Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24603 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 02/10/2019), n.24603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1756-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

CASTORINO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

M.G., A.C., A.G.,

C.A., P.P., N.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

VANNICELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO MALOSSINI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

A.L.E. COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3938/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. M.G. e gli altri contro ricorrenti nominati in epigrafe, proprietari di immobili loro venduti dalla società costruttrice A.L.E. Costruzioni s.r.l., convenivano davanti al tribunale di Roma la suddetta Società A.L.E. Costruzioni, nonchè il Consorzio Residenza Aurelia, per sentire, nei confronti della prima, accertare l’inadempimento della stessa alle obbligazioni contrattualmente assunte e, nei confronti del secondo, accertare la loro estraneità al medesimo Consorzio.

Nel giudizio di primo grado si costituivano entrambi i convenuti e il sig. P.E., titolare di 31 lotti del Consorzio Aurelia, spiegava intervento adesivo alle ragioni del Consorzio, chiedendo che si accertasse che gli attori, acquistando i loro immobili dalla società A.L.E. Costruzioni, avevano per ciò solo acquistato la qualità di consorziati.

Il tribunale di Roma, ritenuto ammissibile l’intervento del signor Paratore, accoglieva parzialmente le domande spiegate dagli attori nei confronti della società A.L.E. Costruzioni, rigettava le domande dai medesimi rassegnate nei confronti della Consorzio Aurelia e, per quanto qui ancora interessa, compensava le spese di lite fra gli attori e il signor P..

La sentenza del tribunale romano veniva appellata dalla A.L.E. Costruzioni; nel giudizio di secondo grado gli attori si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello, mentre il signor P. si costituiva il 30 settembre 2016 con comparsa di costituzione contenente appello incidentale e censurando la statuizione con cui il tribunale aveva disposto la compensazione delle spese del primo grado tra lui e gli attori.

La corte d’appello rigettava l’appello principale della società A.L.E. Costruzioni e, quanto all’appello incidentale del P., lo giudicava ammissibile (riconoscendo all’interventore adesivo la legittimazione all’impugnazione sulle spese) e tempestivo (in quanto proposto in comparsa di risposta depositata più di venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti fissata nella citazione in appello) ma, tuttavia, infondato, ritenendo corretta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal tribunale capitolino.

Il sig. P. ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d’appello di Roma con tre mezzi d’impugnazione, tutti volti a censurare, sotto vario profili, la statuizione della corte territoriale che ha condiviso la compensazione le spese del primo grado disposta dal tribunale.

La società A.L.E. Costruzioni non ha spiegato difese in questa sede, mentre gli originari attori hanno depositato controricorso con ricorso incidentale, impugnando la statuizione di tempestività dell’appello incidentale del sig. P. sul rilievo che l’appello principale della A.L.E. Costruzioni aveva devoluto in secondo grado solo il giudizio sul rapporto tra l’appellante e gli originari attori, mentre non aveva messo in alcun modo in discussione l’assetto di interessi fissata dalla sentenza di primo grado nel rapporto fra questi ultimi e il Consorzio Residenza Aurelia, il quale non aveva impugnato la sentenza di prime cure e nei cui confronti l’appellante non aveva spiegato alcuna domanda. Conseguentemente, secondo i ricorrenti incidentali, l’appello del P. doveva giudicarsi intempestivo per non esser stato proposto entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7.3.2019, per la quale i controricorrenti hanno depositato una memoria.

Il ricorso incidentale è fondato.

Erroneamente, infatti, la corte territoriale ha omesso di rilevare l’inammissibilità (per tardività rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nella specie spirato il 16.5.16), dell’appello incidentale del sig. P., da costui proposto nella comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado depositata il 30.9.16.

L’appello principale, proposto dalla odierna intimata A.L.E. Costruzioni, investiva la sentenza di primo grado esclusivamente in ordine al capo di accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate nei confronti dell’appellante dagli odierni contro ricorrenti (si veda il paragrafo D del ricorso per cassazione del signor P.) e non attingeva la statuizione di rigetto della domanda da questi ultimi proposta nei confronti del Consorzio Residenza Aurelia (per adiuvare il quale il P. aveva spiegato intervento adesivo nel giudizio di primo grado), avente ad oggetto l’accertamento negativo del loro status di consorziati.

In sostanza, l’appello principale investiva la sentenza di primo grado soltanto in ordine alla statuizione sul rapporto tra la società appellante e gli odierni contro ricorrenti e non anche in ordine alla statuizione sul rapporto tra questi ultimi e il Consorzio Residenza Aurelia; poichè il rapporto tra la società A.L.E. Costruzioni e gli odierni contro ricorrenti era del tutto indipendente dal rapporto tra quest’ultimi e il Consorzio Residenza Aurelia, l’esito dell’appello principale della società A.L.E. Costruzioni non poteva in alcun modo rimettere, in discussione l’assetto di interessi fissato dalla sentenza impugnata nel rapporto tra gli odierni contro ricorrenti e il Consorzio Residenza Aurelia, nè, quindi, quello tra gli odierni contro ricorrenti e il signor P., interventore adesivo alla posizione del Consorzio Residenza Aurelia.

L’appello incidentale del P., tardivo rispetto al termine di cui all’art. 327 c.p.c., non poteva dunque considerarsi ammissibile (tra le molte, Cass. 15770/18: L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico; vedi anche 5876/18)

All’accoglimento del ricorso incidentale deve seguire la cassazione senza rinvio della statuizione che si è pronunciata sul merito (rigettandolo) dell’appello incidentale del signor P., invece di dichiararlo inammissibile perchè tardivo.

Il ricorso principale del medesimo signor P. risulta conseguentemente inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara conseguentemente inammissibile il ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di rigetto dell’appello incidentale del sig. P., che dichiara inammissibile.

Condanni il ricorrente principale a rifondere ai contro ricorrenti e ricorrenti incidentali le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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