Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2461 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2461
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
C.V.;
– intimato –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR di Bologna con sentenza 32/10/06 del 4 – 18/12/2006 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Rimini n. 18/01/04 con la quale era stato accolto il ricorso di C.V. avverso l’avviso di diniego di rimborso IRAP per gli anni 1998 – 2001. Affermava la CTR che, nel caso in esame, l’attività dell’agente di commercio – svolta dal C. – si esaurisce in un ‘opera puramente personale, che si svolge in assenza di una struttura organizzata…per cui non può essere considerato soggetto passivo del tributo.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate.
Nessuna attività è stata svolta dal l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nella parte in cui i giudici di appello affermano che le attività di lavoro autonomo sarebbero tassabili solo allorquando i fattori di produzione siano capaci di produrre autonoma ricchezza prescindendo dall’attività del titolare. La ricorrente enuncia il quesito di diritto “se ai fini dell’imponibilità IRAP possa considerarsi” autonoma organizzazione” quella che comunque agevoli la produzione di un reddito professionale rispetto a quello che il professionista ritrarrebbe altrimenti dall’esercizio della propria attività professionale senza che sia necessaria l’idoneità dell’organizzazione stessa a produrre reddito in autonomia a prescindere dall’attività prestata dal lavoratore autonomo”.
La censura è inammissibile essendo il quesito irrilevante ai fini della decisione (v. Sez. U, Sentenza n. 36 del 05/01/2007) avendo la CTR escluso l’assoggettabilità del C. all’IRAP in assenza di una struttura organizzata.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 nella parte in cui la CTR ha ritenuto che la verifica della sussistenza del presupposto impositivo debba essere fatta con la valutazione della struttura organizzativa di cui questi di avvale. Afferma la ricorrente che il contribuente che esercita attività commerciale e dichiari un reddito d’impresa dovrebbe ritenersi assoggettabile ad Irap indipendentemente da una verifica in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell’attività. Formula il seguente quesito:
“se, in relazione all’IRAP, per gli imprenditori, tra i quali ai sensi dell’art. 2195 c.c. vanno compresi anche i promotori finanziari, il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta e dunque sussiste il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto ai fini IRAP”.
La censura è infondata alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12111, secondo cui In tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010