Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2461 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, (ud. 23/02/2018, dep. 29/01/2019), n.2461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro M. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da;

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., in persona della sig.ra

F.P., quadro direttivo con poteri di firma giusta procura a

rogito del notaio M.M. di Verona in data (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Petrella, con domicilio

eletto in Roma, Viale della Grande Muraglia n. 289, presso lo studio

dell’Avv. Angelo Paletta;

– ricorrente –

contro

I.D.V., I.F. e C.V., rappresentati

e difesi dall’Avv. Giovanni Actis, con domicilio eletto in Roma, Via

Ovidio n. 20, presso lo studio dell’Avv. Gaetano Liccardo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 289/2012

depositata il 31 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2018

dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;

udito l’Avv. Vincenzo PETRELLA per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame di Unicredit Credit Management Bank s.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del saldo negativo di un conto corrente proposta da C.T.M. s.r.l., debitrice principale, e dai sig.ri I.F., I.V.D., B.M. e C.V., fideiussori.

La Corte ha confermato che il credito non era provato, non potendo essere presi in considerazione gli estratti conto prodotti dalla banca. La produzione, infatti, era stata tardiva in primo grado, essendo avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all’art. 184 c.p.c., come rilevato dal Tribunale, ed era inammissibile in appello per difetto di specificità, di richiesta di ammissione e di deduzione della indispensabilità degli estratti conto da parte degli appellanti.

Unicredit Credit Management Bank s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura. Gli intimati sig.ri I.F., I.D.V. e C.V. hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di poteri di rappresentanza anche sostanziale – e non solo processuale – in capo alla dirigente della società ricorrente, sig.ra F.P., che ha sottoscritto la procura ad litem. Infatti dall’esame della procura a rogito del notaio M.M. di Verona in data 26 giugno 2012, ritualmente prodotta unitamente al ricorso, risulta il conferimento di ampi poteri di rappresentanza sostanziale, oltre che processuale, in ordine ai crediti di cui trattasi, quali il potere di cessione, quietanza, transazione, rinunzia ecc..

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la Corte d’appello abbia rilevato il difetto di specifica indicazione degli estratti nella citazione introduttiva del gravame.

La ricorrente osserva che, se è vero che, a mente dell’art. 163 c.p.c., richiamato dall’art. 342, l’atto di citazione deve contenere l’indicazione dei documenti che l’attore (e dunque l’appellante) offre in comunicazione, è anche vero che l’art. 164, non prevede alcuna sanzione per l’inottemperanza a tale previsione, essendo invece sufficiente che la parte produca i documenti osservando le formalità di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. e agli artt. 74 e 87 disp. att., richiamati dall’art. 347 c.p.c., comma 1.

Nel caso in esame gli estratti conto, già depositati in primo grado, erano stati ritualmente e tempestivamente prodotti anche in sede di gravame all’atto della costituzione dell’appellante, mediante deposito in cancelleria e indicazione nell’indice della produzione.

3. Con il secondo motivo si lamenta che la Corte abbia rilevato il difetto di richiesta di ammissione della prova documentale.

La ricorrente osserva che la richiesta di ammissione è prevista per le sole prove costituende, mentre per quelle costituite, come i documenti, è sufficiente la produzione, nella quale è implicita la richiesta di ammissione.

4. Con il terzo motivo si lamenta che la Corte abbia rilevato il difetto di argomentazione in ordine alla indispensabilità della prova, osservando che tale valutazione va operata d’ufficio dal giudice d’appello.

5. Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte di merito abbia statuito che, in difetto del requisito formale dell’indicazione nell’atto di appello dei nuovi documenti prodotti, “resta preclusa ogni valutazione in ordine all’ammissibilità di tali documenti in sede di gravame”. La ricorrente osserva che è contraddittorio affermare, al tempo stesso, che la produzione documentale era inammissibile e che ne era preclusa la valutazione di ammissibilità.

6. I motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, sono infondati per l’assorbente ragione che la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all’onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, in forza del quale è necessario che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento stesso ed il suo significato ai fini dell’integrazione dell’ingiustizia della sentenza impugnata (Cass. 8377/2009). A tale principio si è appunto attenuta la Corte d’appello nel rilevare che l’appellante aveva contestato la statuizione del Tribunale, di difetto di prova del credito, non già valorizzando la successiva produzione degli estratti conto, bensì “sostenendo, al contrario, l’idoneità della prova offerta in sede monitoria” (cfr. sentenza impugnata, terzultima pagina).

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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