Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24601 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13894/2007 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI BRUNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAONE Carlo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1026/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/01/2007 r.g.n. 5/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato PAONE CARLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di l’Aquila, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva l’eccezione dell’Inps e dichiarava D.F.A. decaduto dal diritto a percepire la pensione di anzianità con la decorrenza richiesta dal primo dicembre 1998. Il D.F. aveva proposto la domanda amministrativa il 25 novembre 1998, mentre l’azione giudiziaria era stata proposta il 16 maggio 2005, e quindi oltre i tre anni e trecento giorni dalla domanda, mentre la Corte riteneva irrilevanti i tardivi provvedimenti emessi dall’Inps.

Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con due motivi.

L’Inps ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premette il ricorrente che l’Inps aveva emesso due provvedimenti entrambi in data 27.5.2004: con l’uno si comunicava che la sua domanda di pensione in regime internazionale del 25.11.98 era stata respinta il 7.9.1999 e che pertanto la sua richiesta di notizie sarebbe stata considerata come domanda di liquidazione di eventuale pensione di anzianità; con l’altro provvedimento gli veniva comunicato che la sua domanda di pensione di anzianità del 13 maggio 2004 era stata accolta.

Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, perchè egli avrebbe proposto il ricorso giudiziale, non già avverso il provvedimento di reiezione emesso dall’Inps nel settembre 1999, ma contro i due provvedimenti emessi dall’Inps nel 2004, di talchè il ricorso giudiziale proposto nel maggio 2005 non sarebbe tardivo e sarebbe quindi da escludere la ravvisata decadenza.

Il motivo è infondato.

Invero, secondo quanto assume lo stesso ricorrente, uno dei provvedimenti dell’Inps del 2004 si limitava a comunicare che la sua domanda del 1998 era stata respinta nel 1999.

Detto provvedimento non poteva “spostare in avanti” la decorrenza de termine di decadenza, perchè nè un ricorso tardivo dell’interessato, nè una tardiva decisione dell’Istituto sulla domanda o sul ricorso amministrativo, possono farlo.

E’ stato infatti affermato (tra le tante Cass. n. 13276 del 06/06/2007) che “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, e dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 – individua nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza; e tale principio va esteso all’ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell’istituto previdenziale”.

In altri termini, la tardiva comunicazione da parte dell’Inps del rigetto della domanda con cui si chiedeva la pensione dal 1998, e la comunicazione della decorrenza dal 2004, non avevano alcuna efficacia decisoria e quindi non potevano far decorrere un nuovo termine, il quale era inesorabilmente decorso dopo tre anni e trecento giorni dal 25.11.98, ai sensi della citata L. n. 438 del 1992, mentre il ricorso giudiziario fu proposto il 16 maggio 2005.

In ogni caso, attraverso l’impugnazione dei provvedimenti del 2004 e quindi con il ricorso del 2005, il ricorrente non avrebbe mai potuto ottenere l’accoglimento della pretesa, ossia la decorrenza della pensione di anzianità da dicembre 1998, perchè da quella pretesa era ormai decaduto, non avendola fatta valere nel termine triennale dalla domanda amministrativa.

Ne consegue che la Corte territoriale non era tenuta a motivare sul contenuto dei provvedimenti del 2004, contrariamente a quanto si sostiene con il secondo motivo, che quindi va perimenti rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 20,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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