Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24607 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2169/2009 proposto da:

T.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LADDAGA Teresa, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TIRRENIA NAVIGAZIONE S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

TIRRENIA NAVIGAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso

lo studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BALLETTI EMILIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LADDAGA TERESA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorrso incidentale –

avverso la sentenza n. 4668/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/01/2008 R.G.N. 5840/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato MARCO PAOLO FERRARI per delega BALLETTI EMILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale o inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.G., già dipendente della Tirrenia di Navigazione s.p.a. facente parte del personale di stato maggiore navigante, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per superamento dei limiti di età, adiva il Pretore di Napoli rivendicando il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La domanda era rigettata con sentenza che era confermata in appello dal Tribunale della stessa sede, il quale riteneva non dovuto il preavviso di licenziamento nel caso in cui la risoluzione del rapporto non avvenga sulla base di un atto volitivo di una delle due parti, ma in maniera automatica in forza di una previsione contrattuale. Nella specie l’effetto estintivo automatico era previsto dall’art. 62 del regolamento organico (R.O.), secondo cui al raggiungimento dei limiti di età “la risoluzione del rapporto di lavoro opera di diritto”.

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, con la sentenza 24 febbraio 2006 n. 4167, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri, cassava con rinvio la sentenza impugnata. Tale motivo era ritenuto fondato nella parte in cui prospettava la nullità, ex art. 1418 c.c., per violazione di norma imperativa di legge, dell’art. 62 del R.O., che prevede l’automatica cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 60 anno di età del dipendente, senza obbligo di preavviso ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c., o di corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Napoli, quest’ultima rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

La Corte di rinvio, richiamato l’iter processuale, riteneva che l’applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione non comportava necessariamente l’accoglimento dell’appello.

Osservava, infatti, che il decisum del giudizio rescindente non si estendeva anche alla valutazione delle conseguenze della declaratoria della nullità della clausola regolamentare, nella quale si esauriva l’accoglimento del motivo e l’affermazione del principio di diritto.

Restava quindi irrisolto il quesito relativo alla qualificazione dell’atto inerente alla risoluzione del rapporto, dovendosi in particolare verificare se l’atto fosse inquadrabile come una manifestazione di volontà che integri un provvedimento di licenziamento. Ciò doveva escludersi in linea di fatto poichè l’atto datoriale si risolveva soltanto nella trasmissione della comunicazione di sbarco ed era privo dei connotati tipici, formali e sostanziali, soggettivi ed oggettivi, del provvedimento di recesso:

si esauriva invece nella presa d’atto della operatività della clausola regolamentare. In ipotesi di questo genere, si verifica qualcosa di analogo a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione agli atti datoriali tesi a far valere la scadenza di un termine apposto al rapporto di lavoro, di cui invece sia accertata l’illegittimità.

T.G. ricorre per cassazione con due motivi.

La intimata Tirrenia di Navigazione s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato per far valere la decadenza del lavoratore dai suoi pretesi diritti per la mancata tempestiva impugnazione dell’asserito licenziamento L. n. 604 del 1996, ex art. 6. Ha poi depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 132 c.p.c.. Si deduce la violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio. Osserva che tale principio comporta necessariamente, con la dichiarata nullità della clausola contrattuale, l’impossibilità di considerare non solo l’automaticità della cessazione del rapporto, ma anche ogni eventuale volontà ricognitiva di detta automatica cessazione, in quanto il principio stesso, così come enunciato, presupponeva necessariamente l’avvenuta manifestazione di volontà di recedere dal rapporto da parte del datore di lavoro e quindi la necessità di preavviso ovvero della relativa indennità.

1.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 1362 c.c., e segg. e artt. 2118 e 2119 c.c.. Si lamenta una non corretta applicazione dei criteri ermeneutici previsti dal codice in relazione all’interpretazione dell’atto unilaterale posto in essere dal datore di lavoro ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare non è stato tenuto conto del comportamento concludente del datore di lavoro, che ha posto in essere la cancellazione del lavoratore dal turno di navigazione – che in materia di navigazione è equivalente alla comunicazione di un licenziamento -, mediante la comunicazione di sbarco in data 23.1.1991 per raggiunti limiti di età, comportamento qualificabile come atto di recesso del datore di lavoro. Inoltre altro significativo e valutabile elemento, anche se successivo all’atto, era costituito dal fatto che la Soc. Tirrena aveva sempre condiviso in giudizio, in primo grado, in appello ed anche nel giudizio di riassunzione, la tesi che si era in presenza di un licenziamento, di cui aveva eccepito la mancata impugnazione. Ne conseguiva anche la pacificità dell’intervenuto licenziamento, erroneamente ignorata dal giudice di rinvio.

2. Il ricorso incidentale condizionato deduce che l’originario ricorrente, per proporre la richiesta di indennità di preavviso, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il licenziamento comunicatogli della L. n. 604 del 1966, ex art. 6.

3. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non specificamente esaminate in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (per l’adesione al riportato principio, cfr., di recente, Cass. n. 26241/2009, 17353 e 5281/2011; v. anche in termini analoghi Cass. n. 15952/2006, che fa riferimento ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto presuppone come pacifici o già accertati).

Tale principio è stato violato dalla sentenza impugnata pronunciata dal giudice di rinvio, che a fronte di una pronuncia di cassazione con rinvio (sentenza n. 4167/2006) fecalizzata, in un giudizio diretto alla rivendicazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sull’enunciazione del principio di diritto secondo cui il datore di lavoro non può essere esonerato dal preavviso in caso di cessazione del rapporto per limiti di età, non avrebbe potuto mettere in discussione l’accertamento già compiuto in sede di merito circa l’intervenuta risoluzione del rapporto e avrebbe dovuto ritenere decisiva, ai fini del decidere, l’affermazione che il datore di lavoro non può ritenersi esonerato dall’obbligo di preavviso anche in presenza di clausola – in effetti non valida – di risoluzione automatica del rapporto per raggiungimento di limiti di età. In altri termini, nella specie l’andamento complessivo del giudizio e il tenore della pronuncia di cassazione evidenziano che non era in discussione l’esistenza di una volontà del datore di lavoro di giovarsi della clausola contrattuale collettiva di risoluzione del rapporto e della possibile qualificabilità della conseguente fattispecie in termini di licenziamento, ma la rilevanza o meno di tale volontà in relazione alla efficacia o meno della clausola comportante una (assorbente) risoluzione di diritto del rapporto.

5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

6. Il ricorso incidentale è palesemente infondato, dato che l’impugnazione del licenziamento nelle forme e nel termine di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, non è necessaria quando la domanda del lavoratore non è diretta far valere la disciplina legale limitativa dei licenziamenti, nel cui ambito è prevista l’impugnativa regolata dalla norma richiamata, ma a rivendicare l’indennità sostitutiva del preavviso, in relazione ad un licenziamento intimato (senza riferimenti ad ipotesi di giusta causa) in mancanza del regolare preavviso (cfr. Cass. n. 5977/1995 e 2318/2004.

7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo di ricorso accolto. Consegue il rinvio della causa ad altro giudice, che si atterrà, oltre che ai principi enunciati dalla precedente pronuncia di cassazione, ai criteri precedentemente enunciati circa l’operatività del vincolo del giudice di rinvio a detti principi.

Al medesimo giudice di rinvio, identificato come in dispositivo, si demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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