Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2461 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2461 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 29652-2008 proposto da:
RAI

ITALIANA

RADIOTELEVISIONE

successore

a

titolo

universale

S.P.A.,
della

quale
Rai

Radiotelevisione italiana – Societa’ per Azioni, a
seguito della fusione in Rai Holding Societa’ per
Azioni, in persona del legale rappresentante pro
2013
3382

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli
avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO,
che

la

rappresentano

e

difendono

unitamente

all’avvocato RUBENS ESPOSITO, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 04/02/2014

- ricorrente contro
ROSSI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI
DOMENICO e D’AMATI NICOLETTA, che lo rappresentano e

– controricorrente avverso la sentenza n. 6347/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/12/2007 r.g.n. 10898/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito

l’Avvocato

PORCELLI

VINCENZO per

delega

SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
estinzione del giudizio.

difendono giusta delega in atti;

r.g.n. 29652/2008 RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. c/Rossi Mauro
Ud 26 novembre 2013

i

Rossi Mauro proponeva, nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana s.p.a.,
domanda diretta all’accertamento della nullità del termine apposto a più contratti
di lavoro conclusi dal 2.7.1997 e fino al 16.6. 2003.

2.

La sentenza di accoglimento della domanda veniva gravata dalla società e la
Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 3 dicembre 2007, in parziale
accoglimento dell’appello dichiarava la nullità del termine apposto al primo
contratto a termine, assorbita ogni altra questione, con condanna della società al
pagamento delle differenze retributive spettanti per il diverso trattamento
contrattualmente previsto per i redattori assunti a termine rispetto a quelli a
tempo indeterminato, rapportati gli scatti biennali ai periodi di effettiva
prestazione lavorativa.

3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tredici
motivi. L’intimato ha resistito con controricorso.
4. Le parti hanno depositato, ex art. 372 c.p.c., copia del negozio transattivo e della
conciliazione in sede sindacale intervenuti, dandosi atto della definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge.
5. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione
ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il
processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la
declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi
anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta
l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va
valutato l’interesse ad agire (v., ex multis, S.U. n. 25278/2006; Cass.
n.16341/2009).
6. Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “quando nel corso del
giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la
cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa
di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a
consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne
comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente

Rossana Memano est.
r.g.n. 29652/2008 RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. c/Rossi Mauro

Svolgimento del processo e motivi della decisione

ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione” (v., ex multis, Cass. n.
20860/2005; S.U. n. 368/2000).

Z Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti alla stregua di quanto
dalle stesse stabilito nel verbale di conciliazione.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013
Consiglf4re estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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