Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24614 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18517/2007 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOCERA

UMBRA 166, presso lo studio dell’avvocato GUADAGNO STEFANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARINO Salvatore, DE GUGLIELMI

ROBERTO;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1191/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/01/2007 R.G.N. 775/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per I’nanunissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26 gennaio 2007 la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 23 novembre 2004, ha, fra l’altro e per quanto rileva in questa sede, dichiarato la nullità della domanda proposta da F.R. ed intesa ad ottenere la condanna del Consiglio Nazionale delle Ricerche al risarcimento dei danni per irregolare gestione degli accantonamenti previsti dal D.P.C.M. 8 giugno 1946 per il trattamento di quiescenza dei dipendenti del medesimo CNR. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando il carattere meramente ipotetico di tale danno risultante dalla stessa prospettazione del F. che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto un accertamento ai fini di stabilire eventuali conseguenze negative per un ritardato acquisto di buoni postali fruttiferi in cui era previsto l’investimento degli accantonamenti in questione.

Il F. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1183 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per la modifica della sentenza di primo grado in ordine alle domanda di risarcimento danni a carico del CNR per il ritardo nell’acquisto dei BNF. In particolare si deduce che lo stesso CNR, nel giudizio di primo grado, non aveva proposto alcuna contestazione alla consulenza tecnica che aveva accertato un determinato danno arrecato all’attuale ricorrente, mentre, in grado di appello, ha contestato la decorrenza dell’indennizzo, quando, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., la prestazione, in mancanza di determinazione del tempo in cui deve essere eseguita, può essere pretesa immediatamente dal creditore.

Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere la sentenza impugnata dichiarato la nullità della domanda di indennizzo proposta per inosservanza della norma regolatrice, senza fornire alcuna motivazione atta a supportare la decisione adottata. In particolare il ricorrente deduce varie irregolarità da considerarsi inadempienze da parte del CNR, oltre il ritardo nell’acquisto dei BPF, che costituirebbero motivi per ottenere l’indennizzo.

Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto al primo motivo va rilevato che è inconferente con la decisione impugnata. Il momento dell’adempimento dell’obbligazione di cui all’art. 1183 cod. civ. non rileva affatto nell’economia della domanda introduttiva e, per quanto rileva in questa sede, della pronuncia impugnata. L’osservanza dell’art. 1183 citato non ha fatto oggetto di motivo di impugnazione, e non è affatto trattato dalla sentenza impugnata, per cui a nulla può rilevare in questa sede.

In ordine al secondo motivo va considerato che la sentenza impugnata ha motivato logicamente e congruamente la dichiarazione di nullità della domanda svolta dal F. nei confronti del CNR, considerando il carattere solo ipotetico della domanda iniziale di risarcimento danni, tanto che veniva chiesto solo un accertamento di possibili conseguenze negative dalle dedotte irregolarità nella gestione degli accantonamenti da investire in buoni postali fruttiferi. Sulla base di tale formulazione della domanda la Corte territoriale ha affermato la nullità della domanda stessa che non deduce un reale danno da risarcire, per cui è vano dedurre, anche in sede di legittimità, le irregolarità in questione ove non venga allegato nella domanda introduttiva, un conseguente danno risarcibile.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del C.N.R., liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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