Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24601 del 18/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.18/10/2017),  n. 24601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15106-2014 proposto da:

M.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via

OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MARINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

Attivamente domiciliato in ROMA, alla via MAR ROSSO 61, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO FERRANTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MILANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1082/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal consigliere d.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

M.A.L. ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha respinto l’appello da lei proposto contro la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda ex art. 64 L. fall. avanzata nei suoi confronti dal Fallimento di (OMISSIS) s.p.a., aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori la scrittura privata autenticata con la quale la società poi fallita le aveva ceduto il proprio credito IVA relativo all’anno 2002, del valore nominale di Euro 850.000;

il Fallimento ha resistito con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale;

entrambe le parti, ricevuta tempestiva notificazione della proposta e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis, hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’eccezione sollevata dal Fallimento è fondata, in quanto il difensore di M. si dichiara munito di procura rilasciatagli “in calce all’atto d’appello”, inidonea ad integrare la procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c. ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, che deve essere conferita con specifico riferimento al giudizio di legittimità e dopo la pubblicazione della sentenza impugnata;

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, atteso che, in difetto di rinuncia al ricorso, la loro compensazione non può essere disposta per il solo fatto che il difensore della ricorrente ha riconosciuto in memoria di non essere munito della procura speciale necessaria per la proposizione dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA