Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24604 del 01/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 01/12/2016), n.24604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28525-2014 proposto da:

S.V., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 795/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

10/03/2014, depositato il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato LUCIANO MENGA, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte di appello di Perugia, depositato il 10 febbraio 2011, cui venivano riuniti – per connessione – altri due ricorsi, i ricorrenti S.V., + ALTRI OMESSI

La Corte d’appello, con decreto depositato il 21 maggio 2014, ha rigettato la domanda, ritenendo di poter escludere nella specie il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, in considerazione della presumibile consapevolezza circa la infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, in base all’univoco orientamento giurisprudenziale, scrutinato con pronunce del 1993, del 1994, del 1997 e del 1998 dalla Corte Costituzionale, oltre ad essere stato definito con la perenzione per alcuni ricorrenti.

Avverso tale decreto è stato proposto ricorso a questa Corte dagli originari ricorrenti, articolato su due motivi, cui ha replicato l’Amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

I ricorrenti censurano con i due motivi, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (artt. 117 e 111 Cost., L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 par. 1, art. 13 e 41 CEDU, artt. 96 e 112 c.p.c.), che la corte di merito abbia escluso la esistenza del danno non patrimoniale presumendo la insussistenza del patema d’animo per la costante giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, di segno negativo rispetto all’iniziativa giudiziale intrapresa, nonchè insufficiente motivazione su un fatto decisivo quale sempre l’asserita assenza di patema d’animo, nonostante il reiterato deposito di atti di istanza di sollecitazione della trattazione. Sostengono i ricorrenti che detta pronuncia contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui la configurabilità del danno per la durata irragionevole di un processo non può essere esclusa sulla base dell’esito sfavorevole per la parte istante, salvo l’ipotesi di lite temeraria. Pertanto, la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria sarebbe irrilevante al fine di escludere il diritto alla percezione di un equo indennizzo.

Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

Sebbene sia consolidato il principio secondo cui il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, compete a tutte le parti del processo, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, deve tuttavia osservarsi che il patema da ritardo nella definizione del processo è da escludersi allorchè la parte rimasta soccombente, consapevole dell’inconsistenza delle proprie istanze, abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza e, dunque, adendosi il presupposto dello stato di disagio e sofferenza (da ultimo, Cass. n. 21315 del 2015; ma v. anche Cass. n. 10500 del 2011; Cass. n. 25595 del 2008 e Cass. n. 17650 del 2002).

Una situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall’incertezza dell’esito della lite può essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell’attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio. In quest’ultimo caso, pur non potendosi configurare una fattispecie di lite propriamente temeraria, per l’iniziale buona fede della parte attrice, la reazione ansiogena su cui si fonda il diritto all’equa riparazione ai sensi della Legge c.d. Pinto è da escludersi a decorrere dal momento in cui la parte stessa acquisisce tale consapevolezza, facendo venir meno da allora in poi il diritto all’indennizzo per la successiva irragionevole durata della causa.

E’ stato di recente osservato da questa Corte, infatti, che non può reputarsi ab origine pretestuoso il ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo, che solo a far data da un certo momento, per effetto di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, abbia perso ogni possibilità di successo, con la correlata cessazione del patema d’animo derivante dalla situazione d’incertezza per l’esito della causa (cfr. Cass. n. 18654 del 2014) e ciò già prima delle modifiche introdotte alla L. n. 89 del 2001 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito dalla L. n. 134 del 2012.

E’ quanto nel caso in esame ha verificato la Corte territoriale, la quale ha osservato che già prima della introduzione del giudizio, con le sentenze del 1993 e del 1994 della Corte costituzionale, la domanda proposta dagli odierni ricorrenti innanzi al TAR Lazio nel novembre 1995, diretta ad ottenere un inquadramento funzionale ed un trattamento) economico adeguati alle funzioni esercitate di Ispettori di Polizia, era palesemente infondata. Con la conseguenza che con la pronuncia della medesima Corte delle leggi dal marzo 1998 – quindi ben prima che il tempo processuale divenisse irragionevole – non potessero i ricorrenti subire alcun paterna d’animo per il procrastinarsi della decisione del loro ricorso.

Del tutto inammissibili sono, infine, le doglianze di omessa considerazione di punti decisivi della controversia, che si risolvono in un vizio di motivazione, giacchè il decreto impugnato non risulta censurabile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile per essere stato depositato il 21 maggio 2014, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (sui limiti di deducibilità dei vizi di motivazione, v. Cass., SS.UU., n. 8053 del 2014).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo. Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore del Ministero dell’economia e delle finanze delle spese processuali del giudizio di Cassazione che liquida in complessi Euro 500,00, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA