Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24608 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24608 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25672-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

-ricorrentecontro
SINISCALCHI FRANCESCA;

– intimata avverso la sentenza n. 307/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 22/09/2010,
depositata il 04/10/2010;

Data pubblicazione: 31/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 25672 sez. MT – ud. 25-09-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:

contro la sentenza della CTP di Napoli n.600-28-2008 che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Siniscalchi Francesca- ed ha così annullato l’avviso di
classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere viziato l’atto di
classamento perché fondato su motivazione apparente, non essendo stati esplicitati gli
elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che giustifichino i
citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire un’efficace
difesa da parte del destinatario.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il motivo di ricorso (sostanzialmente centrato sulla violazione dell’art.7 della
legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia
ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza
avvedersi che nella motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di
fatto, sicché poi era bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della
categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli
elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare
effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati. Nella sede giudiziale erano
stati poi indicati gli immobili a paragone con i quali il nuovo classa mento era stato
elaborato.
Il ricorso merita di essere rigettato.

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La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto

Nel caso di specie, come risulta dallo stesso ricorso introduttivo del presente grado,
l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di
Napoli di provvedere alla verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale
assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non
aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi

eseguita sulla base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R.
D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di
quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere
effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi
specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali
degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto
insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del
provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione (quand’anche fosse stata debitamente dettagliata dalla parte
ricorrente, in ossequio al canone di autosufficienza), apparirebbe comunque
insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento, come è stato correttamente ritenuto dal giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando

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medesime caratteristiche; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata

procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le

provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato. Consegue poi anche
l’irrilevanza dell’esame dei restanti motivi di impugnazione, atteso che da sé sola
l’autonoma ratio decidendi esaminata in relazione al motivo che precede risulta
sufficiente e giustificare la decisione giudiziale qui impugnata.
Roma, 10 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di dover
aderire all’indirizzo giurisprudenziale confermato da Cass. Sent. n.9629 del 13
giugno 2012 (emessa il 28 marzo- 25 maggio 2012), siccome coerente con i
principi che sono stati insegnati da questa Corte a proposito delle modalità di
esplicitazione dell’esercizio del potere provvedimentale nella specifica materia della
correzione e del mutamento del classamento di immobili già censiti in catasto;
che pertanto la sentenza impugnata —che a detti principi si è sostanzialmente
adeguata- non merita cassazione, sicché il ricorso deve essere rigettato;

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trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è

che le spese di lite non necessitano di regolazione perché la parte intimata non si è
costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013.

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