Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24612 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14868/2007 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GJASPARE

SPONTINI N. 22, presso lo studio dell’avvocato BRINDISI ROCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANTOCHIRICO Vincenzo, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 09/02/2007 R.G.N. 421/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 febbraio 2007 la Corte d’Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera del 26 gennaio 2006, ha rigettato la domanda di D.P.G. intesa ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione del proprio diritto a vedersi corrispondere dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dal 29 gennaio 1998 le differenze retributive fra quanto spettantegli per la prestazione lavorativa resa da computarsi sulla base del trattamento economico previsto per l’ex 8^ fascia funzionale, successivamente Area C posizione economica C2 CCNL Comparto Ministeri, e quanto effettivamente percepito in relazione al proprio inquadramento nell’ex 7^ fascia funzionale, successivamente Area C posizione economica C1 del citato CCNL, con la conseguente condanna del suddetto Ministero alla corresponsione delle corrispondenti somme. Il D.P. aveva proposto detta domanda sul presupposto dell’incarico, ricevuto con nota del 2 agosto 1989, di sovraintendere alla segreteria della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile della Provincia di Matera, e della dotazione organica di tale segreteria prevista dal D.P.C.M. 17 maggio 1996 in sei addetti di cui uno di 8^ qualifica funzionale, e sulla base delle mansioni svolte di organizzazione e coordinamento, oltre che di rappresentanza dell’amministrazione in giudizio. La Corte territoriale ha motivato il rigetto della domanda considerando che l’azione del D.P. non ha ad oggetto il superiore inquadramento ma la valorizzazione delle funzioni svolte, e la dotazione organica prevista dal datore di lavoro, non può confondersi con la valorizzazione delle mansioni, istituto meramente contrattuale indipendente dalla dotazione organica che, per la sede di (OMISSIS), presenta una scopertura per il funzionario di 8^ qualifica funzionale, senza che necessariamente il funzionario addetto venga valorizzato per la sola definizione dell’organico.

Il D.P. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. Tesoro 12 maggio 1987, art. 5, comma 5, modificato dal D.M. Tesoro 5 maggio 1990, art. 2; violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 17 maggio 1996; violazione e falsa applicazione dell’istituto della valorizzazione delle mansioni. In particolare si deduce che, a seguito della suddetta modifica apportata all’organico delle segretarie delle Commissioni Mediche di verifica, a capo delle medesime è prevista la presenza di un funzionario di qualifica non superiore alla ottava, e l’organico della segreteria della Commissione per la provincia di Matera prevede appunto la presenza di funzionario di ottava qualifica, per cui al ricorrente che ha svolto le funzioni di capo di tale segreteria compete necessariamente tale superiore qualifica a seguito di valorizzazione.

Con secondo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, ossia la copertura del posto di capo della segreteria della commissione medica di verifica di Matera e lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al medesimo osto da parte del ricorrente.

Con terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 157 del 1997, art. 3. In particolare si assume che il compito di rappresentanza dell’amministrazione in giudizio, svolto dal ricorrente, implica necessariamente il riconoscimento dell’ex 8^ qualifica funzionale.

I motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti la legittimità dell’inquadramento del ricorrente sotto vari profili.

Il D.P., dipendente del Ministero dal gennaio 1987, inquadrato nella 7^ qualifica funzionale, deduce di svolgere dal 2 agosto 1989 le mansioni di sovrintendere alla Commissione medica periferica per le pensioni di guerra ed invalidità civile della provincia di Matera. La Corte territoriale, riformando il giudizio di primo grado, ha ritenuto che tale attività non comporta un inquadramento superiore, consistente nella qualifica di 8^ livello, in ragione di quanto disposto dal D.M. Tesoro 12 maggio 1987 e dal D.P.C.M. 17 maggio 1996. Il primo provvedimento prevedeva originariamente che alla segreteria della Commissione medica periferica sovrintendesse “un funzionario dei servizi amministrativi di qualifica non superiore alla 7^”. La regola venne modificata nel 1990 dal D.M. 5 maggio 1990 nel senso che fu previsto che a capo della segreteria venisse posto “un funzionario con qualifica non superiore all’8^”. Il secondo rideterminando le piante organiche, previde che presso la Commissione medica periferica di (OMISSIS) fosse previsto un funzionario di 8^.

Pertanto, la regola dettata in generale per le Commissioni mediche periferiche è che alle stesse siano preposti funzionari con qualifica non superiore alla 8^, dal che si desume che vi ben essere preposto un funzionario di 7^, quale è il D.P.. Il fatto che nella pianta organica di Matera sia stata poi prevista e non attuata l’aggiunta di un ulteriore funzionario, non incide sulla regola generale e comunque non potrebbe mai comportare l’attribuzione al D. P., in via giudiziaria, di una qualifica superiore. Infatti, al rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato non si applica la regola dettata dall’art. 2103 cod. civ., ma la disciplina del testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001). Tale normativa esclude ogni forma di riconoscimento automatico della qualifica superiore, prevedendo che “l’esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione” (art. 52, comma 1). Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso in una questione del tutto analoga a quella ora in esame (Cass. 19 marzo 2010 n. 6733).

Il ricorso deve dunque essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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