Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24607 del 05/10/2018
Cassazione civile sez. lav., 05/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 05/10/2018), n.24607
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18360/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA
2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato TOMMASO QUAGLIARELLA, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3122/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 15/07/2013, R.G.N. 2102/2011.
Fatto
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata l’8.7.13, ritenne nulla l’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane ed S.A. il 21.10.03, con conseguente declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, con condanna di Poste al pagamento di 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio.
La sentenza è stata impugnata per cassazione dalla società Poste, e la S. ha resistito con controricorso.
E’stato prodotto verbale di integrale conciliazione della presente controversia sottoscritto in sede sindacale 4 novembre 2015, unitamente ad atto di rinuncia al presente ricorso, notificato alla S., da parte di Poste Italiane.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
L’atto di rinuncia al presente ricorso, avendo carattere recettizio ma non accettizio (v. Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3876, Cass. 31.1.2013 n. 2259), non richiedendo cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, ex art. 390 c.p.c. (Cass. 15 ottobre 2009 n. 21894, Cass. ord. 26 febbraio 2015 n. 3971), risulta ritualmente notificato alla controparte, sicchè, valutata altresì la conciliazione stragiudiziale prodotta, deve dichiararsi estinto il giudizio, con compensazione delle spese stante la bonaria composizione della lite in sede stragiudiziale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018