Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24604 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 05/10/2018), n.24604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15561/2014 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1479/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/12/2013, R.G.N. 307/2011.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 9.12.13, respinse il gravame proposto da S.N. avverso la sentenza del locale Tribunale che dichiarò la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da con Poste Italiane s.p.a. dal 6.10.06 al 31.10.06 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558 (“Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma”), nonchè del termine apposto al contratto stipulato per il periodo 3.1.08 – 31.3.08 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per far fronte alla temporanea carenza di personale di sportelleria.

Che la Corte di merito riteneva provate, a seguito dell’istruttoria, le esigenze di lavoro temporaneo di cui al secondo contratto, e legittimo il primo contratto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S. affidato a cinque motivi; resiste la società Poste con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1.- Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della clausola n. 8.3 (di non regresso) dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70 CE. lamentando in sostanza che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, contrasta col diritto Europeo ed in particolare con gli artt. 39 e 49 T.U.E. e con la direttiva comunitaria 1999/70/CE.

1.1.- Che il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato che la norma in questione (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis) è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, e che questa Corte, inoltre, ha già evidenziato che tale disposizione non contrasta con l’ordinamento comunitario (cfr. da ultimo Cass. 23.9.2014 n. 19998), in quanto, peraltro, come rilevato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (C20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in sostanza in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato (Cass. 11.7.2012 n. 11659). La sentenza impugnata risulta dunque corretta alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia, e cioè che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 558, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, delle percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e non anche l’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine (cfr. Cass. sez. un. n. 11374/16), dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole – come positivamente valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 – o contrasti con il divieto di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti di lavoro non opera l’onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. sez. un. n. 11374/16, Cass. 26.7.2012 n. 13221, Cass. 2.7.2015 n. 13609, Cass. n. 2324/16).

2.- Che con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia della sentenza impugnata in ordine al rispetto del limite percentuale dei lavoratori assumibili a termine (cd. contingentamento), sempre in ordine al primo contratto a termine.

Che il motivo è fondato, in quanto la Corte di merito non si è minimamente pronunciata sul punto, pur risultando che la questione le venne devoluta con l’atto di appello, come lamentato al riguardo dal ricorrente, che ha peraltro riportato i relativi passi salienti del gravame in questa sede (Cass. n. 195/11, Cass. n. 21554/17).

3.- Che la sentenza impugnata deve pertanto cassarsi in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA