Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24605 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 28/09/2017, dep.18/10/2017),  n. 24605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2054-2017 proposto da:

M.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORVIETO

1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VENTURA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO, QUESTORE DELLA PROVINCIA MILANO;

– intimati –

avverso il decreto N. 35207/2016 R.G. del GIUDICE DI PACE di MILANO,

depositato il 25/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la pronuncia del 25/7/2016, il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso di M.M.B. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 21/4/2016, rilevando che il provvedimento espulsivo era fondato sulla circostanza di fatto della mancata richiesta del rinnovo del premesso di soggiorno, scaduto il 19/11/2015, nel termine di gg.60 e che tale omissione non era giustificata da causa di forza maggiore; che il provvedimento espulsivo doveva ritenersi adeguatamente motivato col richiamo in sintesi degli elementi idonei a rendere la parte in grado di individuare la violazione addebitatagli; che era legittimo il decreto di espulsione emesso e sottoscritto dal vice prefetto aggiunto.

Ricorre il M.M.B., sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo, col quale il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis e dell’art. 8 CEDU, è manifestamente infondato, perchè basato sulla necessità di valutazione comparativa del diritto alla vita privata e familiare con l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di espulsione, facendo leva sul disposto di cui all’art. 13, comma 2 bis D.Lgs. cit., che recita:”2-bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”, quindi presuppone l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, che è estraneo al presente giudizio e anche nel resto è manifestamente infondato, visto che la norma ricollega l’espulsione al fatto oggettivo, salva la prova che la mancata richiesta del rinnovo del premesso di soggiorno sia dovuta a causa di forza maggiore.

Il secondo motivo, col quale la parte si duole del tutto genericamente dell’avere ritenuto il Giudice di Pace congrua la motivazione del provvedimento, presenta profili di inammissibilità, non riportando la motivazione a cui si fa riferimento e tendendo ad introdurre fatti che non risultano dall’ordinanza impugnata (la convivenza con la madre e gli studi effettuati a Milano), dei quali non si indica come e quando sarebbero stati fatti valere avanti al Giudice di Pace.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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