Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24607 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 04/11/2020), n.24607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19286-2014 proposto da:

S.G.M. SEGAGIONE GRANITI MONTIGNOSO S.R.L., ora CAMPOLONGHI ITALIA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CHILOSI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati LUIGI LA PECCERELLA, LORELLA

FRASCONA’, RAFFAELA FABBI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI CERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 295/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/07/2013 R.G.N. 977/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 295/2013 ed in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha rideterminato in Euro 177.154,08 gli importi dovuti all’INAIL dalla Campolonghi Italia s.p.a., in relazione agli anni dal 1996 al 2000; tali importi erano stati richiesti con varie cartelle esattoriali a titolo di premio supplementare per rischio silicotigeno nelle lavorazioni effettuate dalla società;

la Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale di Massa, respinte le contestazioni sul quantum, aveva ritenuto, sulla base degli esiti della c.t.u. espletata, di ritenere fondata la pretesa dell’INAIL quanto ai soli segatori, posto che solo per la loro attività poteva dirsi raggiunta la prova della esposizione al valore soglia di 0,05 mg/mc di quarzo, frazione respirabile in conformità a quanto previsto dalla nota del Ministero del lavoro del 3 dicembre 1991, emanata allo scopo di specificare il precetto della legge;

ad avviso della Corte d’appello, inoltre, era fondata l’impugnazione principale proposta dall’Inail, relativa al punto della decisione che aveva ristretto ai soli segatori e non a tutti coloro i quali lavoravano nel medesimo reparto segheria l’imposizione dell’obbligo, posto che la c.t.u. espletata aveva accertato, in conformità ai rilievi effettuati dal servizio CONTARP, che il rischio silicotigeno andava escluso solo per i lavoratori piazzalisti e per quelli che non operavano all’interno dell’area segagione, quindi con l’inclusione degli operai armatori la cui attività era fortemente connessa a quella dei segatori; la Corte ha, infine, rigettato l’appello incidentale proposto dalla società che tendeva alla riforma della sentenza in punto di estensione temporale dell’obbligo e dell’accertamento sulla dispersione di polvere di quarzo nelle quantità stimate dalla c.t.u.;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione Campolonghi Italia s.p.a. (già S.G.M. Segagione Graniti Montignoso s.r.l.) sulla base di tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria;

resiste l’Inail con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 e art. 2697 c.c., posto che si addebita alla sentenza impugnata di aver interpretato il contenuto del citato art. 153, che prevede l’imposizione del premio supplementare fissato in relazione alla incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti a inalazioni di silice libera, come riferito alla mera possibilità della esposizione propria degli operai armatori, disattendendo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che aveva richiesto la prova, a carico dell’INAIL, di un rischio effettivo;

con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in ragione del fatto che la sentenza impugnata, dopo aver interpretato erroneamente la c.t.u. espletata in primo grado, ritenendo che la stessa avesse accertato anche per gli armatori la soggezione al silice, avrebbe formulato il giudizio sulla natura sostanzialmente promiscua delle mansioni degli armatori e dei segatori basandolo su denunce di infortunio sul lavoro fornite dall’Inail solo in appello, senza dare giustificazione della indispensabilità di tali produzioni che, quindi, erano inammissibili;

con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che si ravvisa nel fatto che la Corte d’appello non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che dalle denunce di infortunio si traessero argomenti per sostenere che alcuni operai indicati come tessitori sarebbero invece risultati segatori;

i motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati;

la sentenza impugnata ha ritenuto che anche per l’attività svolta dagli operai tessitori vi fosse obbligo di versare il premio supplementare, dovuto per l’esposizione alla inalazione del silicio libero, in ragione sostanzialmente di una doppia considerazione. Da una parte, in quanto le risultanze della c.t.u. espletata in primo grado avevano provato che, all’interno dell’area segagione, se potevano considerarsi maggiormente esposti i segatori, non poteva ritenersi diversamente quanto agli armatori, posto che le conclusioni della c.t.u. avevano tenuto adeguato conto dell’elevata polverosità diffusa ed il perito aveva differenziato le posizioni dei segatori e degli armatori solo per la durata dell’esposizione. Sotto altro profilo, anche le risultanze documentali (elenco degli armatori fornito al c.t.u. dalla stessa società) dimostrava che le medesime persone erano state indicate in altre circostanze come segatori, per cui non assumeva valore a fini probatori l’indicazione offerta dalla società;

il giudizio, dunque, è espressione di un tipico potere del giudice di merito che, come tale, non è suscettibile d’esame in questa sede di legittimità;

esso si sottrae alle critiche che muove la ricorrente; in particolare, non è stato disatteso il principio più volte espresso da questa Corte di cassazione in materia di obbligo di pagamento del premio supplementare previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 153 come sostituito dalla L. n. 780 del 1975, art. 10, il cui testo prevede che “I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all’incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc.”.;

si è detto che tale disposizione non fa espresso richiamo all’ambiente di lavoro, ma la riferibilità del rischio al contesto spaziale in cui si svolge l’attività lavorativa è elemento da ritenersi insito nel concetto di esposizione alle inalazioni delle sostanze considerate, non potendosi avere esposizione se non in relazione ad un luogo in cui dette sostanze siano presenti (Cass. 15/04/2013, n. 9078);

proprio in relazione alla disciplina del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 153 la giurisprudenza di questa Corte ha fatto reiteratamente riferimento al “rischio ambientale” (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 13025/2006; Cass., nn. 15865/2003; 6602/2005), specificando che il premio supplementare è dovuto qualora risulti accertato in concreto che, a causa dell’effettuazione delle lavorazioni tabellate, si verifichi nell’ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l’asbestosi (cfr, Cass., n. 8970/1991);

nel caso di specie è pacifico che l’attività espletata dall’impresa consiste nella segagione di materiali lapidei, onde l’ambiente di lavoro deve necessariamente essere riferito all’ambito spaziale in cui tale attività viene espletata e, quindi, nel caso di specie nel reparto segheria, come accertato dalla Corte d’appello;

correttamente dunque la Corte territoriale, al fine di accertare la sussistenza del rischio e, quindi, la debenza o meno del premio supplementare, ha concentrato la propria indagine sulla valutazione delle condizioni esistenti all’interno della segheria ove prestavano lavoro sia i segatori che, per meno tempo, gli armatori;

tale accertamento in concreto, inoltre, rende del tutto infondata la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c., giacchè la Corte territoriale ha deciso dopo aver valutato le risultanze acquisite al giudizio e non certo applicando la regola del riparto dell’onere probatorio (Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018); è poi inammissibile la denuncia di violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, posto che non si confronta con la sentenza impugnata, che certamente non ha fondato la decisione su documenti prodotti dall’INAIL tardivamente;

deve, ancora, ritenersi inammissibile il profilo relativo al vizio di motivazione con il quale si è ravvisata una lacuna della stessa in punto di rilevanza accordata alle denunce di infortunio sul lavoro acquisite agli atti, essendo tale denuncia non conforme al vizio tipico di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente, posto che il testo, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415 del 2018; SS.UU. n. 8053 del 2014);

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

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