Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24611 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19882-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ELISABETTA LANZETTA, FRANCESCA FERRAZZOLI, SEBASTIANO CARUSO,

CHERUBINA CIRIELLO;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER,

che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato PATRIZIA

TORNAMBE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1181/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/02/2015 R.G.N. 1343/2011.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Milano ha accolto la domanda con cui S.G. aveva chiesto accertarsi il suo diritto a vedersi valutata, nel calcolo dell’indennità di buonuscita, l’indennità percepita per il coordinamento della direzione dell’ufficio legale dell’I.N.P.S., condannando l’ente al pagamento della somma di Euro 26.989,64;

la Corte territoriale rilevava in fatto che il ricorrente aveva svolto l’incarico di coordinamento della direzione di Milano in esito a selezione e, anche dopo la cessazione di tale incarico, aveva proseguito il coordinamento, per attribuzione provvisoria in attesa di selezioni, presso l’ufficio legale regionale;

in diritto, nella sentenza impugnata si è rilevato, per un verso, come l’art. 72 del c.c.n.l. di riferimento preveda l’utilità “ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza”, senza distinzioni e altri presupposti rispetto alla temporaneità o stabilità dell’incarico, mentre, quanto al requisito del provenire dell’incarico stesso da previe selezioni, esso era da aversi comunque per integrato dalla procedura di scelta svolta per l’attribuzione dell’incarico di coordinamento periferico; avverso la sentenza l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso del S..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo di ricorso sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 83 e 85 del c.c.n.l. di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Enti Pubblici non Economici, quadriennio 1994/1998, dell’art. 108 c.c.n.l. relativo al personale dell’Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 70 del 1975, art. 13 per non esservi stata osservanza delle specifiche procedure selettive previste dall’art. 72 del c.c.n.l.;

il ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto è fondata l’eccezione di tardività di esso sollevata dalla parte privata nel controricorso;

la sentenza di appello è stata infatti pubblicata il 3.2.2015;

essa è stata poi notificata dal S. all’I.N.P.S., con notifica perfezionatasi per il destinatario in data 23.3.2015, a mani di incaricato della ricezione, come risulta dagli atti del fascicolo del controricorrente;

tale notifica è da considerare del tutto regolare, in quanto effettuata all’ente in quanto rappresentato dai difensori Guerrera e Zorini, presso il domicilio eletto in Milano, Piazza Missori 8/10- ufficio legale dell’ente, secondo dati di incarico difensivo e domiciliazione attestati sia dalla memoria di costituzione in appello, sia dall’epigrafe della sentenza di secondo grado;

il ricorso per cassazione, datato 22.7.2015, è stato posto in notifica il 28.7.2015 e ricevuto il 3.8.2015 e dunque in ogni caso oltre i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, di cui gli artt. 325 e 326 c.p.c.;

all’inammissibilità dell’impugnazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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