e n. 17814 del 2015; Sez. 6 – 5, n. 10911de126/05/2016);

– pertanto il versamento dell’IVA all’importazione (da effettuarsi al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana) con le modalità previste per l’IVA intracomunitaria e, cioè, al momento dall’estrazione dal deposito fiscale e col metodo dell’inversione contabile, è legittimo quanto all’assolvimento degli obblighi relativi all’imposta;

– la Corte di giustizia, nella causa Equoland dinanzi richiamata, ha stabilito che la violazione dell’obbligo formale d’introduzione fisica delle merci nel deposito “non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell’Iva all’importazione poichè questa è stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile applicato dal soggetto passivo” (punto 37), stabilendo che “la sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo” (punto 49 e dispositivo);

– il giudice dell’Unione ha, dunque, inequivocabilmente postulato che l’Iva all’importazione e l’Iva intracomunitaria sono la stessa imposta. Su queste premesse, nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna violazione di legge (in termini, recentemente, Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 3765 Anno 2019; Civile Ord. Sez. 5 Num. 28724 Anno 2018);

– il rigetto dei motivi volti a contestare una delle due ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata comporta l’inammissibilità dei primi sei motivi, che investono l’ulteriore ratio, per difetto di interesse della ricorrente a sentir pronunciare sugli stessi, posto che lo loro eventuale fondatezza non potrebbe condurre all’annullamento della decisione;

– resta assorbito il ricorso incidentale condizionato;

– le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in Euro 7.290,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

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