Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24605 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11462/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI Domenico, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/02/2007 R.G.N. 1569/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 6-10 aprile 2007, I’INPS chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza pubblicata il 15 febbraio 2007 e notificata il successivo 8 marzo, con la quale la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di C.T. di ricostruzione della pensione di vecchiaia quale lavoratrice domestica in forza della contribuzione figurativa relativa al periodo di astensione obbligatoria per maternità caduto fuori dal rapporto di lavoro in anni in cui non era prevista l’assicurazione obbligatoria per le lavoratrici domestiche, prima del 17 gennaio 1972, di entrata in vigore della L. n. 1204 del 1971. Con la conseguente condanna dell’INPS a corrisponderle gli arretrati di pensione dal 1 maggio 1999.

In proposito, i giudici hanno osservato che il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4, nello stabilire che i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro di cui alla 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4 e 5 e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono oggetto di accredito figurativo, richiede solo che il soggetto richiedente: a) sia iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti o a forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., b) che possa far valere, al momento della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro; senza attribuire alcun rilievo al fatto che all’epoca della maternità sussistesse o meno la relativa tutela in favore delle lavoratrici a domicilio e domestiche.

L’INPS al contrario sostiene col ricorso (con cui deduce la violazione dell’art. 2114 c.c., L. n. 1204 del 1971, artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 9 e D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25) che presupposto imprescindibile per il riconoscimento del beneficio dei contributi figurativi in esame sarebbe costituito dalla vigenza dell’assicurazione obbligatoria nel periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità, pur avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro.

Resiste alle domande C.T. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. nn. 23037/10, 17517/10 e 15081/08) il principio di cui al D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2, comma 4″ che consente che i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro siano oggetto di accredito figurativo nell’ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti o di forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., si applica anche in favore della lavoratrice domestica e di quella a domicilio, sebbene all’epoca della maternità non esistesse ancora la tutela previdenziale in favore di tali categorie di lavoratoci.

Nè alcuna influenza può esercitare nel caso in esame la disciplina di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25, comma 2, così come autenticamente interpretato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504 (dichiarato costituzionalmente corretto, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost., da Corte cost. 22 febbraio 2010 n. 71), che prevede per poter fruire del beneficio, l’iscrizione al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’A.G.O. per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (11 maggio 2001). In proposito, si rileva infatti che la situazione di vantaggio della ricorrente, collocata in pensione di vecchiaia col 1 maggio 1999, era già maturata alla data suddetta, per effetto del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4.

Il ricorso dell’lNPS va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori, per onorari, che distrae all’avv. Domenico Concetti.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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