Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24605 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 02/10/2019), n.24605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11574-2018 proposto da:

L.F.F., F.F., P.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI TROJA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

21 RETE GAS IMPIANTI SPA, 21 RETE GAS SERVIZI SPA, EDISON ENERGIE

SPA, in persona dell’AMMINISTRATORE UNICO pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, rappresentate e difese

dall’avvocato MARIO PACCOIA;

– controricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, C.R.M. DI

CURATOLA ALFREDO & C. SNC;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato P.L., il dottor L.F.F. e la Dott.ssa F.F. propongono ricorso straordinario ex art. 111 Cost., per la cassazione della ordinanza con cui il tribunale di Palermo ha rigettato la loro opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il decreto del Procuratore della Repubblica di Palermo del 5 giugno 2014, avente ad oggetto la liquidazione del loro compenso per l’espletamento di un incarico collegiale concernente la ricostruzione dell’andamento economico e patrimoniale delle società Gas Natural Distribuzione Italia s.p.a.(ora 21 Rete Gas Impianti s.p.a.), Gas Natural Vendita Italia s.p.a. (ora Edison Energie s.p.a.), CRM di C.A. e C. s.n.c. e Gas Natural Italia s.p.a. (ora 21 Rete Gas Servizi s.p.a.), dalla relativa costituzione all’attualità, con la specifica evidenziazione dei “più significativi rapporti contrattuali con i terzi” e degli “eventuali rapporti commerciali, finanziari o bancari aventi indici di anomalia”.

Il Procuratore della Repubblica, premesso che l’oggetto dell’incarico, “pur richiedendo accertamenti complessi specifici, aveva natura unitaria globale con riguardo a ciascuna società esaminata”, aveva liquidato il compenso dei periti secondo i seguenti criteri:

– per quanto riguarda l’esame dei bilanci, aveva applicato le percentuali di cui all’art. 4 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 sommando per ciascuna società l’importo di tutti i relativi bilanci annuali;

– per quanto riguarda l’esame delle scritture contabili, aveva applicato, con il coefficiente massimo, le percentuali di cui all’art. 2 della tabella allegata al D.M. n. 30 maggio 2002, considerando unitariamente tutte le scritture di ciascuna società;

– per quanto riguarda l’esame delle aziende, patrimoni, contratti, diritti aziendali e industriali, nonchè relativi a beni mobili, aveva applicato in unica soluzione, sempre con il coefficiente massimo, il disposto dell’art. 3 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002;

Il tribunale ha confermato il provvedimento di liquidazione del Procuratore della Repubblica, disattendendo tutte le censure sollevate in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dagli odierni ricorrenti.

Il ricorso per cassazione si articola in tre motivi.

Il Ministero della Giustizia e le società 21 Rete Gas Impianti s.p.a., Edison Energie s.p.a. e 21 Rete Gas Servizi s.p.a. hanno depositato controricorso; il Procuratore della Repubblica di Palermo e la società CRM di C.A. e C. s.n.c. non hanno spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7.3.2019, per la quale solo le società 21 Rete Gas Impianti s.p.a., Edison Energie s.p.a. e 21 Rete Gas Servizi s.p.a. hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50, in relazione all’art. 4 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, in cui il tribunale sarebbe incorso nella liquidazione del compenso relativo all’analisi dei bilanci, determinando l’onorario percentuale per scaglioni sull’importo complessivo dei diversi bilanci annuali di ciascuna società invece che su ogni singolo bilancio annuale.

Il motivo non può essere accolto. I ricorrenti invocano risalenti precedenti di questa Corte (Cass. 10299/92, Cass. 11656/91, ripresi da Cass. 25131/08 con riferimento ad una incarico avente ad oggetto “la modalità di tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e la loro attendibilità”) che non si attagliano alla fattispecie in esame, nella quale non si discute della modalità e della attendibilità delle scritture, bensì dell'”andamento economico patrimoniale delle società”, come fatto palese dal tenore letterale del quesito posto ai periti, (trascritto a pagina 3 del ricorso). Correttamente, quindi, la corte territoriale ha applicato il principio, espresso in Cass. civ. 7186/07, alla cui stregua “deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell’accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall’ausiliare per pervenire al risultato richiesto. Pertanto, nel caso in cui la consulenza richieda l’esame di una pluralità di bilanci, l’onorario (da calcolarsi a percentuale secondo il disposto del D.P.R. n. 352 del 1988, art. 4) va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell’incarico conferito all’ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice.” (conf. Cass. pen. 44564/08).

Con il secondo motivo – riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. – i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per la mancanza del requisito della motivazione, in relazione alla statuizione di rigetto della doglianza con cui essi avevano censurato il decreto del Procuratore della Repubblica di Palermo per aver liquidato il compenso loro spettante per l’attività peritale di esame delle aziende, patrimoni, contratti, diritti aziendali e industriali, nonchè relativi a beni mobili, in base al disposto dell’art. 3 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002; in particolare, nel mezzo di impugnazione si lamenta il silenzio del tribunale sul rilievo – sviluppato nell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 – che l’art. 3 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, va riferito all’attività d’estimo, mentre l’attività svolta dagli odierni ricorrenti per l’esame delle aziende, patrimoni, contratti, diritti aziendali e industriali, nonchè relativi a beni mobili, non sarebbe riconducibile all’estimo, ma si concretizzerebbe in una “complessa attività di analisi e di ricostruzione dei contratti”.

Il motivo è infondato perchè la motivazione dell’impugnato provvedimento va giudicata idonea a dare conto della ragione posta a fondamento della decisione; ragione (non specificamente censurata nel motivo in esame, che si limita a lamentare l’apparenza della motivazione) immediatamente identificabile nella considerazione che, contrariamente a quanto dedotto nell’atto di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, la valutazione di cui all’art. 3 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, non è “da intendersi come mera stima”.

Con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50, in relazione agli artt. 2 e 3 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, i ricorrenti denunciano la violazione di tali disposizioni in cui il tribunale sarebbe incorso considerando l’attività da loro svolta di esame delle aziende, patrimoni, contratti, diritti aziendali e industriali, nonchè relativi a beni mobili, come una mera attività d’estimo.

Il motivo va giudicato inammissibile, in quanto la censura di violazione di legge ivi dedotte si fonda su un presupposto di fatto (che, cioè, “l’attività espletata nella fattispecie dei consulenti si è concretizzata in una complessa attività di analisi di ricostruzione dei contratti di cui si è già detto”, pag. 24, secondo capoverso, del ricorso per cassazione) diverso da quello posto a fondamento del ragionamento del giudice territoriale (e non specificamente censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), secondo cui l’attività dei consulenti, da liquidare secondo i parametri fissati del D.M. 30 maggio 2002, art. 3, aveva ad oggetto “l’esame delle aziende, patrimoni, contratti, diritti aziendali industriali nonchè relativi beni mobili” (pag. 6, ultimo capoverso, dell’impugnata ordinanza) e costituiva un’attività di “valutazione (da non intendersi come mera stima) di aziende situazioni aziendali” (pag. 7, primo e secondo periodo, dell’ordinanza). Il terzo mezzo di ricorso, in sostanza, pur prospettando un vizio di violazione di legge, denuncia in realtà l’apprezzamento di fatto operato dal tribunale sul contenuto dell’attività peritale di cui si discute.

Il ricorso va quindi rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanne/i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione che liquida, per il Ministero della Giustizia, in Euro 7.500, e, per le società 21 Rete Gas Impianti s.p.a., Edison Energie s.p.a. e 21 Rete Gas Servizi s.p.a., in complessivi Euro 10.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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