Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24611 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 02/10/2019), n.24611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16275-2019 proposto da:

I.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO

IMPARATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 7624/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da I.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato il 20/1008/2017, la Sesta – 2 Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza 18 marzo 2019, n. 7624, ha così provveduto: “La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione”;

che peraltro, nella intestazione dell’ordinanza e in motivazione, l’ordinanza 18 marzo 2019, n. 7624 individua quale intimato il “Ministero della Giustizia”, invece che il “Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

che per la correzione degli errori materiali occorsi in questa ordinanza I.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 maggio 2019 al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato, lamentando l’erronea indicazione come intimato del “Ministero della Giustizia”, invece del “Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

che l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso non risulta notificato altresì al Ministero della Giustizia, il quale viene individuato quale parte nel provvedimento del quale si domanda la correzione;

che occorre acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio di cassazione RG n. 11533 – 2018, nel quale è stata pronunciata l’ordinanza 18 marzo 2019, n. 7624;

che nel testo dell’ordinanza 18 marzo 2019, n. 7624 sono ravvisabili altri errori materiali dei quali può prospettarsi d’ufficio la necessità della correzione, con riferimento all’individuazione del giudizio presupposto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, nonchè l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di cassazione RG n. 11533 2018.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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