Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24615 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17002/2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAXIMO RUSSO;

– ricorrente –

contro

A.G. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE GUERRASIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1621/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/12/2015, R.G.N. 1655/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 9 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da mobbing avanzata da S.M. nei confronti della A.G. s.r.l., nonchè la riconvenzionale proposta da quest’ultimo, diretta ad ottenere il risarcimento del preteso danno all’immagine subito, compensando integralmente le spese di lite;

– in particolare, la Corte, dopo aver inquadrato la fattispecie legale del mobbing, ha ritenuto di escludere, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, l’esistenza di una condotta persecutoria da parte del datore di lavoro nel caso concreto;

– avverso tale sentenza S.M. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha opposto difese l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la decisione di merito ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e difetto assoluto di motivazione nonchè motivazione apparente, avendo la Corte omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento;

– con il secondo motivo si deduce ancora la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 115 c.p.c.;

– con il terzo motivo, si deduce il “travisamento delle risultanze probatorie su un punto decisivo della controversia” allegando, parte ricorrente, la “distorsione” delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio per essere stato alle stesse attribuito un significato totalmente divergente con il contenuto testuale delle medesime dichiarazioni come riportato nei verbali di causa;

– il primo motivo è fondato;

– parte ricorrente si duole, denunziando la nullità della decisione per motivazione apparente, della negazione della condotta “mobbizzante” pur in presenza del riconoscimento di atteggiamenti almeno in parte persecutori, adducendo il rilievo della “… particolare sensibilità soggettiva ed anche le pregresse condizioni cliniche, dovute ai postumi del grave incidente stradale, e non, invece, le oggettive, plurime e sistematiche condotte datoriali, specificamente finalizzate a danneggiarlo, per come meglio analizzate, a provocare al S. la malattia psichica di cui si fa cenno in atti”;

– ebbene, l’iter logico – argomentativo e giuridico posto a fondamento della decisione da parte del giudice di secondo grado non appare chiaro e, anzi, non pare esso abbia posto in condizione il ricorrente di conoscerne lo svolgimento, atteso che, a fronte delle “oggettive, plurime e sistematiche condotte datoriali specificamente finalizzate a danneggiarlo”, ha poi ritenuto non meglio definite condizioni soggettive del ricorrente come atte a provocare la “malattia psichica di cui si fa cenno in atti”;

– in particolare, la Corte afferma che la prova orale raccolta ha confermato “solo parzialmente” le allegazioni del S. sull’attivazione di un comportamento prolungatamente vessatorio nei propri confronti da parte di G.A., come emergeva dalle dichiarazioni del teste M. secondo cui il datore di lavoro “rimproverava spesso il S., più degli altri operai, apostrofandolo, a volte, con il termine parassita”;

– a fronte di questa ricostruzione fattuale, il Giudice, senza chiarire il proprio iter motivazionale, afferma esclusivamente che comunque, a seguito di un grave incidente stradale occorso al lavoratore, lo stesso era stato adibito alle mansioni ritenute consone dal medico aziendale ma che lo stesso non si impegnava come prima, trascorrendo parecchio tempo al telefono e incitando anche i colleghi a “mettersi in malattia come faceva lui”;

– che questa Corte (in termini, Cass. n. 16247 del 20 giugno 2018) ha rilevato come “in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (così Cass. 4882/2016) e tale deve invero ritenersi la motivazione della sentenza oggetto di gravame che non ha in realtà messo in condizione parte ricorrente di conoscere l’iter logico-argomentativo e giuridico seguito e posto a fondamento della decisione, come è avvenuto nel caso di specie, nel quale, non si è in presenza di un silenzio del giudice in ordine ad una ovvero ad alcune delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di una determinata domanda o eccezione” (Cass. sent. n. 7268/2012) ma la sentenza, del tutto omettendo di porre a fondamento del proprio iter decisorio le risultanze processuali, è giunta ad escludere l’esistenza del mobbing pur asseverando la oggettiva perpetrazione degli abusi;

– ci troviamo, pertanto, di fronte ad una motivazione perplessa od incomprensibile e, cioè, ad una delle ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), determinando la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le altre, Cass. n. 23940 del 2017);

– il motivo va, quindi, va accolto, risultando assorbiti gli altri motivi;

– la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata al giudice di secondo grado in diversa composizione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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