Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24606 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18456/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORETTI Antonietta, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MELFESE CALCESTRUZZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 19, presso

lo studio dell’avvocato CUPPONE FABRIZIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LEBOTTI RAFFAELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

S.E.M. S.P.A.- Concessionaria del Servizio Nazionale di Riscossione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 666/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 29/06/2006 R.G.N. 300/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25.5 – 21.6.2006 la Corte d’Appello di Potenza rigettò l’impugnazione avverso la sentenza di prime cure proposta dall’Inps, anche quale mandatario della SCC spa: nei confronti della Melfese Calcestruzzi srl e della concessionaria SEM spa, ritenendo prescritti i crediti contributivi e per sanzioni aggiuntive afferenti agli anni dal 1989 al 1995 azionati con cartella esattoriale notificata il 13.4.2001, sul rilievo che il termine di prescrizione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, rimane decennale soltanto nell’ipotesi in cui l’atto interruttivo sia stato posto in essere prima del 17.8.1995 (data di entrata in vigore della suddetta legge), cosicchè l’atto interruttivo costituito dalla notifica del verbale ispettivo in data 18.11.1995 non aveva sortito l’effetto di mantenere decennale il termine di prescrizione, mentre la notifica della cartella esattoriale era avvenuta quando il termine quinquennale era ormai maturato.

Avverso l’anzidetta sentenza l’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

L’intimata Melfese Calcestruzzi srl ha resistito con controricorso.

L’intimata SEM spa non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che gli atti interruttivi validi al fine del mantenimento del termine di prescrizione decennale fossero solo quelli compiuti anteriormente al 17.8.1995 e non già anche quelli che, come nella specie, erano stati posti in essere nel periodo compreso tra il 17.8.1995 e il 31.12.1995.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando in sede di risoluzione di conflitto, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’Inps nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo;

dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione (cfr., Cass., SU, n. 5784/2008); tale orientamento ermeneutico è stato seguito da numerose pronunce conformi della Sezione Lavoro (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 24040/2008; 24589/2008;

1583/2010; 14776/2010) e deve ritenersi ormai consolidato.

Non ravvisando dunque il Collegio ragione alcuna per discostarsene ed avendo la Corte territoriale pronunciato in difformità dal medesimo, il motivo all’esame deve ritenersi fondato.

3. Per l’effetto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (essendo pacifica l’avvenuta notifica del verbale ispettivo in data 18.11.1995), deve convenirsi che il termine prescrizionale è rimasto decennale e, interrotto dalla notifica del verbale, era ancora in corso (appunto perchè rimasto decennale) alla data della notifica della cartella esattoriale opposta; la causa può quindi essere decisa nel merito, con la reiezione dell’opposizione alla cartella esattoriale svolta dalla Melfese Calcestruzzi srl.

I contrasti ermeneutici che hanno reso necessario l’intervento delle Sezione Unite consigliano la compensazione delle spese di lite afferenti all’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione a cartella esattoriale svolta dalla Melfese Calcestruzzi srl; spese dell’intero processo compensate.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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