Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24608 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 04/11/2020), n.24608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22979-2016 proposto da:

INTRALOT ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEONARDO VESCI;

– ricorrente principale –

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

GALASSI PALUZZI 3, presso lo studio dell’avvocato GERARDO D’ANTUONO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO FESTINO, DOMENICO

BALSAMO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1754/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2016 r.g.n. 6865/2013.

 

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 8571/2013 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da F.C. nei confronti di INTRALOT ITALIA S.p.A. per la revoca della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione disposta dalla società ai sensi dell’art. 215, 2 comma, c.c.n.l. Settore Terziario;

– che con sentenza n. 1754/2016, pubblicata il 4 aprile 2016, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, nel resto confermata, ha dichiarato la illegittimità della sospensione dalla retribuzione, condannando, per l’effetto, l’appellata al pagamento in favore della lavoratrice di tutte le retribuzioni maturate dal giorno della sospensione (27/9/2011) sino all’effettiva ripresa dei pagamenti, oltre accessori;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso principale la società con due motivi;

– che la F. ha resistito con controricorso, a mezzo del quale ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, cui la società ha resistito con controricorso;

– che la società GOLDBET S.p.A. (già INTRALOT ITALIA S.p.A.) ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che, secondo ciò che risulta dalla memoria depositata nell’interesse della società e dai relativi allegati, le parti hanno, nelle more del presente giudizio di legittimità, raggiunto una soluzione transattiva della controversia, con accordo di compensazione delle spese di lite, rinunciando ai rispettivi atti.

Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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