Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24614 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 02/10/2019), n.24614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5466/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio degli Avvocati ROBERTO PESSI, MARCO RIGI LUPERTI che la

rappresentano e difendono giusta procura in atti.

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE I, 209, presso lo studio dell’Avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO giusta

delega in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1019/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2014 R.G.N. 6569/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 1019 del 2014, la Corte di appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da Telecom Italia spa confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda di V.L., aveva condannato la società datoriale al pagamento della somma di Euro 44.315,29,a titolo di differenze retributive,e di Euro 22.157,65, a titolo di risarcimento del danno, conseguenti al superiore inquadramento al medesimo riconosciuto con sentenza n. 5167 del 2004 emessa dalla stessa Corte di appello in separato procedimento; che la Corte territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto non assorbibile dai successivi incrementi retributivi l’assegno ad personam attribuito al lavoratore al momento del passaggio dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) alla società IRITEL sps, e ciò in ragione della finalità di detto assegno, diretto a garantire una complessiva identità tra il livello retributivo di cui il lavoratore avrebbe goduto nel settore pubblico e quello al medesimo spettante a seguito del passaggio nel settore privato;

che avverso tale decisione la Telecom Italia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, illustrato con memoria; che V.L. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 58 del 1992, art. 4, degli accordi sindacali del 15.3.93 e dell’8.4.93 e del D.M. 29 dicembre 1993;

che il motivo è inammissibile;

che, come statuito da questa Corte in controversie sovrapponibili a quella in oggetto (Cass. n. 262 del 2019; Cass. n. 7176/2019), con un orientamento cui si intende dare continuità per le condivisibili argomentazioni poste a fondamento dello stesso, la censura, pur riferendosi alla L. n. 58 del 1992, art. 4 e al D.M. 29 dicembre 1993, in sostanza lamenta solo l’erronea interpretazione degli accordi sindacali attuativi del disposto di cui del citato art. 4, comma 5, lett. b), che ad essi demanda l’individuazione di un “trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto”; difatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata riguarda la mancata individuazione, negli accordi citati, della previsione di non assorbibilità dell’assegno ad personam di cui si discute, anche per l’ipotesi di riconoscimento giudiziale dei qualifica superiore;

che, così individuate le fonti (collettive), deve darsi atto che la censura formulata nel primo motivo di ricorso si colloca al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riferito solo ai contratti o accordi nazionali di lavoro, sicchè risultano incensurabili (se non per eventuale violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ma non è questo il caso in oggetto), le ipotetiche violazioni di contratti o accordi – di natura sempre integrativa – come quelli invocati dalla società ricorrente, attivati dalle amministrazioni su singole materie, ancorchè parametrati al territorio nazionale in ragione della sfera di azione dell’amministrazione interessata, che hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto e per i quali non è nemmeno previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8 (Cass. n. 23177 del 2013; Cass. n. 8231 del 2011; Cass. n. 6748 del 2010); che per le considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che la regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA