Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24610 del 22/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24610
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10556/2007 proposto da:
A.O., domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 100, presso
lo studio degli avvocati MARSILI Massimiliano, COLAIACOMO GRAZIELLA,
che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato BUSATA
LUCIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 11485/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 28/02/2006 R.G.N. 59102/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.O. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 28 febbraio 2006 con la quale è stata condannata al pagamento della somma di Euro 979,87 in favore dell’avv. L.D. a titolo di onorari professionali, articolandolo su unico motivo.
L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 1, non essendole stato concesso il termine di trenta giorni per la costituzione come previsto dall’art. 318 cod. proc. civ., ma quello inferiore di soli ventotto giorni, essendo la notifica avvenuta in data 17 giugno 2005.
Il motivo è fondato. Essendo denunciato un error in procedendo, è riconosciuto al giudice di legittimità l’esercizio del potere di esame diretto degli atti. Da tale esame emerge che la notifica dell’atto di citazione relativo al giudizio di primo grado si è perfezionata in data 20 giugno 2005 quando la destinataria ha ritirato personalmente l’atto notificato presso l’ufficio postale ove era depositato. Benchè la ricorrente non abbia indicato nel suo ricorso la data fissata per la prima udienza di comparizione, dall’esame degli atti suddetto, è emerso che tale udienza era stata originariamente indicata al 15 luglio 2005, e successivamente rinviata.
Pertanto non è stato rispettato il termine di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 163 bis e 318 cod. proc. civ., tra il giorno della notificazione e quello della comparizione, nel procedimento innanzi al giudice di pace.
Da tale inosservanza deriva la nullità dell’intero procedimento.
La sentenza che ha definito tale procedimento deve conseguentemente essere cassata senza rinvio.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
Condanna L.D. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 15,00, oltre Euro 1.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011