Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24613 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17585/2007 proposto da:

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO e MOLISE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 308/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/03/2007 R.G.N. 1646/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 marzo 2007 la Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Sulmona del 3 novembre 2005 con la quale è stato riconosciuto a D.C.R., dipendente dell’Ente Autonomo Parco Nazionale di Abbruzzo, Lazio e Molise, un aumento pari alla differenza tra la sua retribuzione ordinaria e quella spettante al Direttore Generale, per un trimestre durante il quale ha sostituito il Direttore Generale dell’Ente. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che il D.C. non ha svolto mere mansioni di coordinamento durante il trimestre dedotto in giudizio, ma ha sostituito a tutti gli effetti il Direttore Generale svolgendo le relative mansioni.

L’Ente Autonomo Parco Nazionale di Abbruzzo, Lazio e Molise propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza con un unico motivo.

Il D.C. non svolge alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In particolare si deduce che il D.C. avrebbe svolto mere funzioni di coordinamento, proprie della qualifica di appartenenza, senza lo svolgimento di mansioni superiori per avere sostituito il Direttore Generale in sua assenza.

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale non ha affatto motivato riguardo alla questione centrale della controversia relativa allo svolgimento delle mansioni superiori da parte del D.C., limitandosi a mere presunzioni quali quelle relative alla necessità di sostituire il Direttore Generale assente, e quelle della identità fra funzioni di coordinamento, pacificamente svolte dal D.C., e quelle di direzione, presunzione data dalla mancanza di specificazione, al riguardo, da parte della Provincia attuale ricorrente. L’affermazione del diritto al trattamento corrispondente alla qualifica superiore, richiede il rigoroso raffronto fra le mansioni svolte dal dipendente, e quelle corrispondenti alla superiore qualifica di cui viene reclamato il trattamento retributivo. D’altra parte la rilevanza delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative a livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico non impedisce l’applicazione della disciplina relativa all’esercizio dell’espletamento di fatto di mansioni superiori da parte di un funzionario, con il corrispondente diritto al relativo trattamento economico, ma a tal fine non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l’allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite. Nulla ha sostenuto la Corte territoriale sotto tali decisivi profili ai fini della soluzione della controversia.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che provvedere a motivare la propria pronuncia comprendendo gli elementi sopra enunciati, e si pronuncerà anche sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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