Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2461 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3937/2007 proposto da:

T.R., D.F., C.A., R.

T., già elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CUNFIDA 27,

presso lo studio dell’avvocato ARMELISASSO MARINA, rappresentati e

difesi dall’avvocato SELMI Luciana, giusta delega in atti e da ultimo

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

TRAMBUS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo

studio dell’avvocato PERSIANI Mattia, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PROIA GIAMPIERO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6509/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2006 r.g.n. 1084/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato PETRASSI MAURO per delega GIAMPIERO PROIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Roma, erano state accolte le opposizioni proposte dalla Trambus spa avverso i decreti con i quali C. e gli altri opposti avevano ingiunto il pagamento degli importi corrispondenti alle indennità sostitutive delle ferie non godute nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ed era stato dichiarato che i predetti non avevano diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base dei provvedimenti monitori.

Con sentenza depositata il 27.1.2006, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello e compensava tra le parti le spese di lite.

Osservava, in sintesi, la corte territoriale che gravava sull’opposto l’onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall’art. 414 c.p.c. e di prendere specifica posizione su tutte le circostanze rilevanti ai fini del decidere e dedotte dalla parte opponente, con la conseguenza che, in caso di mancata specifica puntuale contestazione, il giudice può ritenere come ammessi tali fatti, mentre la allegazioni di fatti e circostanze in un momento diverso dalla costituzione in giudizio determinerebbe compromissione del sistema delle preclusioni e che di tali principi il giudice di primo grado aveva fatto corretta e puntuale applicazione.

La Trambus spa aveva precisato nel ricorso in opposizione che la disciplina legale e pattizia era nel senso che del monte annuo di congedi, per prassi consolidatasi in azienda, veniva consentita la fruizione nel corso dell’anno successivo a quello di maturazione, o, in caso di mancata fruizione in tale periodo, alla cessazione del rapporto veniva erogata la relativa indennità sostitutiva.

Peraltro, in sede monitoria erano state inserite alcune giornate di premessi retribuiti non spettanti ed i crediti azionati erano prescritti: a fronte di tali rilievi puntuali la difesa degli opposti era stata quanto mai generica; non erano stati indicati dettagliatamente i giorni di ferie, congedi non fruiti spettanti, l’epoca di maturazione di ciascun diritto, così paralizzando la possibilità anche di verificare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla società.

Con ricorso notificato il 26.1.2007, i lavoratori propongono ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della decisione ed affidando la impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso la società, che ha prodotto anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deducono i ricorrenti, con il primo motivo, la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; la a violazione e la falsa applicazione di norme di legge, ossia dell’art. 414 c.p.c. e art. 416 c.p.c., comma 3; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Assumono che essi ricorrenti, nella memoria di costituzione, avevano preso posizione su quanto dedotto ai fini della controversia, contestando la sussistenza dell’uso aziendale e invocando il diritto a percepire l’indennità sostitutiva di ferie non godute, la cui quantificazione non era stata contestata da controparte e che era evincibile dalla documentazione prodotta.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del R.D. 8 agosto 1931, art. 22 – art. 16 ccnl Autoferrotranvieri – Accordo del 27.7.1978 art. 1 – art. 2078 c.c. – artt. 5 e 6 ccnl Autoferrotranvieri.

Assumono che l’uso aziendale derogherebbe a fonti di rango superiore e non prevedrebbe un trattamento di miglior favore per il lavoratore (R.D. n. 148 del 1931, art. 22, penultimo comma, all. A, prevede, invero, che le ferie siano fruibili entro tre mesi dell’anno successivo o, in caso di impossibilità di relativa fruizione, il pagamento delle equivalenti giornate). Deducono, altresì l’omessa decisione su un punto decisivo della controversia e la mancata decisione sull’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.

Rilevano a tale ultimo proposito che, ove si ritenesse che i crediti fossero monetizzabili a fine rapporto, non si comprenderebbe la possibilità di ritenere prescritti gli stessi perchè non soddisfatti nel corso del rapporto stesso.

Rileva questa Corte che la sentenza si basa su duplice motivazione, per cui, quand’anche la prima censura sull’inesistenza dell’uso aziendale si ritenesse fondata, i ricorrenti hanno omesso di indicare elementi a confutazione delle argomentazioni svolte dalla corte territoriale in merito alla circostanza che la rivendicazione azionata in sede monitoria doveva ritenersi infondata in quanto ciascuno dei ricorrenti non aveva indicato con puntualità e nel dettaglio il numero di giorni di ferie e/o congedi spettanti nel corso del rapporto di lavoro, il numero di giorni di ferie e/o congedi non fruiti, l’epoca di maturazione di ciascun diritto anche ai fini di valutazione dell’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata.

Al riguardo deve, invero, richiamarsi quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr., in tal senso, Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005 n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811;

Cass. 22.2.2006 n. 3881; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 8.5.2007 n. 10374; Cass. sez. 1^ 14.6.2007 n. 13906, conf. a Cass., sez. un. 16602/2005).

Orbene, nel caso esaminato, come sopra osservato, non risulta che i ricorrenti abbiano proposto specifica impugnazione avverso la statuizione autonoma e distinta, con la quale la corte territoriale ha affermato che non erano stati allegati i presupposti necessari per l’eventuale accoglimento delle loro pretese e, peraltro, ove pure si ritenesse che il primo dei motivi di impugnazione si rivolga anche a tale statuizione, non risultano in ogni caso indicati elementi precisi da cui emerga la mancanza di contestazione della Trambus spa riguardo al quantum richiesto, nè richiamati documenti idonei a fondare la pretesa in termini quantitativi.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere respinto, laddove le spese del presente giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, cedono a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA