Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24606 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 05/10/2018), n.24606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17930/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SAVINA BOMBOI e IVAN CARIOLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/04/2014, R.G.N. 296/2008.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 28.4.14, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la nullità del termine apposto al quinto contratto di lavoro a termine stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e B.C. il 2.1.03, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato in Area Operativa ed addetto al servizio recapito, presso la Regione Centro Nord assente con diritto alla conservazione del posto”, con conseguente declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando Poste al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora sino al ripristino del rapporto.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste, affidato a tre motivi; resiste la B. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che nella specie difettasse la prova del nesso causale tra l’assunzione della lavoratrice e le dedotte esigenze sostitutive e la prova che essa avesse effettivamente sostituito personale momentaneamente assente. Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva applicabile anche in tale ipotesi la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, ed invece inapplicabile il regime di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, per mancanza di impugnazione sul punto.

3. La statuizione concernente l’illegittimità del termine è stata censurata dalla società ricorrente con tre motivi nei quali vengono denunciati la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.c. (per avere la sentenza impugnata ritenuto generica la causale di assunzione sopra riportata); la violazione degli artt. 253,420 e 421 c.p.c. (per non avere la corte di merito correttamente esaminato le emergenze istruttorie e per non aver fatto comunque uso dei poteri ufficiosi); la violazione degli artt. 324 e 2909 c.c. (evidenziando di avere impugnato il capo di sentenza di primo grado in tema di condanna al risarcimento del danno, che comunque non costituiva una statuizione autonoma ma dipendente dalla legittimità o meno del termine apposto al contratto).

Il primo motivo, teoricamente fondato (cfr. Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227, Cass. n. 13591/15, Cass. n. 2941/16), è tuttavia inconferente avendo la sentenza impugnata escluso la prova del nesso causale tra la causale indicata in contratto e l’assunzione della lavoratrice.

Il secondo motivo è inammissibile laddove è diretto ad una rivalutazione delle circostanze di causa nel regime di cui al novellato n. 5 dell’art. 350 c.p.c., comma 1, restando fermo per il resto che il ricorso del giudice ai poteri istruttori ufficiosi, specie nei più stretti limiti in cui è ammesso in grado di appello, è potere discrezionale non sindacabile in questa sede, specie ove non sussista neppure l’allegazione di averne chiesto o sollecitato l’esercizio.

Il terzo motivo è fondato, avendo questa Corte più volte affermato che qualora la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l’illegittimità del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno, sia impugnata solo sulla prima questione, non si forma giudicato sulla seconda, in quanto essa non è capo autonomo, ma dipendente da una decisione ancora sottoposta ad appello, sicchè, ove fosse travolta la statuizione sull’illegittimità del termine, verrebbe meno il capo sul “quantum”, per l’effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell’art. 336 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 21681/16, Cass. n. 85/2015, Cass. n. 25086/15).

La citata pronuncia delle S.U. ha chiarito che il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente.

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione in concreto dell’indennità spettante alla lavoratrice L. n. 183 del 2010, ex art. 32, con gli accessori di legge dalla data della sentenza di appello (da ultimo, Cass. n. 13154/15) oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA