Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24606 del 01/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16541/2015 proposto da:
D.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 58,
presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCO BALDASSARRI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI PERUGIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Prefetto pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 482/2015 del TRIBUNALE di PERUGIA, emessa e
depositata il 10/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Fatto
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che D.G.M. ha proposto il 17 giugno 2015 ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 482/2015 del tribunale di Perugia, resa il 10/3/2015;
che il Prefetto di Perugia ha resistito con controricorso;
che la controversia verte in tema di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S.;
che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a controparte il 12 aprile 20146.
ritenuto che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione;
che tuttavia occorre far luogo alla liquidazione, sia pur contenuta, delle spese di lite in favore di parte resistente; ritenuto che in caso di pronuncia di estinzione del giudizio è da escludere l’accertamento relativo al raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in euro mille, oltre spese prenotate a debito.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016