Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24606 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16541/2015 proposto da:

D.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 58,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO BALDASSARRI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PERUGIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 482/2015 del TRIBUNALE di PERUGIA, emessa e

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che D.G.M. ha proposto il 17 giugno 2015 ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 482/2015 del tribunale di Perugia, resa il 10/3/2015;

che il Prefetto di Perugia ha resistito con controricorso;

che la controversia verte in tema di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S.;

che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a controparte il 12 aprile 20146.

ritenuto che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione;

che tuttavia occorre far luogo alla liquidazione, sia pur contenuta, delle spese di lite in favore di parte resistente; ritenuto che in caso di pronuncia di estinzione del giudizio è da escludere l’accertamento relativo al raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/15).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in euro mille, oltre spese prenotate a debito.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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