Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24605 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 01/12/2016), n.24605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8529-2015 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 272, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MASSAFRA, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore e

legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma Via Ugo De

Carolis 34/b presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO CECCONI che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA PISCHEDDA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2013 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA,

depositata il 31/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Massafra Pompilio per delega verbale dell’avv.

MASSAFRA GIORGIO difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

udito l’Avvocato CECCONI MAURIZIO difensore del resistente che chiede

l’inammissibilità.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– il Condominio dell’edificio “(OMISSIS)” sito in (OMISSIS) convenne in giudizio M.E., lamentando che quest’ultima quale proprietaria di un’unità immobiliare facente parte dell’edificio condominiale – aveva realizzato opere edilizie in area condominiale, mutando la destinazione d’uso di tale area e alterando l’estetica del fabbricato; chiese, pertanto, la riduzione in pristino;

– la convenuta resistette alla domanda, eccependo di essere proprietaria esclusiva dell’area predetta;

– il Tribunale di Tempio Pausania accolse la domanda, condannando la convenuta alla riduzione in pristino secondo quanto specificato dal C.T.U.;

– sul gravame proposto dalla convenuta, la Corte di Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

– per la cassazione della sentenza di primo grado ricorre M.E. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso il Condominio dell’edificio “(OMISSIS)”;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2643, 2644 e 2650 c.c., per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto l’area per cui è causa di proprietà condominiale) appare inammissibile, in quanto censura – nella sostanza – il merito dell’interpretazione dei titoli di proprietà, che costituisce un tipico accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346; Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151);

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto il mutamento di destinazione d’uso del giardino) appare manifestamente infondato, essendo stato accertato che la convenuta ha realizzato nel giardino un accesso esterno autonomo all’appartamento ricavato dalla precedente cantina;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del relatore, considerato che non è applicabile l’art. 1102 c.c. al caso di specie, in quanto il giardino di proprietà condominiale è dato in uso esclusivo alla ricorrente, e che il giardino stesso risulta essere stato trasformato e ridotto in contrasto col vincolo di destinazione esistente (risultando, peraltro, il secondo motivo inammissibile sul punto per difetto di specificità, in relazione alla mancata indicazione delle opere di trasformazione eseguite e alle opere di ripristino che sono state disposte);

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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