Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24613 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 02/10/2019), n.24613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4586/2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

131, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE EGIDIO ZACCARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CARLO LAGO giusta

delega in atti.

– ricorrente –

contro

BA. TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso

lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa

dagli avvocati VITTORIO BECHI, STEFANO CHITI in virtù di delega in

atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/08/2014 R.G.N. 233/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 301 del 6.8.2014, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città con la quale, in relazione alla richiesta avanzata da B.A. nei confronti della Ba. Trasporti spa di corresponsione del compenso per lavoro straordinario svolto, era stato dichiarato in parte prescritto il diritto azionato (per il periodo antecedente al 26.4.2008 risultando il primo atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 26.4.2013) e, per il resto, non provata la domanda;

che la Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, ha ritenuto che i dischi cronotachigrafi e le schede di viaggio prodotti non erano idonei a dimostrare l’asserito lavoro straordinario espletato sia perchè erano stati disconosciuti dalla società (e comunque non sufficienti a tal fine) sia perchè, quanto alle schede, mancava l’intestazione e la sottoscrizione della società; inoltre ha rilevato che i capitoli di prova articolati in prime cure effettivamente erano vaghi e generici, come precisato dal primo giudice, rispetto alla esigenza di provare il numero di ore concretamente svolte; infine, ha sottolineato che era superfluo, per quanto sopra detto, l’accertamento sul requisito occupazionale della stabilità reale del rapporto, che avrebbe inciso sul decorso della prescrizione quinquennale;

che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.A. affidato a due motivi;

che la Ba. Trasporti spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;

che il PG non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’artt. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 2712 c.c.) nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in relazione al mancato accoglimento delle eccezioni proposte dal B. in ordine alla idoneità dei mezzi di prova proposti: in particolare, si sostiene che erroneamente i giudici del merito avevano ritenuto efficace il disconoscimento dei documenti prodotti, con riguardo ad una generica eccezione di difformità dall’originale, senza che vi fosse a sostegno un “quid pluris” che avvalorasse l’effettiva difformità e senza la produzione degli originale; 2) la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 421,432 c.p.c. e art. 2697 c.c.) nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo il giudizio (art., comma 1 n. 5 c.p.c.), in relazione al mancato accoglimento delle eccezioni proposte dal B. in ordine alla idoneità dei mezzi di prova formulati: si rappresenta che erroneamente i giudici del merito avevano ritenuto irrilevanti i capitoli di prova articolati senza tenere conto della particolare natura del lavoro straordinario e della peculiarità dell’attività svolta in concreto caratterizzata dalla necessità di pause che richiedevano la ricostruzione in via presuntiva ed indiziaria dell’orario di lavoro;

che il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato, con un principio cui si intende dare seguito, che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. (proprio con riferimento ai dischi cronotachigrafi) il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2.9.2016 n. 17526; Cass. n. 3122/2015).

Nella fattispecie in esame, invece, il disconoscimento – sia pure in astratto non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c. – si è semplicemente manifestato con la espressione: ” Ba. disconosce espressamente la corrispondenza delle fotocopie dei cronotachigrafi all’attività svolta da B. in costanza di rapporto”.

Come è agevole osservare, esso è consistito in una generica eccezione di difformità dall’originale, senza, però, l’allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare l’effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali.

La sentenza, quindi, su tale punto non è condivisibile e la necessaria rivalutazione della documentazione informatica, secondo i criteri sopra evidenziati, comporta, conseguentemente, una rivisitazione del giudizio di ammissibilità e di rilevanza della prova orale articolata, ad essa documentazione collegata, nonchè degli ulteriori elementi ai fini di accertare se l’intero quadro probatorio possa ritenersi connotato dalla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la pretesa creditoria (in termini Cass. n. 13165 del 2018);

che alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deve essere, pertanto, accolto, assorbito il secondo; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Genova in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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