Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24609 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13467/2015 proposto da:

C.A.D.A.M. CONSORZIO AGRARIO ABRUZZO MOLISE, in persona del

Presidente e Legale rappresentante p.t. Dott. P.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato MARCO CEROCCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANNI SPINA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Decreto Ingiuntivo n. 55, emesso in data 18 febbraio 2003, su istanza del Consorzio Agrario Interprovinciale di Campobasso Isernia in l.c.a., il Tribunale di Campobasso ingiunse alla Regione Molise il pagamento di Euro 199.203,01, a titolo di indennità di occupazione di un immobile di proprietà del predetto Consorzio per il periodo 1999-2002, già locato alla Regione con contratto scaduto il 31 dicembre 1998.

La Regione Molise propose opposizione; dedusse di aver corrisposto al Consorzio l’indennità di occupazione nella misura del canone locativo rivalutato e sostenne che gli importi pretesi dall’opposto non erano provati nell’an e nel quantum, essendo a tal fine inidonee le fatture emesse dallo stesso e consistenti in atti unilaterali e mancando qualunque indicazione relativa al danno.

L’opposto si costituì assumendo che le fatture inviate alla Regione non erano mai state contestate e che il relativo debito era stato oggetto di riconoscimento da parte dell’opponente come da nota del 7 giugno 2001 della Direzione Generale 2^, settore provveditorato.

Con citazione notificata il 9 ottobre 2006 il predetto Consorzio convenne la Regione Molise dinanzi al già indicato Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell’indennità di occupazione maturata, per le medesime ragioni già esposte nel primo giudizio, in relazione al periodo 2003-2005, pari ad Euro 271.211,44.

La convenuta si costituì e contestò che fosse intervenuta qualunque accettazione, da parte sua, della determinazione unilaterale dell’indennità di occupazione operata dal Consorzio e negò che la nota del direttore generale avesse portata sostanziale e formale di riconoscimento del debito.

Il Tribunale adito, riuniti i giudizi, dopo aver pronunciato sentenza non definitiva n. 53 del 2011, relativa a questioni preliminari di rito, avverso la quale non venne proposta impugnazione nè formulata riserva di appello, con sentenza n. 765 depositata il 13 dicembre 2011, nel giudizio n. 701/03 accolse l’opposizione revocando il D.I. opposto e nel giudizio n. 1777/06 rigettò la domanda dell’attore e condannò quest’ultimo alle spese in favore della Regione Molise.

Avverso tale sentenza il Consorzio propose appello, cui resistette la Regione Molise che propose pure appello incidentale condizionato.

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza depositata il 14 aprile 2014, rigettò l’appello principale, dichiarò assorbito quello incidentale condizionato e condannò l’appellante alle spese di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.A.D.A. (Consorzio Agrario dell’Abruzzo Molise), già C.A.I. – Consorzio Agrario Interprovinciale di Campobasso Isernia, in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.

La Regione Molise ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 1591 c.c. e alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32”, si deduce che, pur richiamando correttamente la normativa applicabile in tema di occupazione abusiva, la Corte di merito avrebbe omesso di “sussumerla al caso concreto e al petitum” dell’attore, che non sarebbe stato – ad avviso dell’attuale ricorrente – il “riconoscimento del maggior danno, ma semplicemente… (il) pagamento dei canoni di locazione da parte della Regione Molise nel rispetto delle prescrizione di legge che impongono la… rivalutazione secondo i canoni di mercato” (v. ricorso p. 9) o, come indicato anche a p. 13 del ricorso, “l’accertamento e la condanna della Regione Molise al pagamento dell’indennità di occupazione per gli anni 1998-2005 rivalutata secondo gli indici ISTAT”, sicchè l’attore non avrebbe avuto l’onere di provare il maggior danno, non avendo formulato tale domanda “nè in sede monitoria nè in sede di ordinaria azione di cognizione in primo grado”, salvo poi a sostenersi, sempre a p. 13 del ricorso, che “la domanda di condanna della Regione Molise al pagamento del maggior danno” sarebbe “stata proposta solo in via incidentale e/o indiretta, rimanendo fermo quale petitum principale la condanna al pagamento dei maggiori importi fatturati dal proprietario per gli anni successivi alla scadenza del contratto di locazione che tenevano conto anche delle rivalutazioni secondo gli indici del mercato immobiliare dell’epoca”.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato nello stesso riportato il tenore testuale della formulazione delle domande, la cui qualificazione operata dal Giudice del merito è contestata con il mezzo all’esame, specificità ancor più necessaria a fronte di una indicazione, nel mezzo in parola, della formulazione di tali domande non del tutto univoca, come sopra evidenziato.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. in riferimento alla L.R. n. 7 del 1977, artt. 8, 9 e 10, in materia di rilevanza esterna degli atti amministrativi e di funzioni del Direttore Generale”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito non ha “ritenuto integrati gli estremi della fattispecie della ricognizione del debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., in combinato disposto con la L.R. n. 7 del 1997” con riferimento alla nota del Direttore Generale Settore Patrimonio del 7 giugno 2001 (nell’illustrazione del motivo pure indicata come determina e della quale, per evidente lapsus calami, è anche poi indicata nell’illustrazione del mezzo in scrutinio, v. p. 17 del ricorso, la diversa data del 17 giugno 2001).

3.1. Il motivo è inammissibile per l’assorbente rilievo della sua genericità, non essendo stato in esso riportato il tenore letterale dell’atto (nota o determina) cui si fa in esso espresso riferimento.

4. Con il terzo motivo, rubricato “Errata, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza emessa dal Giudice d’Appello per non aver il Giudicante indicato le ragioni in fatto e in diritto che hanno escluso la responsabilità dell’Ente Regionale in merito all’occupazione abusiva dell’immobile di proprietà del C.A.I. alla luce dei riscontri tecnici contenuti nella CTU della Dott.ssa T.”, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, rigettando il motivo di appello proposto dal Consorzio, si sarebbe limitata a condividere il giudizio del Tribunale in merito alla inutilizzabilità degli accertamenti peritali ai fini della decisione.

4.1. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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