Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24602 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.18/10/2017),  n. 24602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30050-2014 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, alla via ILLIRIA 19, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA ZAINA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO BARBATELLI;

– ricorrente –

contro

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARIA BARONE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANSELMO BARONE;

– controricorrente –

e contro

V.A., V.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

al CORSO VITTORIO EMANUELE II, presso lo studio dell’avvocato GIAN

MARCO GREZ, rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRO MAROTTA

e CARLO BRANCA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3846/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal consigliere d.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, ha liquidato le indennità dovute dal Comune di Ischia, per l’esproprio di un terreno in comproprietà di V.A., M. ed E., in Euro 445.912,55 oltre interessi.

La sentenza è stata impugnata dal Comune di Ischia con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito V.E. e, con separato controricorso, V.A. e M..

Con entrambi i motivi, l’uno illustrato sotto il profilo della violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 e art. 40, L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1, art. 16, commi 5 e 6, e l’altro del vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che le indennità siano state liquidate commisurandole all’intera estensione del terreno espropriato, senza tener conto che ciascuno dei tre originari attori ne era comproprietario solo per la quota indivisa di 1/5.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Dopo la notificazione della proposta e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c., il Comune ha depositato atto di rinuncia al ricorso proposto nei confronti di Adriana e V.M., da costoro sottoscritto per accettazione.

Il giudizio fra le predette parti va pertanto dichiarato estinto, con conseguente prosecuzione solo di quello pendente fra il Comune ed V.E., che hanno entrambi depositato memoria illustrativa.

I motivi del ricorso, che sono fra loro connessi e possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Appare, in proposito, dirimente il rilievo che la questione posta nei motivi non risulta essere stata dedotta dal Comune nel corso del giudizio di merito conclusosi con la decisione cassata, sicchè la sua proposizione era preclusa dal giudicato formatosi a seguito della sentenza rescindente.

Costituisce, peraltro, principio ripetutamente enunciato da questa Corte (Cass. nn. 12700/014, 6873/011, 9172/05) che, allorchè si procede all’espropriazione di un bene indiviso, l’opposizione del singolo comproprietario alla stima dell’indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l’indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità e non alle singole quote spettanti ai compartecipi, e che l’opponente ha diritto a richiedere il deposito dell’intera indennità giudizialmente determinata (o della differenza fra quest’ultima e quella che sia stata eventualmente già depositata), salvo che vi siano posizioni di comproprietari già definite (ipotesi che, pacificamente, non ricorreva all’atto della notificazione dell’impugnazione e della quale, ove e nei limiti in cui debba ritenersi sopravvenuta per effetto della transazione stipulata dal Comune con gli altri due originari opponenti, si potrà tener conto in sede di esecuzione della sentenza).

Il ricorso proposto contro V.E. va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso proposto dal Comune di Ischia nei confronti di V.E. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte, che liquida in Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Dichiara estinto il giudizio fra il Comune di Ischia e V.A. e M..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che, nel solo giudizio fra il Comune di Ischia ed Enrico V., sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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