Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24603 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22316-2015 proposto da:

R.L.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIMA 7, INT 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA

4, presso lo studio dell’avvocato ADELERMO COLESANTI rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BLANDINI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

S.C., P.A., F.A.,

PE.PA., IMPIANTI SCIOVIARI DEL MATRESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2972/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 20/06/2014 e depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Pasquale Iannuccilli, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 27 giugno 2014, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’impugnazione principale, proposta dai sigg. V., S., P., F. e Pe., quali componenti del C.d.A. della società Impianti Scioviari del Matese srl in liquidazione, nei confronti di R.L.M.M. e M.G., reputati il primo amministratore di fatto ed il secondo di diritto della medesima, dichiarato inammissibile quella incidentale della società, e condannato i soli due amministratori alla restituzione della somma equivalente all’ammanco di cassa e regolato, diversamente dal giudizio di prime cure, le spese processuali, ponendo quelle sostenute dagli appellanti principali a carico degli altri due amministratori, ma compensando le spese della società con tutti i detti soci.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso il R., con atto notificato il 11 settembre 2015, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme regolamentari (artt. 2392, 2697 c.c. e 92 c.p.c.).

Il sig. V. ha resistito con controricorso.

Il ricorso, si palesa inammissibile, sotto una pluralità di profili:

A) non quello relativo all’interesse ad agire del R., ossia di una parte che non avendo proposto appello avverso la sentenza di primo grado di condanna si è visto confermata la statuizione restitutoria, anche se con diversa motivazione. Infatti, tale interesse sussiste perchè la condanna di primo grado, data in solido con tutti gli altri componenti del C.d.A., è ora rimasta solo a suo carico (ma in solido con l’amministratore di diritto, il M.), sulla base di altra qualificazione dei fatti e, soprattutto, con la sua condanna anche alle spese processuali in favore degli altri componenti del C.d.A., vincitori del giudizio di appello, e non solo di quelle del gravame ma anche di quelle del giudizio di primo grado. Si comprende perciò l’interesse della parte a rimuovere quelle statuizioni.

B) esso appare, infatti, inammissibile giacchè non individua correttamente la ratio decidendi contenuta nella sentenza della Corte territoriale, costituita dall’affermazione di prove, dichiarative e di tipo indiziario, circa l’appropriazione del residuo di cassa da parte dell’odierno ricorrente, qualificato come l’amministratore di fatto della società, diffondendosi, invece, sulla pretesa corresponsabilità degli altri componenti del C.d.A., mandati “assolti” dalla decisione di merito, con argomentazioni non sempre lineari e, soprattutto, prive del carattere della decisorietà;

C) ma il ricorso appare altresì inammissibile perchè, con riguardo alla congerie di doglianze riportate sotto il primo motivo di ricorso (come detto, di difficile ricostruzione), in quanto tali censure, mirano tutte alla sostanziale ripetizione del giudizio di merito, attraverso il riesame di atti e documenti oggetto di apprezzamento nella fase di merito, con riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012), per le quali è stato dettato un diverso tenore della previsione processuale (al di là delle formulazioni recate dal ricorso) sostanzialmente invocata (ossia, l’art. 360 c.p.c., n. 5), si infrangono sull’interpretazione così chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (anomalie, le uniche ammissibili nel vigente giudizio di cassazione, che non sono riscontrabili nelle ipotesi lamentate dalla ricorrente, in quanto, esse si sostanziano in una contestazione della fondatezza delle argomentazioni avversarie e nel loro parziale accoglimento da parte del giudice di merito);

D) tale appare anche il secondo mezzo, con il quale si contesta la compensazione delle spese processuali tra la società, impugnante incidentale e soccombente in parte qua, e il R., appellato, atteso che la decisione non contrasta con i principi a tal proposito posti da questa Corte e cioè che ” La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.” (Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2014).

Difettando, complessivamente, il tono dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, se ne deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 1″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta reiettiva del ricorso, anche se modificandone la parte terminativa, attraverso il suo rigetto per manifesta infondatezza e non anche per inammissibilità dl mezzo, non trovando sostanziale riscontro le osservazioni critiche svolte dalla parte ricorrente;

che, infatti, quanto all’esatta individuazione della ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, costituita dall’esclusiva responsabilità dell’ammanco-appropriazione di liquidità sociale da parte dei due amministratori (uno di fatto e l’altro di diritto) e dall’assenza di responsabilità degli altri componenti del CdA per il preciso dispiegarsi dei fatti escludenti questi ultimi da ogni possibilità ragionevole di controllo, il ricorso e la memoria non offrono argomenti idonei a inficiare il ragionamento giudiziale, sia in fatto che in diritto;

che, sotto quest’ultimo profilo, la Corte territoriale ha fatto sostanziale applicazione del principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22911 del 2010) e secondo cui “Nel regime anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il disposto dell’allora vigente art. 2392 c.c., comma 2, poneva anche a carico degli amministratori privi di delega il dovere di vigilare sul generale andamento della società, dovere che permaneva anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non avessero potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.”;

che, in punto di fatto, le allegazioni difformi dall’accertamento giudiziale non hanno ingresso in questa sede, alla luce dei principi sopra richiamati, nella Relazione;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto in ossequio a principi di diritto sopra richiamati;

che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, oltre che il raddoppio del contributo unificato;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese giudiziali con riferimento alle altre parti rimaste intimate.

PQM

La Corte,

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, che liquida – in favore della parte controricorrente – in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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