Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24612 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19760-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MICAELA GIRARDI;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FIORETTI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE MARCHE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 396/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/05/2014, R.G.N. 125/2014; Il P.M. ha depositato

conclusioni scritte.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

V.A., iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, di circolo e di istituto della provincia di Ancona, ha agito nei confronti del Miur e dell’Ufficio Scolastico delle Marche, nonchè di C.A., al fine di veder decurtare di sei punti i punteggi attribuiti a quest’ultimo quale proveniente da corso Sis o, in subordine, al fine di sentir attribuire anche a sè gli stessi sei punti, in quanto munito del medesimo titolo;

nelle more del processo, l’Ufficio Scolastico di Pesaro Urbino ha decurtato i sei punti già attribuiti al C. e quest’ultimo, nel processo intentato dal V., oltre ad insistere per il rigetto della domanda avversaria, ha proposto domanda riconvenzionale volta a farsi riattribuire quei sei punti, decisivi per il reciproco posizionamento in graduatoria dell’uno e dell’altro dei contendenti;

il Tribunale di Ancona, prendendo atto delle decisioni assunte dagli enti scolastici, ha dichiarato cessata la materia del contendere, respingendo al contempo la riconvenzionale del C.;

la Corte d’Appello, intendendo la pronuncia di primo grado come tale da aver sostanzialmente accolto la domanda principale del V., ha rigettato l’appello proposto dal C., sostenendo che la sentenza ottenuta dal predetto presso il TAR del Lazio non poteva giovare alla sua tesi, nè poteva consentirgli di scavalcare il V. mediante l’applicazione di diversi criteri ai due docenti, nonostante l’identità delle posizioni e dei titoli, sicchè doveva ritenersi che, oltre ai sei punti per i corsi Sis già attribuiti ad entrambi, non spettassero i sei punti ulteriori dapprima attribuiti erroneamente al C. e poi giustamente decurtati; il C. ha impugnato per cassazione con otto motivi, resistiti con controricorso dal V., mentre il Ministero e gli uffici scolastici sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente adduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che oggetto del giudizio fossero le modalità di attuazione della sentenza del Tar del Lazio sui punteggi da attribuire in graduatoria a seconda che i docenti provenissero da corsi Sis o meno, materia che il nostro ordinamento riserverebbe, secondo tale impostazione, al giudice amministrativo dell’ottemperanza, sottolineando altresì come il V. non potesse dirsi controinteressato rispetto a tale sentenza, ma semmai cointeressato, in quanto munito di titoli analoghi a quelli suoi;

il motivo, pur riguardando la giurisdizione, può essere esaminato in questa sede dei ricorsi per cassazione avverso sentenze dei giudici ordinari che pongono questioni di giurisdizione afferenti al settore del pubblico impiego privatizzato, stante l’assegnazione generalizzata a questa sezione, disposta dal Primo Presidente con provvedimento 10 settembre 2018 prot. n. 121;

sul punto è del tutto costante l’orientamento delle S.U. di questa Corte nel senso che le pretese aventi ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l’eventuale assunzione rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria (Cass., S.U., 8 febbraio 2011, n. 3032; Cass., S.U., 10 novembre 2010, n. 22805); d’altra parte, la stessa narrativa del C. conferma che il processo presso il T.A.R. riguardò il provvedimento generale sulle modalità di formazione delle graduatorie e non il concreto contenuto delle graduatorie poi formate, che è il punto centrale delle contestazioni del V., come anche della riconvenzionale del C., destinata a perseguire l’attribuzione di quei sei punti dapprima attribuitigli e poi detrattigli dall’Ufficio Scolastico di Pesaro Urbino; il motivo va quindi respinto, con dichiarazione di sussistenza della giurisdizione ordinaria;

con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su quattro profili, ovverosia sull’eccezione di mancanza interesse ad agire in capo al V., sulla violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 112, comma 1 che obbliga la P.A. ad attuare il giudicato, nonchè in ordine alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di decurtazione del punteggio ed all’elusione del giudicato da parte del provvedimento amministrativo di sottrazione al C. dei sei punti supplementari;

i motivi terzo, quarto, sesto e settimo ripropongono alcune delle questioni del secondo motivo sotto il profilo (terzo motivo) della violazione dell’art. 100 c.p.c., ovverosia per mancata valutazione del difetto di interesse ad agire del V., del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 112, comma 1, (quarto motivo), per avere la Corte pronunciato oltre i limiti della domanda, nonchè (sesto motivo) della L. n. 241 del 1990, art. 7, comma 1 e art. 21-octies, comma 1, e art. 24 Cost., per essere stato omesso l’avviso di inizio del procedimento amministrativo di decurtazione dei punti a suo carico e revisione della graduatoria ed ancora (settimo motivo) per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies per avere agito la P.A. con provvedimenti amministrativi elusivi del giudicato;

il quinto motivo censura invece la sentenza impugnata per avere violato il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 112, comma 1, norma da cui si desume l’obbligo per la P.A. di eseguire le sentenze del giudice amministrativo;

l’ottavo motivo è infine destinato alla denuncia di violazione del dovere di imparzialità ex art. 97 Cost. e L. n. 241 del 1990, art. 1 nonchè del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per avere la Corte d’Appello omesso di considerare che a molti altri docenti della medesima graduatoria erano stati attribuiti i sei punti poi detratti al C., nonostante le reciproche posizioni fossero identiche;

i motivi sono inammissibili;

un primo e generale tratto di inammissibilità, comune a più d’uno dei motivi elencati, è dato dal fatto che, pur fondandosi le censure sull’asserita violazione, elusione od omessa attuazione della sentenza del T.A.R. del Lazio sulla tabella di valutazione dei titoli utili alla formazione delle graduatorie, tale pronuncia non è trascritta nel corpo del ricorso;

la formulazione si pone dunque in contrasto con le rigorose regole di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente negli atti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469); in tal senso, in un caso diverso, ma da questo punto di vista sovrapponibile al presente, v. Cass. 24 febbraio 2020, n. 4875; la carenza, pur caratterizzando di genericità l’intero ricorso, rende inammissibili in particolare il quinto ed il settimo motivo; il terzo motivo sostiene più in specifico che il processo non fosse l’unico mezzo a disposizione del V. per tutelare la propria posizione, in quanto egli avrebbe potuto chiedere l’attribuzione anche a sè del punteggio aggiuntivo in via amministrativa;

tale motivo non è coerente con la ratio decidendi della sentenza, la quale ha ritenuto che gli uffici scolastici si fossero adeguati a diritto attraverso la detrazione dei sei punti aggiuntivi (ulteriori) attribuiti al C. (che già aveva avuto i sei punti per i corsi Sis), ritenendo quindi essenzialmente fondata l’originaria domanda in tal senso del V.; la domanda del V. di attribuzione a sè (anche) di quegli ulteriori sei punti era stata formulata in via subordinata e non è stata esaminata, essendosi ritenuto che il comportamento stragiudiziale della P.A., conforme alla pretesa principale esercitata dal V., fosse quello che avrebbe dovuto essere tenuto ab origine;

pertanto, il motivo, incentrato appunto sulla possibilità per il ricorrente di primo grado di ottenere in via amministrativa quei sei punti ulteriormente attribuiti al C. oltre a quelli già riconosciuti per i corsi Sis, è irrilevante e come tale inammissibile;

palese è poi l’inammissibilità anche del quarto motivo, con cui si addebita alla Corte di merito di avere giudicato ultra petita per avere ipotizzato che il C. intendesse realizzare uno “scavalcamento” indebito ai danni del V. o negato che si potesse operare realizzando una sorta di “galleggiamento” a favore di quest’ultimo, attribuendo anche a lui i punti già riconosciuti in aggiunta al C. stesso; il ricorrente per cassazione in realtà non coglie che la Corte territoriale, nel ragionare sull’effetto di “scavalcamento” ai danni del V. che deriverebbe dall’attribuzione al C. dei sei punti aggiuntivi, non ha certamente pronunciato oltre i limiti della domanda, limitandosi ad evidenziare il fondamento dei reciproci interessi alla causa;

analogamente, il ragionamento sullo “scavalcamento” è stato svolto dalla Corte per argomentare rispetto al fatto, eventualmente coinvolto dalla domanda subordinata del V., per cui non si sarebbero potuti certamente attribuire anche a lui ulteriori sei punti per il solo fatto che essi erano stati dati al C., così realizzando la loro parificazione attraverso un percorso non legittimo di duplicazione per entrambi dei sei punti di cui ai corsi Sis;

anche tale motivo è dunque non rilevante;

il sesto motivo afferma, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7, comma 1 e art. 21-octies, comma 1, e dell’art. 24 Cost. per non avere la Corte territoriale ritenuto l’illegittimità del procedimento con cui sono stati tolti i sei punti (ulteriori) al C., nonostante la mancata comunicazione dell’avviso di esso;

di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata;

vale quindi il principio per cui “qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito” (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675) e ciò anche al fine di potersi verificare già sulla base del ricorso che la questione fosse stata sollevata in primo grado e comunque nel rispetto delle regole preclusive proprie del rito;

determinandosi altrimenti ancora contrasto con le già menzionate regole di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione;

a tali oneri il ricorrente non ha adempiuto e da ciò deriva l’inammissibilità del motivo;

su tali premesse, è evidente l’inammissibilità anche del secondo motivo, con cui tutte le questioni di cui ai motivi dal terzo al settimo erano state sollevate sotto il profilo dell’omessa pronuncia;

infatti, il vizio di omessa pronuncia, in ragione di esigenze di concludenza ed economicità del processo, può essere utilmente posto a fondamento del ricorso per cassazione solo se, vedendo la questione dall’angolazione processuale, le questioni su cui si incentra la denuncia siano ritualmente prospettate secondo modalità coerenti con il più volte citato principio di specificità di cui all’art. 366 nn. 3, 4 e 6 c.p.c. (v. Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077), oltre che con le regole (pertinenza e rilevanza rispetto alla ratio decidendi) proprio del sistema impugnatorio di legittimità, modalità che, come si detto, non sono state osservate nel caso di specie; inammissibile è altresì l’ottavo motivo, in quanto anche in questo caso, poichè dalla sentenza impugnata nulla emerge rispetto ai punteggi attribuiti a terzi estranei alla causa, il C. avrebbe dovuto precisare, come non è ha fatto, con specificità e trascrivendo i corrispondenti passaggi dei propri atti, dove, come e quando la questione fosse stata proposta nei gradi di merito, senza contare egli neppure precisa, nel corpo del ricorso per cassazione, quale interesse concreto avrebbe (superamento in graduatoria etc.) a che a tali terzi fossero tolti i punti di cui assume l’indebita attribuzione;

l’esito del giudizio comporta la regolazione delle spese del grado secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, dichiarando la giurisdizione ordinaria. Dichiara inammissibili i restanti motivi e condanna il ricorrente al pagamento in favore del V. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’udienza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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