Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24609 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18448/2007 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO

12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DIMARTINO Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE DI ISPICA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/06/2006 R.G.N. 396/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza con cui il Tribunale di Modica aveva rigettato la domanda proposta da G. G., a cui nel corso del giudizio di appello erano subentrati gli eredi – G.A. e D.C., contro la Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Ispica, diretta alla condanna di quest’ultima al pagamento di varie somme a titolo di spettanze dovutegli per retribuzione, indennità per ferie non godute, lavoro festivo e TFR, ad integrazione di quanto già ricevuto, per prestazioni rese quale sacrista nel periodo dal 4.5.1988 al 19.6.1992.

La Corte d’appello dava rilievo alla mancata prestazione del giuramento decisorio, originariamente deferito dall’appellante G. con istanza reiterata dai suoi eredi con la loro memoria di costituzione, e tempestivamente riferito dal parroco appellato.

Stante la mancata comparizione di detti eredi all’udienza rissata per il giuramento, dovevano rigettarsi i motivi di appello relativi all’epoca (anteriore a quella ammessa dalla controparte) di decorrenza del rapporto, e ad un maggiore orario di lavoro sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Quanto alla domanda per ferie non godute, essa doveva essere disattesa perchè non era stata fornita la prova del mancato godimento delle ferie per un numero di giorni superiore a quello di 67 ammesso dalla parte convenuta.

La domanda relativa alla retribuzione, d’altra parte, era contrastata dal fatto che gli importi relativi risultavano da buste paga consegnate al lavoratore e tutte sottoscritte e dall’essere la paga oraria superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

G.A. e D.C. ricorrono per cassazione con tre motivi, illustrati da successiva memoria. La parte intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2737 e 2739 c.c. e degli artt. 234, 237, 238, 239 c.p.c..

Si osserva che il giuramento era stato riferito dall’appellata con atto del 30.12.2004 nei confronti di G.G., che però era deceduto il 20.10.2004, come fatto presente dai suoi eredi e documentato all’udienza dell’11.1.2005. Sicchè il riferimento non doveva ritenersi valido ed era rimasto efficace solo il suo deferimento, come peraltro dedotto nella memoria di costituzione degli eredi, che tale deferimento avevano reiterato.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2731, 2737 e 2739 c.c. e degli artt. 233, 234, 237, 238 c.p.c. Si deduce, in via subordinata, che, in ogni caso, non era ammissibile nei confronti degli eredi il riferimento del giuramento senza mutamento, ad iniziativa dell’avversario, la formula de peritate in formula de sdentici.

3. Il terzo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e precisamente circa alla sussistenza del presupposto della chiesta maggiorazione per lavoro domenicale, avente riscontro fattuale della prestazione di due ore di lavoro tutte le domeniche, come era previsto dallo stesso contratto a tempo parziale sottoscritto dalle parti ed era stato riconosciuto dalla controparte.

4. In considerazione della mancata costituzione in giudizio del soggetto intimato, è opportuno rilevare la regolarità della notificazione del ricorso, in quanto essa è stata compiuta, entro l’anno dal deposito della sentenza di appello, presso lo studio dell’avv. Roberto Alfredo Fonte che, anche se non indicato come difensore nell’intestazione della sentenza impugnata, era il procuratore e difensore della parte con studio in Catania, come da procura in calce alla memoria di costituzione in appello.

5. Il primo e il secondo motivo, corredati da rituali conclusivi quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) sono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.

Risulta fondata l’assorbente censura di cui al primo motivo secondo cui, a seguito della morte dell’originario attore, non poteva ritenersi efficace il riferimento del giuramento, articolato con formula “de veritate”, da parte del parroco e legale rappresentante dell’ente ecclesiastico convenuto, in quanto i fatti oggetto del giuramento, inerenti alle modalità e circostanze del rapporto di lavoro tra l’attore e il soggetto convenuto, non risultavano “comuni” anche agli eredi del lavoratore stesso. Ciò in applicazione dell’art. 2739 c.c., comma 2, secondo cui il giuramento non può essere riferito qualora il fatto che ne è l’oggetto non sia comune a entrambe le parti (cfr. Cass. n. 339/1980 per un’ipotesi di giuramento decisorio che sia rimasto precluso dalla sopravvenuta morte della parte cui sia stato deferito e circa la necessità che l’eventuale iniziativa per la modifica della formula “de veritate” in formula “de scientia” sia dovuta all’iniziativa dell’avversario e non a un intervento d’ufficio del giudice).

Ha errato quindi il giudice a quo a ritenere prodotti gli effetti della mancata prestazione del giuramento riferito. Lo stesso giudice, invece, avrebbe dovuto limitarsi a prendere in considerazione la circostanza dell’avvenuto deferimento del giuramento alla parte convenuta, ed è censurabile anche per non avere dato rilievo, in violazione delle norme sul deferimento del giuramento decisorio, a tale deferimento, ai fini dei conseguenti provvedimenti procedurali e alle eventuali valutazioni conseguenti alla prestazione o mancata prestazione del giuramento.

6. E’ fondato anche il terzo motivo, in quanto la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione circa il rigetto del secondo motivo di appello, relativo alla domanda di maggiorazioni per il lavoro domenicale.

7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice (stessa Corte d’appello in diversa composizione), che si atterrà ai principi di diritto richiamati nel paragr. 5 e provvederà a motivare in ordine motivo di appello in tema di maggiorazione della retribuzione per il lavoro domenicale.

Allo stesso giudice e demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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