Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24602 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. I, 02/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21241/2014 proposto da:

F.A., P.N., elettivamente domiciliati in

Roma, Viale Mazzini n. 121, presso lo studio dell’avvocato Vetere

Salvatore, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.a.s. di S.A. e

G.G., in persona del curatore Dott. C.G.,

rappresentata e difesa dall’avvocato Gentili Angelo, giusta procura

in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell’avvocato Torrisi

Salvatore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1085/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

del 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1085/14 pubblicata il 15 luglio 2014, confermando la sentenza di primo grado, disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda, giusta integrazione della domanda ad opera della curatela attrice in data 1.12.2006, ha dichiarato inefficace L. Fall., ex art. 44 nei confronti del fallimento (OMISSIS) sas, in ragione della quota di 1/2, la vendita, stipulata con rogito del 29.8.2005 per notar L., con cui il fallito G.G. cedeva a F.A. e P.N. l’immobile sito in (OMISSIS) e censito al NCEU al fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS), sub (OMISSIS).

La Corte territoriale, in particolare, disattendeva la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del curatore fallimentare spiegata dai convenuti al fine di esercitare nei suoi confronti domanda risarcitoria derivante dalla mancata trascrizione della sentenza di fallimento e confermava la declaratoria di inefficacia dell’atto negoziale oggetto di causa in quanto trascritto successivamente alla pronuncia della sentenza di fallimento, ritenendo irrilevante lo stato soggettivo dei terzi acquirenti.

Per la cassazione di tale pronuncia propongono ricorso, con tre motivi, F.A. e P.N..

La curatela fallimentare resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. oltre il termine previsto e di essa non può dunque tenersi conto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c. per avere il giudice attribuito efficacia sanante alla nota integrativa depositata dalla curatela fallimentare in data 1.12.2006.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha infatti escluso la genericità dell’atto introduttivo, atteso che, alla luce della nota integrativa suddetta, risultava sufficientemente specifico il contenuto della domanda L. Fall., ex art. 44 formulata dalla curatela fallimentare.

La statuizione è conforme a diritto.

La domanda della curatela attrice, alla luce dell’integrazione effettuata l’1.12.2006, non può ritenersi indeterminata poichè risulta formulato con chiarezza il fatto costitutivo della pretesa, vale a dire l’inopponibilità al fallimento del negozio giuridico stipulato dal fallito dopo la sentenza di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 44, superandosi in tal modo l’incertezza derivante dal richiamo contenuto nell’atto di citazione originario anche agli artt. 2901 e 2902 c.c. ed alla L. Fall., art. 66.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare l’artt. 106 c.p.p. e art. 269 c.p.p., comma 2, per avere il giudice del gravame respinto l’istanza di annullamento dell’ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di chiamata in causa del curatore in proprio, al fine di esercitare nei suoi confronti l’azione individuale di responsabilità.

Il motivo è infondato.

E’ al riguardo sufficiente rilevare che, come questa Corte ha già affermato, fuori dall’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito, che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, in quanto tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass. 25676/2014).

Il terzo motivo, articolato in una duplice censura, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 44.

Con la prima censura, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., abbia dichiarato l’inefficacia della compravendita nei confronti dei terzi creditori, a fronte della domanda originaria della curatela fallimentare diretta ad ottenere che l’inefficacia fosse dichiarata nei confronti dei convenuti signori F. e P..

La censura è infondata.

L’ambiguità iniziale contenuta nell’atto di citazione, la cui nullità è stata rilevata dal giudice di primo grado, è stata infatti superata, come rilevato dalla Corte d’Appello, dalla successiva nota, depositata dall’attrice ai sensi art. 164 c.p.c., comma 5, che ha sostituito ed integrato l’originario atto introduttivo.

Come risulta dal contenuto di tale atto, riprodotto nel corpo del ricorso, la domanda della curatela attrice risulta correttamente formulata con riferimento alla disposizione della L. Fall., art. 45 (nella formulazione vigente ratione temporis) ed alla conseguente inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, in quanto stipulata dopo la dichiarazione di fallimento del venditore G.G..

E’ infatti vero che in materia di nullità dell’atto di citazione, i vizi riguardanti la “editio actionis” sono rilevabili d’ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo la costituzione inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale, con la conseguenza che non può farsi applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto (Cass.6673/2018). Tale effetto sanante, per il generale principio del raggiungimento dello scopo, può all’opposto attribuirsi, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., all’integrazione della domanda, che, come nel caso di specie, elimini incertezza, genericità e contraddittorietà dell’originario atto di citazione.

E’ dunque l’atto quale risulta a seguito della successiva integrazione che va considerato ai fini della validità secondo i criteri indicati dall’art. 163 c.p.c., ed all’esito di tale valutazione risulta che l’eliminazione delle lacune originarie ha consentito alla controparte di esercitare pienamente il diritto di difesa ed al giudice di emettere una pronuncia di merito idonea al giudicato.

Da quanto sopra enunciato, deriva anche la reiezione della seconda censura, che investe la statuizione della sentenza di appello che, confermando quella di primo grado, ha respinto l’eccezione di inammissibilità per novità della domanda L. Fall., ex art. 44, sia in quanto gli elementi costitutivi della domanda erano già indicati nell’atto di citazione originario, sia in considerazione dell’efficacia sanante (ex nunc) dell’integrazione del 1.12.2006.

Vanno infine disattese, nel merito, le censure inerenti la sussistenza dei presupposti della L. Fall., art. 44 avuto riguardo in particolare alla buona fede degli odierni ricorrenti.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, in tema di pagamenti spettanti al fallito, come pure di atti di disposizione, l’inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell’indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza che assuma rilevanza lo stato soggettivo del solvens (Cass.19165/2007).

In tal senso, del resto, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 228 del 6.6.1995 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 44 (nella formulazione vigente ratione temporis), sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui considera gli effetti della sentenza di fallimento opponibili anche al terzo di buona fede che abbia contratto con il fallito dopo il fallimento e prima dell’affissione della correlativa pronuncia.

E’ in particolare infondato e privo di rilievo per quanto sopra evidenziato il profilo fatto valere dai ricorrenti, i quali deducono la loro buona fede in conseguenza della mancata trascrizione della sentenza di fallimento.

A parte il rilievo che nel caso di specie sul bene oggetto della vendita era stata già eseguita la trascrizione del pignoramento e che l’integrazione della pubblicità della sentenza di fallimento L. Fall., ex art. 17 (nella formulazione vigente ratione temporis) poneva i terzi in grado di salvaguardarsi contro il pericolo di acquisti dal fallito, come già osservato gli effetti della sentenza di fallimento si producono erga omnes dalla data del fallimento stesso, indipendentemente dal compimento delle formalità previste dall’art. 88 L. Fall..

Da cià discende che la mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento non ne impedisce l’opponibilità ai terzi acquirenti di buona fede.

Pure tale motivo va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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