Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24601 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. I, 02/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 02/10/2019), n.24601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28711/2018 proposto da:

U.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Massimo Gilardoni del foro di Brescia (Pec

massimo.gilardoni.brescia.pecavvocati.it) giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 19-3-2018;

udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio dal

Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

U.F. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della corte d’appello di Brescia che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 della Cedu) per avere la corte d’appello escluso la protezione sussidiaria nel silenzio assoluto sulla situazione generale “del Pakistan”;

il motivo è inammissibile, essendo il ricorrente di provenienza nigeriana; e anche ove si ritenesse indicato il Pakistan per mero errore materiale, stante i successivi riferimenti del ricorso alla Nigeria, il motivo sarebbe inammissibile, poichè la corte d’appello ha prioritariamente sottolineato come il racconto del richiedente non fosse attendibile in ragione del contrasto tra le versioni dei fatti rese davanti alla commissione territoriale; tale valutazione integra un’autonoma ratio decidendi – non censurata escludente l’onere di approfondimento istruttorio (v. Cass. n. 33096-18), dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare;

può aggiungersi che il motivo è inammissibile anche per carenza del presupposto, in quanto la corte d’appello ha esaminato – in aggiunta alla precitata considerazione sull’inaffidabilità del racconto del richiedente proprio la situazione interna della zona di provenienza, e ha escluso l’esistenza della paventata condizione di pericolo diffuso determinato da violenza generalizzata, all’uopo indicando – sebbene sinteticamente – la fonte di conoscenza integrata dal rapporto Easo 2017; donde il ricorso per tale aspetto si rivela inteso a sovvertire l’esito della valutazione istituzionalmente riservata al giudice del merito;

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del T.U. imm. per avere la corte d’appello escluso anche il permesso umanitario;

il motivo è inammissibile poichè la corte territoriale ha correttamente osservato che l’inaffidabilità del racconto posto a base delle distinte domande era tale da escludere la possibilità di apprezzare il dedotto stato di vulnerabilità personale, invero non specificamente dedotto; sul punto il ricorrente formula la censura riassumendo esistente il danno collegabile alla asserita situazione di violenza diffusa; quella stessa situazione che, però, la sentenza ha escluso;

a fronte di tanto niente è dedotto a confutazione del rilievo del giudice del merito circa la mancata deduzione di specifiche e distinte condizioni di vulnerabilità personale;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica in sè doversi dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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