Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24604 del 18/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 28/09/2017, dep.18/10/2017), n. 24604
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28693-2016 proposto da:
L.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMELA FACHILE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 68345/2016 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositato il 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con ordinanza depositata in Cancelleria alle ore 12,00 del 17/10/2016, il Giudice di Pace di Roma ha confermato la richiesta della Questura, autorizzando l’applicazione a L.K. della misura, alternativa al trattenimento, dell’obbligo di presentazione bisettimanale presso l’ufficio Immigrazione della Questura di Roma ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis.
Ricorre sulla base di due motivi il L..
Gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il primo motivo è manifestamente fondato.
Ed infatti, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis dispone: “Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l’espulsione non è stata disposta ai sensi dell’art. 13, comma 1 e comma 2, lett. c), del presente testo unico o ai sensi del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore…”.
Nella specie, notificato al L. il provvedimento del Questore il 13/10/2016 alle ore 15,20, e comunicato al Giudice di Pace alle ore 11,00 del 14/10/2016, come indicato a verbale di detto giudice, questi emetteva la convalida con provvedimento depositato il 17/10/2016,alle ore 12,00, quindi dopo le 48 ore dalla ricezione del provvedimento del Questore.
E che si debba fare riferimento alla comunicazione del provvedimento e non già al massimo lasso temporale per questa previsto delle 48 ore, è stato già ritenuto nel caso del tutto sovrapponibile del trattenimento nella pronuncia del 27/4/2016, n. 8268, che ha ritenuto che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, impone che il decreto di convalida del trattenimento dello straniero intervenga, a pena di inefficacia, entro le quarantotto ore successive alla comunicazione del trattenimento stesso, sicchè, essendo il termine fissato in ore, è indispensabile, al fine della verifica della sua osservanza, l’indicazione, nel verbale della corrispondente udienza, se ivi reso, del giorno e dell’ora della sua emissione, ovvero dell’ora del suo deposito in cancelleria se emesso con distinto provvedimento, altrimenti determinandosene la nullità insanabile per mancanza di un requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 2.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato e, decidendosi nel merito, l’annullamento del provvedimento del Questore.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del Questore.
Condanna il Ministero dell’Interno alle spese, liquidate in Euro 2700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017