Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24608 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 05/10/2018), n.24608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23744/2014 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2143/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/04/2014, R.G.N. 8323/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 2769/09, la Corte d’appello di Roma confermò, accertando la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda, proposta da Z.M. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 3 novembre 1999, stipulato fra lavoratrice e la società convenuta in primo grado, stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

avverso tale sentenza venne proposto ricorso per cassazione.

Questa Corte, con sentenza n. 12941/12, cassò la pronuncia impugnata ritenendo insufficiente l’esclusivo riferimento alla notevole ampiezza dell’intervallo temporale (cinque anni circa) intercorso fra la cessazione del rapporto e l’iniziativa giudiziaria finalizzata all’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al contratto; in particolare la Corte territoriale aveva omesso di accertare se sussistevano, nel caso di specie, altre circostanze idonee a far emergere la sussistenza di una chiara e certa comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; cassava dunque la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, assorbite le altre, rinviando alla medesima Corte capitolina per l’ulteriore esame della controversia con i quali era stata invocata la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omesso esame dei profili dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro in esame.

Con sentenza depositata l’8.4.14, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, rilevando che le altre doglianze ritenute assorbite erano in parte inammissibili per non essere state ritualmente proposte in giudizio, mentre l’unica questione esaminabile era quella inerente la legittimità della clausola appositiva del termine in base alla menzionata disciplina di cui all’art. 8 del c.c.n.l., stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva conferito alle oo.ss una “delega in bianco” quanto alla individuazione dei casi in cui era consentita l’assunzione a termine (nella specie individuata nel processo di riorganizzazione di Poste in atto).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Z., affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società Poste Italiane.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenza d’appello per omessa pronuncia in relazione alla prospettata violazione dell’art. 8 del c.c.n.l. Poste del 1994 e degli accordi 25.9.97 e 16.1.98 circa il loro termine di efficacia sino al 30.4.98.

Il motivo è fondato poichè, a fronte dell’accertamento, da parte della sentenza impugnata, di mancata rituale impugnazione sul punto, la ricorrente ha dedotto, riportando i passi salienti dei relativi atti processuali, pur presenti in atti, di aver devoluto ritualmente la questione dinanzi al giudice di merito, risultando ciò sufficiente all’accoglimento del presente motivo (Cass. n. 195/11, Cass. n. 21554/17), essendo così la censura proposta in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1 , n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), Cass. sez. un. 22.5.2012 n. 8077, Cass. n. 22880/17, tra le altre.

Il secondo motivo (con cui la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 del c.c.n.l. Poste del 1994 e degli accordi 25.9.97 e 16.1.98, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che le ipotesi previste dai contratti ed accordi collettivi a seguito della delega di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23, dovevano pur sempre essere valutate in base ai principi di cui alla L. n. 230 del 1962) resta assorbito.

La sentenza impugnata deve dunque cassarsi in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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